CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o: Decreto ingiuntivo -Opposizione - Art. 2 della l. n. 218 del 2011 - Interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c. Ud.13/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 29656 anno2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso la quale è domiciliata; controricorrente avverso la sentenza n. 1449/2019 della Corte di appello di Firenze, depositatail giorno 14 giugno 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. I –RG29656/2019 camera di consiglio13.2.2023 Falabella. [OSCURATO:PERSONA] 1. — E’ impugnata per cas saz ione la sentenza della Corte di appello di Firenze del 14 giugno 2019 con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, è statadichiarata improcedibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo emesso nei di lei confronti da [OSCURATO:PERSONA], nella cui posizione creditoria era poi succeduta [OSCURATO:SOCIETA].. 2. ― L’impugnazio ne si fonda su due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è denunciata l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 645 e dell’art. 165 alla luce della l. n. 218/2011.Si deduce che l’art. 645, comma 2, c.p.c. ridurrebbe della metà i termini di comparizione, non anche quelli di costituzione. Il secondo mezzo oppone la violazionee falsa applicazione della l. n. 218 del 2011. Posto che detta legge è entrata in vigore il 20 gennaio 2012, due mesi dopo la fine del giudizio di primo grado, si contesta essa potesse trovare applicazione retroattiva, visto che la stessa ha introdotto un principio «assolutamente sconosciuto e non prevedibile»all’epoca della proposizione dell’opposizione. 2. ― I due motivi, vertenti sul la mede s ima questione , e da esaminarsiperciò congiuntamente , non hanno fondamento. La Corte di merito ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo osservando: che l’attrice si era avvalsa della riduzione del termine di comparizione;che la costituzione della stessa doveva conseguentemente attuarsi entro il termine di cui all’art. 165 c.p.c. ridotto della metà, e quindi entro cinque giorni dalla notificazione; che invece la detta costituzione era intervenuta decorsi otto giorni dalla Sez. I –RG29656/2019 camera di consiglio13.2.2023 notificazione. La l. n. 218/2011, dopo aver modificato, con l’art. 1, la disciplina dei termini di comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ― eliminando la previsione , contenuta nell’art. 645 , comma 2,c.p.c., quanto alla loro riduzione in ragione della metà ― , ha previsto, all’art. 2: «Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163 bis , primo comma, del medesimo codice». In tal senso, questa Corte ha avuto già modo di rilevare che il cit. art. 2 della l. n. 218 del 2011 ha fornito l'interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., stabilendo, in riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 2 cit., che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista dalla predetta disposizione si applica soltanto nell'ipotesi in cui l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163bis, comma 1, c.p.c. (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2483 ) . Il giudizio che qui interessa era pendente al momento dell’entrata in vigore della legge in parola: la questione circa la controversa improcedibilità dell’opposizioneva quindi risolta avendo riguardo alla previsionecontenuta nel cit. art. 2. Si conferma così la correttezza della sentenza impugnata. Né la ricorrente ha ragione di lamentare la lesione del proprio affidamento in una interpretazione della norma difforme da quella fatta propria dall’art. 2: e ciò in quanto la giurisprudenza di questa Corte, all’epoca dell’introduzione del giudizio di opposizione, annetteva all a previsione dell’art. 645 c.p.c. un significato conforme a quello poi trasfuso nella legge di interpretazione autentica (la quale ― come si Sez. I –RG29656/2019 camera di consiglio13.2.2023 ricorderà ― era intervenuta a seguito del mutamento di indirizzo posto in atto da Cass. Sez. U. 9 settembre 2010, n. 19246, con cui si era ritenuto che la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645, comma 2, c.p.c., determinasse « il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente»). Infatti, alla data della notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo (3 novembre 2008) la giurisprudenza di questa Corte era venuta consolidandosi nel senso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione delle parti, previsti negli artt. 165 e 166 c.p.c., erano necessariamente ridotti a metà se l'opponente si fosseavvalso, ai sensi dell'art. 645, comma 2, c.p.c., della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell'art. 163 bis c.p.c. ( Cass. 15 marzo 2001, n. 3752 ; Cass. 27 settembre 2002, n.14017; Cass. 1 settembre 2006, n. 18942 ) . 3. ― Il ricorso è da dichiararsi inammissibile ex art. 360 bis , comma 1, c.p.c.. 4. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di importo pari a quello sta