CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/7/2020 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nella loro qualità di amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2014 e consistito nella dissipazione di risorse sociali attraverso l'affitto di un ramo di azienda della fallita ad altra società controllata dagli imputati senza incassare la maggior parte dei canoni pattuiti, nonché nella distrazione di liquidità e del residuo di cassa. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del Prandini deduce vizi di motivazione in merito all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita, desunta da indici inconsistenti ed oggetto di travisamento quanto al loro effettivo significato probatorio, avendo la Corte trascurato le numerose testimonianze concordanti nell'attribuire al ricorrente il mero ruolo di organizzatore di alcuni eventi realizzati dalla società e non già effettivi ruoli gestori. La sentenza avrebbe inoltre trascurato le risultanze processuali idonee a rivelare come l'imputato mai abbia avuto accesso ai rapporti bancari della fallita ovvero alla sua contabilità, attività invero gestite dalla Brandoli e dell'amministratore di diritto e, a partire da un certo momento, esclusivamente da quest'ultimo, al quale soltanto, dunque, potrebbe essere essere imputato l'ammanco finale della cassa. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la sentenza considerato i rilievi difensivi sul ruolo marginale svolto nella vicenda dal Prandini. 2.2 II ricorso proposto nell'interesse dalla Brandoli deduce a sua volta vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Con riguardo alla somma di oltre 170.000 euro manifestamente illogiche e contraddittorie sarebbero le argomentazioni articolate dalla Corte territoriale per affermarne la distrazione. Da un lato, infatti, la sentenza ammette che l'imputata ha dovuto effettuare pagamenti "in nero" ri0 13mbito dell'attività sociale, ma dall'altro non esclude la distrazione delle relative gomme in quanto gli stessi non sarebbero stati documentati, cosa ovviamente impossibile in ragione della loro natura. Non di meno sul punto i giudici del merito avrebbero omesso di considerare le plurime testimonianze dalle quali si evincerebbe come effettivamente la Brandoli pagava in maniera informale per diverse decine di migliaia di euro i promotori di clientela che garantivano il proficuo esito degli eventi organizzati dalla fallita nel locale che gestiva. Quanto alla distrazione della cassa, la Corte territoriale avrebbe escluso in maniera apodittica e comunque illogica e contrastante con le risultanze processuali che la Brandoli abbia abbandonato la gestione della fallita successivamente all'affitto del ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA]., rimanendo dunque il fatto ascrivibile esclusivamente all'amministratore di diritto che da tale momento aveva conseguito l'esclusiva gestione della fallita. Con riguardo, infine, al menzionato affitto del ramo d'azienda, la sentenza avrebbe omesso di considerare che il relativo contratto venne stipulato dagli originari soci dell'affittuaria, della quale all'epoca l'imputata era ancora solo una dipendente. Immotivatamente, poi, la Corte avrebbe addebitato alla ricorrente il mancato recupero dei canoni non pagati, posto che già la sentenza di primo grado e lo stesso curatore avevano riconosciuto la sostanziale incapienza dell'affittuaria. Inoltre i giudici del merito avrebbero trascurato che il ramo d'azienda venne immediatamente affittato ad altra società dopo la risoluzione del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. Ulteriori vizi motivazionali vengono infine dedotti dalla ricorrente in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Prandini è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non sono dunque deducibili in questa sede censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex multis Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). In definitiva, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Alla luce delle illustrate coordinate esegetiche, le doglianze proposte dal ricorrente in merito all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della fallita si rivelano eccentriche rispetto ai limiti normativi di deducibilità dei vizi denunziati. Infatti la critica portata alla motivazione della sentenza è incentrata sull'assertiva attribuzione di un alternativo significato al compendio probatorio valutato dai giudici del merito e si traduce, pertanto, nell'indebito dialogo con le prove piuttosto che con l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato, il quale in maniera tutt'altro che illogica ha ritenuto le attività attribuite all'imputato - non contestate nella loro oggettività - sintomatiche del suo inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale. Peraltro le censure del ricorrente si rivelano anche intrinsecamente generiche nella misura in cui si limitano ad evocare solo sommariamente le singole risultanze probatorie a cui si riferiscono i rilievi difensivi. Il ricorso è altresì viziato in radice dall'implicito convincimento per cui l'amministratore di fatto debba accentrare nelle proprie mani l'intera gamma dei poteri gestori, dovendo dunque ritenersi dirimente in senso negativo la circostanza che l'agente non si sia direttamente occupato della gestione contabile e dei rapporti bancari della società. Convincimento manifestamente infondato, posto che La nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche eventualmente in concorso con l'amministratore formale e sulla base dell'eventuale ripartizione dei compiti gestori con quest'ultimo (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Generiche sono infine anche le censure avanzate dal ricorrente in merito al denegato riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche, che la Corte ha esaustivamente giustificato in riferimento ad una valutazione dell'intensità del dolo e della complessiva gravità del fatto sostenuta da adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è sostanzialmente confrontato. 2. Inammissibile è anche il ricorso della Brandoli. Manifestamente infondata è l'obiezione per cui la sentenza sarebbe contraddittoria, posto che la Corte ha correttamente ritenuto non dimostrata la destinazione dei proventi della fallita distratti a pagamenti "in nero", in quanto legata alle mere propalazioni dell'imputata. Ed in proposito generico è il rilievo per cui la sentenza avrebbe ignorato alcune testimonianze in grado di riscontare il narrato della Brandolini, poichè tali dichiarazioni sono solo sommariamente evocate e comunque anche nella prospettazione difensiva inidonee a giustificare l'ammontare dell'ammanco registrato. Generiche sono altresì le censure relative alla distrazione della cassa sociale, giacchè non si confrontano con la motivazione resa dai giudici del merito sul punto. Quanto all'affitto del ramo d'azienda le doglianze della ricorrente si rivelano parimenti generiche. La Corte non ha infatti negato che il relativo contratto sia stato stipulato prima dell'assunzione della carica gestoria nell'affittuaria, ma ha evidenziato come il conflitto d'interessi abbia interferito in una tempestiva risoluzione del rapporto contrattuale e nel perseguimento delle pretese creditorie. La sentenza ha correttamente ritenuto come la stessa decisione di concedere l'affitto del ramo d'azienda - certamente imputabile alla Brandoli che era all'epoca amministratore della fallita - integra il reato contestato, affermazione sostanzialmente non contestata e che anzi trova ulteriore giustificazione nell'eccezione relativa all'originaria incapienza dell'affittuaria. Generiche sono infine le censure relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, che omettono anche in questo caso il doveroso confronto con la motivazione della sentenza e muovono, come già detto, dall'erroneo presupposto che la Corte abbia travisato il momento dell'insorgenza del conflitto d'interessi nella vicenda relativa all'affitto del ramo d'azienda. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della