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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16790/2022

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017 ORDINANZA sul ricorso n. 5694/2017 R.G.proposto da: Comune di Fano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & Associati, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di S. Spirito n. 48, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Ottavi, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1073/2016 della Corte d’appello di Ancona pubblicata il 7/9/2016;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’anno 2003, stipulava con il Comune di Fano una convenzione di lottizzazione relativa ad un’area, ubicata in frazione Bellocchi, che prevedeva a suo carico l’obbligo di sostenere il costo di alcune opere di urbanizzazione primaria, cedere al Comune le aree interessate da tali opere ed eseguire direttamente le opere di urbanizzazione secondaria, con esenzione dal versamento di quanto dovuto a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

I lavori venivano interrotti dopo che A.N.A.S., nel corso dell’anno 2006, aveva impedito la presa in consegna della strada realizzata dall’impresa da parte del Comune di Fano, poiché il tratto stradale, avendo natura di svincolo in entrata e uscita, faceva sì che qualsiasi costruzione non potesse oltrepassare il limite di venti metri di distanza dal confine stradale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. predisponeva un nuovo progetto edilizio ottenendo un secondo permesso di costruzione di un capannone a destinazione mista, a cui faceva seguito un terzo permesso in funzione dell’ultimazione dei lavori della struttura.

Nel febbraio 2008 A.N.A.S. rilevava che l’impresa aveva sviluppato i lavori di costruzione all’interno dell’area di svincolo, in violazione di legge, e disponeva, di conseguenza, il ripristino dello stato dei luoghi.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti del Comune di Fano assumendo che l’amministrazione municipale le aveva rilasciato tre successivi permessi di costruire senza curarsi di accertare, sia nella fase di esame del piano di lottizzazione che in quella di stipula della convenzione e rilascio dei permessi, l’esistenza di un divieto di costruzione.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Domandava, di conseguenza, che venisse dichiarata la risoluzione, la nullità o l’annullamento della convenzione stipulata con l’amministrazione municipale e che la stessa fosse condannata a risarcirle i danni subiti.

Il collegio arbitrale condannava il Comune di Fano al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 1.053.109,06, oltre ad accessori e spese.

3. La Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione del lodo da parte del Comune di Fano, osservava che non era in discussione che le controversie vertenti su un preteso inadempimento delle convenzioni urbanistiche rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di tale natura, potesse essere risolta mediante arbitrato, rilevando poi che ricorrevano ambedue le condizioni previste dall’art. 6, comma 2, l. 205/2000 (costituite dal fatto che oggetto della lite fossero diritti soggettivi e dalla pattuizione di un arbitrato rituale) perché ciò potesse avvenire.

Riteneva, inoltre, che sussistesse un concorso colposo del danneggiato nella misura del 20% del danno e di conseguenza, in accoglimento dell’impugnazione sul punto, condannava il Comune di Fano a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di € 842.487,20.

4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 settembre 2016, ha proposto ricorso il Comune di Fano prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a un unico motivo di impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022

5. Il primo motivo di ricorso assume la nullità della clausola compromissoria e dei lodi emessi dal collegio arbitrale, in conseguenza della violazione degli artt. 6 l. 205/2000 e 11, ultimo comma, l. 241/1990, e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, n. 1, e comma 4, n. 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 806, 807 e 808 cod. proc. civ., per difetto assoluto di giurisdizione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, n. 4 e 11, e comma 4, n. 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 806, 807 e 808 cod. proc. civ., per difetto assoluto di giurisdizione, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 830, comma 2, cod. proc. civ., e la violazione degli artt. 25, 103, 111 e 113 Cost.: la Corte territoriale – in tesi di parte ricorrente – si è rifugiata in un’autolimitazione conoscitiva, ritenendo di dover verificare, sulla base dell’errato presupposto che l’art. 6, comma 2, l. 205/2000 consentisse di devolvere all’arbitrato rituale le controversie riservate alla giustizia amministrativa concernenti diritti soggettivi, se nella fattispecie sottoposta all’arbitrato si fosse controverso di diritti soggettivi e se le parti avessero convenuto un arbitrato rituale, quando nella materia in questione era prevista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Tale giurisdizione, essendo prevista per materie (quali quella concernente una convenzione di lottizzazione) caratterizzate dalla compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi fra loro, fa sì che non sia possibile scindere in sede processuale e convenzionale quanto il legislatore ha indissolubilmente unito.

La Corte di merito – prosegue il ricorrente - ha erroneamente ritenuto che il Comune di Fano non avesse negato la natura di diritto soggettivo della pretesa avanzata dall’impresa, quando in realtà l’amministrazione municipale aveva sempre sostenuto che la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 posizione giuridica azionata dovesse essere qualificata in termini di interesse legittimo, stante la prevalenza della corrispondente posizione, desumibile dall’attività concretamente svolta mediante l’esercizio di un tipico potere autoritativo estrinsecatosi nell’approvazione della convenzione, nell’istruttoria e nel rilascio del potere di costruire senza un preventivo controllo in ordine all’edificabilità dell’area.

Il collegio arbitrale aveva addebitato al Comune di Fano una responsabilità esclusiva per il mancato esercizio dei propri poteri pubblicistici di governo del territorio preordinati a verificare in via preventiva, già in fase di elaborazione del P.R.G. e prima ancora della stipula della convenzione, la natura dell’area oggetto di lottizzazione e la sua concreta edificabilità, cosicché la posizione giuridica ascrivibile in capo all’attrice non poteva essere ricondotta ad obblighi convenzionali, né poteva assumere la consistenza di diritto soggettivo.

Spettava quindi al giudice amministrativo il compito di verificare se il mancato esercizio della funzione pubblicistica presentasse profili di illegittimità tali da decretare lo scioglimento del rapporto convenzionale, con ogni consequenziale statuizione in merito al ricorrere dei presupposti di un illecito aquiliano.

6. Il motivo non è fondato. 6.1 L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25/1994 e dal d. lgs. n. 40/2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione; pertanto, la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio (v.

Cass., Sez.

U., 23418/2020).

Peraltro, avendo il legislatore ammesso sin dal 2000 (art. 6, comma 2, l. n. 205/2000) e successivamente confermato (art. 12 cod. proc. amm.) la compromettibilità in arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez.

U., 27847/2019), per giudicare della validità della compromissione in arbitrato occorre verificare se la controversia, seppur appartenente alla giurisdizione amministrativa esclusiva, inerisca a diritti soggettivi o a interessi legittimi, poiché in questo secondo caso quella compromissione sarebbe radicalmente invalida, mentre così non sarebbe se la controversia inerisca a diritti soggettivi che, di conseguenza, sarebbero giustiziabili anche in sede arbitrale. 6.2 Le convenzioni urbanistiche costituiscono accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11 l. n. 241/1990 (Cass., Sez.

U., 7452/1997, Cass. 8/1999, Cass. 732/2005, Cass.1763/2002, Cass. 24009/2007, Cass. 3689/2012, Cass. 21912/2012, Cass. 12186/2007, Cass. 19914/2016).

La controversia relativa a una convenzione urbanistica rientra così nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) cod. proc. amm., e può essere risolta - come detto - mediante arbitrato rituale di diritto in applicazione del disposto dell’art. 6, comma 2, l. n. 205/2000.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 A tal fine occorre verificare il contenuto dei quesiti posti con la domanda arbitrale, ed oggetto del motivo di ricorso, allo scopo di stabilire se si abbia ricorrenza di diritti soggettivi o interessi legittimi. 6.3 Una simile questione di giurisdizione, a mente dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., può essere delibata direttamente da questa sezione, senza remissione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, al lume dei principi già in precedenza fissati da queste ultime.

Il quesito posto al collegio arbitrale e preso in esame all’interno del lodo riguardava la condotta tenuta dall’amministrazione comunale a fronte di un problema interpretativo sorto con A.N.A.S. in ordine al fatto che una parte dell’area interessata dal piano di lottizzazione dovesse essere qualificata come svincolo, rimanendo così inedificabile, o piuttosto come ramo di svincolo.

Nella prospettazione dell’impresa costruttrice l’esigenza di risoluzione del problema interpretativo sulla natura dell’area oggetto di lottizzazione avrebbe imposto all’amministrazione municipale la convocazione di una conferenza sin dall’approvazione del P.R.G. o prima dell’approvazione del progetto di lottizzazione di servizi, sicché la responsabilità addebitata all’amministrazione municipale consisteva nel mancato accertamento dell’esistenza di un divieto assoluto di costruzione sull’area oggetto della convenzione e nel mancato esercizio dei poteri pubblicistici di governo del territorio preordinati a verificare la concreta edificabilità dell’area.

Ora, la controversia relativa a una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, in quanto concernente diritti soggettivi, può essere compromessa mediante arbitrato rituale, a condizione che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato (Cass., Sez.

U., 12428/2021).

Riguarda quindi diritti soggettivi la controversia in cui è contestata la liceità del comportamento della pubblica amministrazione, evocata in giudizio dal privato su un piano paritetico, ed è controverso il rispetto di norme di relazione (buona fede e correttezza, lesione ingiustificata dell'affidamento, proporzionalità, ecc.) che prescindono dal rispetto formale di norme di azione postulanti la tutela di un interesse legittimo.

La controversia insorta fra le odierne parti, riguardando il rispetto delle norme di relazione fra le parti stipulanti la convenzione e la lesione dell’affidamento riposto dall’impresa costruttrice nella legittimità del P.R.G., poteva quindi essere compromessa mediante arbitrato rituale, alla luce dei principi sopra richiamati.

7. Il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte distrettuale, dopo aver riconosciuto che l’impossibilità dell’oggetto del contratto conseguiva a una violazione di norme giuridiche, assistite da una presunzione di conoscenza in capo a chiunque, abbia individuato un concorso colposo del danneggiato, nella misura del 20% del danno, senza indicare una specifica ragione al riguardo.

La negligenza della società costruttrice nella valutazione della compatibilità dell’intervento con le norme vigenti era portatrice di una causalità autonoma ed esclusiva, da sola sufficiente a produrre il danno; in ogni caso la responsabilità dell’ente non poteva essere F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha espressamente registrato che il Comune impugnante aveva sostenuto la sussistenza “di un concorso colposo del danneggiato nel determinismo dell’evento a norma dell’art. 1227 c.c.”.

La tesi secondo cui la negligenza della società è portatrice, piuttosto che di un concorso colposo, di una causalità autonoma ed esclusiva da sola sufficiente a produrre il danno non corrisponde, quindi, al tenore delle difese sviluppate dall’amministrazione municipale in sede di impugnazione del lodo e risulta, di conseguenza, inammissibile in questa sede.

Infatti, è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

Non è poi possibile sostenere che la Corte territoriale non abbia adeguatamente argomentato in ordine all’individuazione della misura del concorso colposo dell’impresa, in quanto la stessa, laddove ha dato conto, in esordio, della posizione di garanzia e tutela assunta dal Comune nell’ambito dell’approvazione del piano regolatore, tale da ingenerare nell’utente un affidamento circa la legittimità degli atti assunti, ravvisando poi un obbligo anche dell’altra parte dell’accordo nel valutare la legittimità della convenzione stipulata, ha prospettato una difforme rilevanza del contributo dato dalle parti stipulanti la convenzione nel determinismo dell’evento dannoso, dovuta al precipuo ruolo assunto dall’amministrazione comunale nell’iter di approvazione del P.R.G..F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. Il motivo di ricorso incidentale si duole, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’omessa pronuncia in ordine al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno: la sentenza della Corte d’appello ha rideterminato la misura del danno con riduzione dell’importo dovuto in correlazione al grado di corresponsabilità che era stato accertato in sede di impugnazione, omettendo però di statuire in punto di interessi e rivalutazione.

10. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito, nell’accogliere l’impugnazione per violazione di regole di diritto, ha ravvisato un concorso colposo del danneggiato nella misura del 20% del danno e, di conseguenza, ha accolto l’impugnazione “per quanto in motivazione”, condannando il Comune di Fano a corrispondere all’impresa Serafini la somma di € 842.487,20.

Una simile dizione deve essere intesa come declaratoria di nullità parziale del lodo in relazione alla sola sorte liquidata, per violazione di una regola di diritto, e decisione della controversia nel merito in ordine a questo solo specifico punto della decisione.

Il giudizio rescindente e il giudizio rescissorio sono stati perciò condotti con riguardo esclusivo alle parti del lodo oggetto di censura di fronte alla Corte d'appello, con riferimento all’esistenza di un concorso del fatto colposo del creditore e alla correlata diminuzione della sorte dovuta, mentre nessuna indagine è stata compiuta sulla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ne discende l’infondatezza della critica, dato che il mezzo si duole della mancata statuizione, in termini confermativi di quanto già stabilito all’interno del lodo, su questioni rese definitive dalla mancata impugnazione, rispetto alle quali il collegio dell’impugnazione era tenuto unicamente a verificare l’esistenza di un rapporto di dipendenza con la parte investita dall’impugnazione.

11. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale debbono essere rigettati.

Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso n. 5694/2017 R.G.proposto da: Comune di Fano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & Associati, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di S. Spirito n. 48, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Ottavi, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1073/2016 della Corte d’appello di Ancona pubblicata il 7/9/2016;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’anno 2003, stipulava con il Comune di Fano una convenzione di lottizzazione relativa ad un’area, ubicata in frazione Bellocchi, che prevedeva a suo carico l’obbligo di sostenere il costo di alcune opere di urbanizzazione primaria, cedere al Comune le aree interessate da tali opere ed eseguire direttamente le opere di urbanizzazione secondaria, con esenzione dal versamento di quanto dovuto a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. I lavori venivano interrotti dopo che A.N.A.S., nel corso dell’anno 2006, aveva impedito la presa in consegna della strada realizzata dall’impresa da parte del Comune di Fano, poiché il tratto stradale, avendo natura di svincolo in entrata e uscita, faceva sì che qualsiasi costruzione non potesse oltrepassare il limite di venti metri di distanza dal confine stradale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. predisponeva un nuovo progetto edilizio ottenendo un secondo permesso di costruzione di un capannone a destinazione mista, a cui faceva seguito un terzo permesso in funzione dell’ultimazione dei lavori della struttura. Nel febbraio 2008 A.N.A.S. rilevava che l’impresa aveva sviluppato i lavori di costruzione all’interno dell’area di svincolo, in violazione di legge, e disponeva, di conseguenza, il ripristino dello stato dei luoghi. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti del Comune di Fano assumendo che l’amministrazione municipale le aveva rilasciato tre successivi permessi di costruire senza curarsi di accertare, sia nella fase di esame del piano di lottizzazione che in quella di stipula della convenzione e rilascio dei permessi, l’esistenza di un divieto di costruzione.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Domandava, di conseguenza, che venisse dichiarata la risoluzione, la nullità o l’annullamento della convenzione stipulata con l’amministrazione municipale e che la stessa fosse condannata a risarcirle i danni subiti. Il collegio arbitrale condannava il Comune di Fano al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 1.053.109,06, oltre ad accessori e spese. 3. La Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione del lodo da parte del Comune di Fano, osservava che non era in discussione che le controversie vertenti su un preteso inadempimento delle convenzioni urbanistiche rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di tale natura, potesse essere risolta mediante arbitrato, rilevando poi che ricorrevano ambedue le condizioni previste dall’art. 6, comma 2, l. 205/2000 (costituite dal fatto che oggetto della lite fossero diritti soggettivi e dalla pattuizione di un arbitrato rituale) perché ciò potesse avvenire. Riteneva, inoltre, che sussistesse un concorso colposo del danneggiato nella misura del 20% del danno e di conseguenza, in accoglimento dell’impugnazione sul punto, condannava il Comune di Fano a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di € 842.487,20. 4. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 settembre 2016, ha proposto ricorso il Comune di Fano prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a un unico motivo di impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 5. Il primo motivo di ricorso assume la nullità della clausola compromissoria e dei lodi emessi dal collegio arbitrale, in conseguenza della violazione degli artt. 6 l. 205/2000 e 11, ultimo comma, l. 241/1990, e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, n. 1, e comma 4, n. 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 806, 807 e 808 cod. proc. civ., per difetto assoluto di giurisdizione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 829, comma 1, n. 4 e 11, e comma 4, n. 2, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 806, 807 e 808 cod. proc. civ., per difetto assoluto di giurisdizione, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 830, comma 2, cod. proc. civ., e la violazione degli artt. 25, 103, 111 e 113 Cost.: la Corte territoriale – in tesi di parte ricorrente – si è rifugiata in un’autolimitazione conoscitiva, ritenendo di dover verificare, sulla base dell’errato presupposto che l’art. 6, comma 2, l. 205/2000 consentisse di devolvere all’arbitrato rituale le controversie riservate alla giustizia amministrativa concernenti diritti soggettivi, se nella fattispecie sottoposta all’arbitrato si fosse controverso di diritti soggettivi e se le parti avessero convenuto un arbitrato rituale, quando nella materia in questione era prevista una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale giurisdizione, essendo prevista per materie (quali quella concernente una convenzione di lottizzazione) caratterizzate dalla compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi fra loro, fa sì che non sia possibile scindere in sede processuale e convenzionale quanto il legislatore ha indissolubilmente unito. La Corte di merito – prosegue il ricorrente - ha erroneamente ritenuto che il Comune di Fano non avesse negato la natura di diritto soggettivo della pretesa avanzata dall’impresa, quando in realtà l’amministrazione municipale aveva sempre sostenuto che la F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 posizione giuridica azionata dovesse essere qualificata in termini di interesse legittimo, stante la prevalenza della corrispondente posizione, desumibile dall’attività concretamente svolta mediante l’esercizio di un tipico potere autoritativo estrinsecatosi nell’approvazione della convenzione, nell’istruttoria e nel rilascio del potere di costruire senza un preventivo controllo in ordine all’edificabilità dell’area. Il collegio arbitrale aveva addebitato al Comune di Fano una responsabilità esclusiva per il mancato esercizio dei propri poteri pubblicistici di governo del territorio preordinati a verificare in via preventiva, già in fase di elaborazione del P.R.G. e prima ancora della stipula della convenzione, la natura dell’area oggetto di lottizzazione e la sua concreta edificabilità, cosicché la posizione giuridica ascrivibile in capo all’attrice non poteva essere ricondotta ad obblighi convenzionali, né poteva assumere la consistenza di diritto soggettivo. Spettava quindi al giudice amministrativo il compito di verificare se il mancato esercizio della funzione pubblicistica presentasse profili di illegittimità tali da decretare lo scioglimento del rapporto convenzionale, con ogni consequenziale statuizione in merito al ricorrere dei presupposti di un illecito aquiliano. 6. Il motivo non è fondato. 6.1 L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25/1994 e dal d. lgs. n. 40/2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 amministrativo o contabile, dà luogo a una questione di giurisdizione; pertanto, la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio (v. Cass., Sez. U., 23418/2020). Peraltro, avendo il legislatore ammesso sin dal 2000 (art. 6, comma 2, l. n. 205/2000) e successivamente confermato (art. 12 cod. proc. amm.) la compromettibilità in arbitri delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. U., 27847/2019), per giudicare della validità della compromissione in arbitrato occorre verificare se la controversia, seppur appartenente alla giurisdizione amministrativa esclusiva, inerisca a diritti soggettivi o a interessi legittimi, poiché in questo secondo caso quella compromissione sarebbe radicalmente invalida, mentre così non sarebbe se la controversia inerisca a diritti soggettivi che, di conseguenza, sarebbero giustiziabili anche in sede arbitrale. 6.2 Le convenzioni urbanistiche costituiscono accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11 l. n. 241/1990 (Cass., Sez. U., 7452/1997, Cass. 8/1999, Cass. 732/2005, Cass.1763/2002, Cass. 24009/2007, Cass. 3689/2012, Cass. 21912/2012, Cass. 12186/2007, Cass. 19914/2016). La controversia relativa a una convenzione urbanistica rientra così nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) cod. proc. amm., e può essere risolta - come detto - mediante arbitrato rituale di diritto in applicazione del disposto dell’art. 6, comma 2, l. n. 205/2000.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 A tal fine occorre verificare il contenuto dei quesiti posti con la domanda arbitrale, ed oggetto del motivo di ricorso, allo scopo di stabilire se si abbia ricorrenza di diritti soggettivi o interessi legittimi. 6.3 Una simile questione di giurisdizione, a mente dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., può essere delibata direttamente da questa sezione, senza remissione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, al lume dei principi già in precedenza fissati da queste ultime. Il quesito posto al collegio arbitrale e preso in esame all’interno del lodo riguardava la condotta tenuta dall’amministrazione comunale a fronte di un problema interpretativo sorto con A.N.A.S. in ordine al fatto che una parte dell’area interessata dal piano di lottizzazione dovesse essere qualificata come svincolo, rimanendo così inedificabile, o piuttosto come ramo di svincolo. Nella prospettazione dell’impresa costruttrice l’esigenza di risoluzione del problema interpretativo sulla natura dell’area oggetto di lottizzazione avrebbe imposto all’amministrazione municipale la convocazione di una conferenza sin dall’approvazione del P.R.G. o prima dell’approvazione del progetto di lottizzazione di servizi, sicché la responsabilità addebitata all’amministrazione municipale consisteva nel mancato accertamento dell’esistenza di un divieto assoluto di costruzione sull’area oggetto della convenzione e nel mancato esercizio dei poteri pubblicistici di governo del territorio preordinati a verificare la concreta edificabilità dell’area. Ora, la controversia relativa a una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, in quanto concernente diritti soggettivi, può essere compromessa mediante arbitrato rituale, a condizione che sia identificabile un comportamento della pubblica amministrazione, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 diverso dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell'interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell'emanazione del provvedimento non più adottato (Cass., Sez. U., 12428/2021). Riguarda quindi diritti soggettivi la controversia in cui è contestata la liceità del comportamento della pubblica amministrazione, evocata in giudizio dal privato su un piano paritetico, ed è controverso il rispetto di norme di relazione (buona fede e correttezza, lesione ingiustificata dell'affidamento, proporzionalità, ecc.) che prescindono dal rispetto formale di norme di azione postulanti la tutela di un interesse legittimo. La controversia insorta fra le odierne parti, riguardando il rispetto delle norme di relazione fra le parti stipulanti la convenzione e la lesione dell’affidamento riposto dall’impresa costruttrice nella legittimità del P.R.G., poteva quindi essere compromessa mediante arbitrato rituale, alla luce dei principi sopra richiamati. 7. Il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte distrettuale, dopo aver riconosciuto che l’impossibilità dell’oggetto del contratto conseguiva a una violazione di norme giuridiche, assistite da una presunzione di conoscenza in capo a chiunque, abbia individuato un concorso colposo del danneggiato, nella misura del 20% del danno, senza indicare una specifica ragione al riguardo. La negligenza della società costruttrice nella valutazione della compatibilità dell’intervento con le norme vigenti era portatrice di una causalità autonoma ed esclusiva, da sola sufficiente a produrre il danno; in ogni caso la responsabilità dell’ente non poteva essere F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 reputata maggiore di quella della società nella determinazione degli effetti lesivi. 8. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha espressamente registrato che il Comune impugnante aveva sostenuto la sussistenza “di un concorso colposo del danneggiato nel determinismo dell’evento a norma dell’art. 1227 c.c.”. La tesi secondo cui la negligenza della società è portatrice, piuttosto che di un concorso colposo, di una causalità autonoma ed esclusiva da sola sufficiente a produrre il danno non corrisponde, quindi, al tenore delle difese sviluppate dall’amministrazione municipale in sede di impugnazione del lodo e risulta, di conseguenza, inammissibile in questa sede. Infatti, è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. Non è poi possibile sostenere che la Corte territoriale non abbia adeguatamente argomentato in ordine all’individuazione della misura del concorso colposo dell’impresa, in quanto la stessa, laddove ha dato conto, in esordio, della posizione di garanzia e tutela assunta dal Comune nell’ambito dell’approvazione del piano regolatore, tale da ingenerare nell’utente un affidamento circa la legittimità degli atti assunti, ravvisando poi un obbligo anche dell’altra parte dell’accordo nel valutare la legittimità della convenzione stipulata, ha prospettato una difforme rilevanza del contributo dato dalle parti stipulanti la convenzione nel determinismo dell’evento dannoso, dovuta al precipuo ruolo assunto dall’amministrazione comunale nell’iter di approvazione del P.R.G..F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Non è poi dato a questa Corte - a cui spetta il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito - di rivedere l'indagine di fatto e le valutazioni compiute dalla Corte distrettuale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali in merito alla sussistenza di un concorso colposo. 9. Il motivo di ricorso incidentale si duole, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’omessa pronuncia in ordine al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno: la sentenza della Corte d’appello ha rideterminato la misura del danno con riduzione dell’importo dovuto in correlazione al grado di corresponsabilità che era stato accertato in sede di impugnazione, omettendo però di statuire in punto di interessi e rivalutazione. 10. Il motivo non è fondato. La Corte di merito, nell’accogliere l’impugnazione per violazione di regole di diritto, ha ravvisato un concorso colposo del danneggiato nella misura del 20% del danno e, di conseguenza, ha accolto l’impugnazione “per quanto in motivazione”, condannando il Comune di Fano a corrispondere all’impresa Serafini la somma di € 842.487,20. Una simile dizione deve essere intesa come declaratoria di nullità parziale del lodo in relazione alla sola sorte liquidata, per violazione di una regola di diritto, e decisione della controversia nel merito in ordine a questo solo specifico punto della decisione. Il giudizio rescindente e il giudizio rescissorio sono stati perciò condotti con riguardo esclusivo alle parti del lodo oggetto di censura di fronte alla Corte d'appello, con riferimento all’esistenza di un concorso del fatto colposo del creditore e alla correlata diminuzione della sorte dovuta, mentre nessuna indagine è stata compiuta sulla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5694/2017 Numero sezionale 1782/2022 Numero di raccolta generale 16790/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 parte concernente gli accessori dovuti sulla somma liquidata, perché resa definitiva dalla mancata impugnazione e ritenuta implicitamente non dipendente, ex art. 830, comma 1, cod. proc. civ., dai profili di impugnazione proposti. Ne discende l’infondatezza della critica, dato che il mezzo si duole della mancata statuizione, in termini confermativi di quanto già stabilito all’interno del lodo, su questioni rese definitive dalla mancata impugnazione, rispetto alle quali il collegio dell’impugnazione era tenuto unicamente a verificare l’esistenza di un rapporto di dipendenza con la parte investita dall’impugnazione. 11. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale debbono essere rigettati. Le spese di lite vanno integralmente compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A
Sentenza Cassazione n. 16790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris