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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29214/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza dibattimentale con la quale la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato.

2. La difesa propone due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, nonostante la produzione documentale attestante il ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato, senza considerare né la natura dell'attività da questi svolta all'estero, né l'indifferibilità della stessa, né la non delegabilità delle funzioni ricoperte, circostanze, queste, da cui, diversamente, avrebbe dovuto dedurre l'assolutezza dell'impedimento a comparire e non, invece, limitarsi a dare rilievo al solo dato temporale del momento in cui il procedimento penale si era incardinato e al mancato adempimento da parte dell'imputato dell'onere di preannunciare il futuro impedimento. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge processuale e costituzionale in relazione agli artt. 178, 179 e 420- ter, cod. proc. pen.; 24 e 111 Cost.; 6 CEDU, lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto della non volontarietà dell'impedimento, così pronunciando un provvedimento affetto da nullità, perché contrario ai principi del diritto di difesa e del giusto processo, nonché al diritto dell'accusato di essere presente a dibattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari, ovvero nel dibattimento, può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione avverso la sentenza.

3. Nel caso di specie, in cui il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato - non equiparabile alle sentenze ovvero ai provvedimenti in materia di libertà personale, cui si riferisce la disposizione di cui all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. -, non è previsto un mezzo di impugnazione diretto e immediato.

4. Ne deriva, rebus sic stantibus e muovendo dal principio di tassatività delle impugnazioni che pervade l'interno ordinamento processualpenalistico, che deve escludersi che l'ordinanza in verifica, che ha una portata meramente interlocutoria, sempre modificabile o revocabile nel successivo sviluppo del procedimento, in quanto priva di contenuto decisorio, possa essere impugnata autonomamente.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - adottata con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza dibattimentale con la quale la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato. 2. La difesa propone due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, nonostante la produzione documentale attestante il ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato, senza considerare né la natura dell'attività da questi svolta all'estero, né l'indifferibilità della stessa, né la non delegabilità delle funzioni ricoperte, circostanze, queste, da cui, diversamente, avrebbe dovuto dedurre l'assolutezza dell'impedimento a comparire e non, invece, limitarsi a dare rilievo al solo dato temporale del momento in cui il procedimento penale si era incardinato e al mancato adempimento da parte dell'imputato dell'onere di preannunciare il futuro impedimento. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge processuale e costituzionale in relazione agli artt. 178, 179 e 420- ter, cod. proc. pen.; 24 e 111 Cost.; 6 CEDU, lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto della non volontarietà dell'impedimento, così pronunciando un provvedimento affetto da nullità, perché contrario ai principi del diritto di difesa e del giusto processo, nonché al diritto dell'accusato di essere presente a dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari, ovvero nel dibattimento, può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione avverso la sentenza. 3. Nel caso di specie, in cui il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato - non equiparabile alle sentenze ovvero ai provvedimenti in materia di libertà personale, cui si riferisce la disposizione di cui all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. -, non è previsto un mezzo di impugnazione diretto e immediato. 4. Ne deriva, rebus sic stantibus e muovendo dal principio di tassatività delle impugnazioni che pervade l'interno ordinamento processualpenalistico, che deve escludersi che l'ordinanza in verifica, che ha una portata meramente interlocutoria, sempre modificabile o revocabile nel successivo sviluppo del procedimento, in quanto priva di contenuto decisorio, possa essere impugnata autonomamente.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - adottata con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 29214/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris