CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1994
Cassazione n. 10970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/02/1994 [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/07/1983 avverso la sentenza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27451/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancata valutazione della sussistenza di cause di non proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre