CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in tema di: 1) diniego della continuazione con analoghi reati separatamente giudicati; 2) elemento oggettivo e soggettivo del reato; 3) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 4) diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., e delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, perché, su tutti i punti dedotti, si limita sostanzialmente a riproporre doglianze già rassegnate con l'appello, su ognuna delle quali la sentenza impugnata si è soffermata specificamente, disattendendole con motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, che, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.[OSCURATO:PERSONA] - ' z5 2026