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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11326/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Latina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Pubblico ministero presso il Tribunale di Latina presenta appello avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Latina che ha rigettato la richiesta avanzata dall'Ufficio di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con gli arresti domiciliari, dal momento che l'indagato aveva collaborato con gli inquirenti nell'individuazione di altri delinquenti, il che costituiva una sopravvenienza da valutare positivamente, e per questo motivo era oggetto di comportamenti aggressivi dei compagni di carcere.

Con ordinanza in data 28 ottobre 2021 il Tribunale del riesame ha applicato al procedimento cautelare l'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con il ricorso per cassazione, ha riqualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

2. L'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., inserito nelle regole generali delle impugnazioni dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, stabilisce che il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.

Il Tribunale del riesame ritiene che dalla norma si ricavi un principio generale automaticamente estensibile al processo cautelare, tant'è vero che non motiva la riqualificazione del mezzo d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] è, invece, di avviso opposto.

La novella è il frutto dell'attuazione, per mezzo del decreto legislativo 6 febbraio 2018 n, 11, della delega contenuta nell'ad, 1, commi 82, 83, 84, lett. f), g), h), i), I), m) della legge 23 giugno 2017 n. 103 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" per la riforma della disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al decreto legislativo chiarisce che l'obiettivo del legislatore è quello di semplificare i procedimenti di appello e di cassazione attraverso la riduzione dell'area di legittimazione all'appello del pubblico ministero, di cui è possibile accentuare il ruolo di antagonista processuale dell'imputato, dal momento che l'accesso all'impugnazione di merito non ha copertura costituzionale, come anche di recente ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 26 febbraio 2020.

Pertanto, il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, ma non può aggredire le sentenze di condanna che riconoscono la fondatezza dell'azione, a meno di non far valere alcuni specifici vizi, quali la modifica del titolo di reato, l'esclusione della circostanza aggravante a effetto speciale, la sostituzione della pena ordinaria, quando le determinazioni del giudice incidono in maniera significativa sulla prospettazione accusatoria, anche e soprattutto in punto di quantificazione della pena.

Sempre secondo la Relazione illustrativa, il comma 4-bis dell'ad. 568 cod. proc. pen. risponde anche alla fondamentale esigenza di tenere insieme legittimazione e interesse a impugnare, un interesse da leggersi diversamente in ragione del diverso ruolo che si sta delineando per il pubblico ministero.

3. Tale evoluzione normativa ha trovato un espresso avallo nella citata sentenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'ad. 593 cod. proc. pen., ha affermato che il processo penale è caratterizzato da un'asimmetria strutturale tra i due antagonisti principali.

Le differenze, che connotano le rispettive posizioni e sono correlate alle diverse condizioni di operatività e ai diversi interessi di cui le parti sono portatrici, impediscono di ritenere che "il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà".

Le alterazioni della simmetria, tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata, sono quindi compatibili con il principio di parità, alla duplice condizione che, "per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per altro verso, risultino comunque contenute — anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di se 90 opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994)- entro i limiti della ragionevolezza (sentenza n. 26 del 2007)".

La Corte costituzionale ha ribadito, pertanto, il concetto che il potere d'impugnazione non costituisce la "proiezione necessaria" del principio di obbligatorietà dell'azione penale, ha richiamato i principi sovranazionali del Patto internazionale sui diritti civili e politi adottato a [OSCURATO:PERSONA] 11 16 dicembre 1966 e ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881 e del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 e ha ricostruito cronologicamente l'evoluzione del sistema, concludendo che il novellato art. 593 cod. proc. pen., nel disegnare i limiti di appellabilità del pubblico ministero, è perfettamente compatibile con la Costituzione, giacché persegue l'obiettivo di rilievo costituzionale di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico delle corti di appello.

Allo stato, né dalla Relazione di accompagnamento alle modifiche normative né dalla sentenza citata si colgono elementi che giustifichino l'interpretazione estensiva delle norme sulle impugnazioni del processo di cognizione al procedimento cautelare.

4. Ritiene il Collegio che, in mancanza di interventi normativi specifici sugli art. 310 e 311 cod. proc. pen. (l'ultimo risale alla legge 16 aprile 2015, n. 47), non soccorre alcuna ragione per applicare estensivamente la novella al procedimento cautelare, con la conseguenza che, in caso di revoca o sostituzione della misura, il rimedio esperibile rimane pur sempre l'appello, in quanto il ricorso 3 (44.1 immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Cass., Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418 - 01).

Ed invero, la cautela esula dall'obiettivo deflattivo che ha giustificato le modifiche dell'appello, perché prioritaria è la tutela della libertà personale o dei beni, che sono compressi da decisioni prese sulla base di una cognizione allo stato degli atti.

Pertanto, non può ricavarsi con certezza dall'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., né dalle altre modifiche del processo di cognizione, un principio di carattere generale, alla stregua di quelli relativi alla legittimazione e all'interesse a impugnare, suscettivo di applicazione estensiva.

Ma deve ritenersi, al contrario, che si tratti di una norma di stretta interpretazione perché spetta in via esclusiva al legislatore individuare il settore ove intervenire per assicurare la ragionevole durata del processo.

D'altra parte, già prima della riforma dell'appello era pacifico che l'appello cautelare fosse regolato dalle sue proprie norme e, in mancanza, dagli art. 593 e ss.

A esempio, la produzione di una nuova prova documentale è stata ammessa dall'ordinanza della Sez. 6, n. 1878 del 26/05/1992, Ciccone, Rv. 191318-01, perché avvenuta nei preliminari dell'udienza di camera di consiglio, cioè nel primo momento che il sistema delle misure interdittive apre all'intervento della difesa, sulla base della regola dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

Analogamente, dopo la riforma dell'appello, sempre in merito alle regole di procedura, in un caso d'identificazione dell'impugnante ai fini della verifica della legittimazione, la Corte di cassazione con sentenza Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220- 01 ha stabilito che la sanzione di inammissibilità della impugnazione, prevista dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 591 e 582 cod. proc. pen., concerne la inosservanza dei requisiti relativi a data e luogo di presentazione dell'atto e alla legittimazione del soggetto presentatore, ma non anche alla mera osservanza formale degli adempimenti posti a carico del pubblico ufficiale ricevente l'atto, mentre, ai fini della verifica del rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione, le Sezioni Unite Bottari (sent. n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167-01) hanno richiesto il rispetto dell'art.311 cod. proc. pen. e non dell'art. 582 cod. proc. pen. 5.

Non c'è dubbio poi che il Pubblico ministero abbia interesse a impugnare, in funzione della valorizzazione della collaborazione dimostrata dall'indagato, e che questo interesse sia concorrente con quello dello stesso indagato che, tuttavia, non risulta abbia esercitato tale facoltà.Considerato che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Latina ha correttamente impugnato il diniego di sostituzione della misura custodiale in carcere chiedendone l'applicazione di altra meno afflittiva con l'atto di appello, l'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha riqualificato il mezzo d'impugnazione come ricorso per cassazione, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti affinché si proceda all'esame dell'appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 28/10/2021 e dispone trasmettersi gli atti al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Latina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Pubblico ministero presso il Tribunale di Latina presenta appello avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Latina che ha rigettato la richiesta avanzata dall'Ufficio di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con gli arresti domiciliari, dal momento che l'indagato aveva collaborato con gli inquirenti nell'individuazione di altri delinquenti, il che costituiva una sopravvenienza da valutare positivamente, e per questo motivo era oggetto di comportamenti aggressivi dei compagni di carcere. Con ordinanza in data 28 ottobre 2021 il Tribunale del riesame ha applicato al procedimento cautelare l'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con il ricorso per cassazione, ha riqualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., inserito nelle regole generali delle impugnazioni dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, stabilisce che il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ritiene che dalla norma si ricavi un principio generale automaticamente estensibile al processo cautelare, tant'è vero che non motiva la riqualificazione del mezzo d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] è, invece, di avviso opposto. La novella è il frutto dell'attuazione, per mezzo del decreto legislativo 6 febbraio 2018 n, 11, della delega contenuta nell'ad, 1, commi 82, 83, 84, lett. f), g), h), i), I), m) della legge 23 giugno 2017 n. 103 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" per la riforma della disciplina processuale penale in materia di giudizi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al decreto legislativo chiarisce che l'obiettivo del legislatore è quello di semplificare i procedimenti di appello e di cassazione attraverso la riduzione dell'area di legittimazione all'appello del pubblico ministero, di cui è possibile accentuare il ruolo di antagonista processuale dell'imputato, dal momento che l'accesso all'impugnazione di merito non ha copertura costituzionale, come anche di recente ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 26 febbraio 2020. Pertanto, il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, ma non può aggredire le sentenze di condanna che riconoscono la fondatezza dell'azione, a meno di non far valere alcuni specifici vizi, quali la modifica del titolo di reato, l'esclusione della circostanza aggravante a effetto speciale, la sostituzione della pena ordinaria, quando le determinazioni del giudice incidono in maniera significativa sulla prospettazione accusatoria, anche e soprattutto in punto di quantificazione della pena. Sempre secondo la Relazione illustrativa, il comma 4-bis dell'ad. 568 cod. proc. pen. risponde anche alla fondamentale esigenza di tenere insieme legittimazione e interesse a impugnare, un interesse da leggersi diversamente in ragione del diverso ruolo che si sta delineando per il pubblico ministero. 3. Tale evoluzione normativa ha trovato un espresso avallo nella citata sentenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'ad. 593 cod. proc. pen., ha affermato che il processo penale è caratterizzato da un'asimmetria strutturale tra i due antagonisti principali. Le differenze, che connotano le rispettive posizioni e sono correlate alle diverse condizioni di operatività e ai diversi interessi di cui le parti sono portatrici, impediscono di ritenere che "il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà". Le alterazioni della simmetria, tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata, sono quindi compatibili con il principio di parità, alla duplice condizione che, "per un verso, trovino un'adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per altro verso, risultino comunque contenute — anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di se 90 opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994)- entro i limiti della ragionevolezza (sentenza n. 26 del 2007)". La Corte costituzionale ha ribadito, pertanto, il concetto che il potere d'impugnazione non costituisce la "proiezione necessaria" del principio di obbligatorietà dell'azione penale, ha richiamato i principi sovranazionali del Patto internazionale sui diritti civili e politi adottato a [OSCURATO:PERSONA] 11 16 dicembre 1966 e ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881 e del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98 e ha ricostruito cronologicamente l'evoluzione del sistema, concludendo che il novellato art. 593 cod. proc. pen., nel disegnare i limiti di appellabilità del pubblico ministero, è perfettamente compatibile con la Costituzione, giacché persegue l'obiettivo di rilievo costituzionale di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico delle corti di appello. Allo stato, né dalla Relazione di accompagnamento alle modifiche normative né dalla sentenza citata si colgono elementi che giustifichino l'interpretazione estensiva delle norme sulle impugnazioni del processo di cognizione al procedimento cautelare. 4. Ritiene il Collegio che, in mancanza di interventi normativi specifici sugli art. 310 e 311 cod. proc. pen. (l'ultimo risale alla legge 16 aprile 2015, n. 47), non soccorre alcuna ragione per applicare estensivamente la novella al procedimento cautelare, con la conseguenza che, in caso di revoca o sostituzione della misura, il rimedio esperibile rimane pur sempre l'appello, in quanto il ricorso 3 (44.1 immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Cass., Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418 - 01). Ed invero, la cautela esula dall'obiettivo deflattivo che ha giustificato le modifiche dell'appello, perché prioritaria è la tutela della libertà personale o dei beni, che sono compressi da decisioni prese sulla base di una cognizione allo stato degli atti. Pertanto, non può ricavarsi con certezza dall'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., né dalle altre modifiche del processo di cognizione, un principio di carattere generale, alla stregua di quelli relativi alla legittimazione e all'interesse a impugnare, suscettivo di applicazione estensiva. Ma deve ritenersi, al contrario, che si tratti di una norma di stretta interpretazione perché spetta in via esclusiva al legislatore individuare il settore ove intervenire per assicurare la ragionevole durata del processo. D'altra parte, già prima della riforma dell'appello era pacifico che l'appello cautelare fosse regolato dalle sue proprie norme e, in mancanza, dagli art. 593 e ss. A esempio, la produzione di una nuova prova documentale è stata ammessa dall'ordinanza della Sez. 6, n. 1878 del 26/05/1992, Ciccone, Rv. 191318-01, perché avvenuta nei preliminari dell'udienza di camera di consiglio, cioè nel primo momento che il sistema delle misure interdittive apre all'intervento della difesa, sulla base della regola dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Analogamente, dopo la riforma dell'appello, sempre in merito alle regole di procedura, in un caso d'identificazione dell'impugnante ai fini della verifica della legittimazione, la Corte di cassazione con sentenza Sez. 1, n. 17549 del 12/01/2021, Maisto, Rv. 281220- 01 ha stabilito che la sanzione di inammissibilità della impugnazione, prevista dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 591 e 582 cod. proc. pen., concerne la inosservanza dei requisiti relativi a data e luogo di presentazione dell'atto e alla legittimazione del soggetto presentatore, ma non anche alla mera osservanza formale degli adempimenti posti a carico del pubblico ufficiale ricevente l'atto, mentre, ai fini della verifica del rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione, le Sezioni Unite Bottari (sent. n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167-01) hanno richiesto il rispetto dell'art.311 cod. proc. pen. e non dell'art. 582 cod. proc. pen. 5. Non c'è dubbio poi che il Pubblico ministero abbia interesse a impugnare, in funzione della valorizzazione della collaborazione dimostrata dall'indagato, e che questo interesse sia concorrente con quello dello stesso indagato che, tuttavia, non risulta abbia esercitato tale facoltà.Considerato che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Latina ha correttamente impugnato il diniego di sostituzione della misura custodiale in carcere chiedendone l'applicazione di altra meno afflittiva con l'atto di appello, l'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha riqualificato il mezzo d'impugnazione come ricorso per cassazione, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti affinché si proceda all'esame dell'appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 28/10/2021 e dispone trasmettersi gli atti al T
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