CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5011-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2145/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05011 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.2145, depositata il 13 luglio 2020, la commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di revisione del classamento di una unità immobiliare, posta in Roma, nella microzona 17-[OSCURATO:PERSONA], emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.1, comma 335, I. 30 dicembre 2004, n.311. 2. La commissione regionale riteneva, in particolare, che l'avviso non fosse adeguatamente motivato. 3.Avverso la menzionata sentenza, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione basato su un motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione dell'art. 3 della 1.241/1990 e 7, comma1, della 1.212/2009. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Questa Corte si è più volte pronunciata sulla questione del contenuto necessario della motivazione di atti accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. i, comma 335, della 1. n. 311 del 2004 (v., tra le tante, ord. n.1691/2020; n.1560/2020; n.1543/2020; n.34679/2019). 2.2. E' stato osservato che per orientamento consolidatosi definitivamente in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 335, I. 311, affermando tra l'altro che "la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento", ribadendo, in questo modo, la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione), "il procedimento di revisione parziale del classamento di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all'applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dall'art. 3, comma 154, lett. e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa" (così Cass. 3 marzo 2018, n.17413; conformi Cass.31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass.22900/2017; in precedenza, conformi, Cass. 4712/2015 e 3156/2015). 2.3. In relazione a ciò che precede, la Corte ha altresì precisato che se il nuovo classamento è stato adottato ai sensi dell'art.1, comma 335 della I. n.311 del 2004, l'atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (vedi da ultimo Cass, 6-5, n. 9770/2019; Cass, Sez. 5, n. 19810/2019). 2.4. Nella specie, dalla lettura dell'avviso de quo (trascritto a pagina 18 e a pagina 19 del ricorso per cassazione) emerge che la CTR si è attenuta ai principi fin qui enucleati. Nell'avviso è infatti scritto che il patrimonio immmobiliare della microzona 17 ha nel tempo avuto una "consistente rivalutazione" così come "la connessa redditività", che invece i "classamenti catastali sono rimasti in buona parte immutati e non rappresentano più l'effettiva redditività", che, "in considerazione prioritariamente della posizione dell'unità immobiliare all'interno della zona censuaria e della microzona e della migliorata qualità di tale contesto urbano che ne ha determinato un diverso apprezzamento sul mercato immobiliare, all'unità immobiliare è attribuita la classe 6". La motivazione dell'avviso difetta della necessaria concretezza perché non indica gli elementi che hanno specificamente interessato la microzona considerata né il modo in cui l'indeterminato "miglioramento della qualità del contesto urbano" ha specificamente inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. 3. Il motivo di ricorso va pertanto rigettato. 4 le spese seguono la soccombenza; 5. non vi è luogo ad applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, essendo la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di