CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29783 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]- Chirurgica di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1685/11/2020, depositata in data 14 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 83/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento di accoglimento del ricorso della società contribuente avverso atto di intimazione di pagamento dell'importo di euro 21.344,82, ai fini Irap, per l'anno 2010; -la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'atto di intimazione stante la accertata inesistenza della notifica del presupposto avviso di accertamento; -la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, non contenendo alcun riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata né alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, mirasse a contestarne il percorso logico-giuridico; - la contribuente è rimasta intimata;-sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. [OSCURATO:PERSONA] -va preliminarmente dato atto della tempestività del ricorso per cassazione essendo stato spedito mediante posta elettronica certificata il 17 novembre 2020,nel termine semestrale ex art. 327 primo comma c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data 14.2.2020, tenendo conto sia della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19, dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], disposta con i decreti legge 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni in legge 24.2.2020 n.27, e 8.4.2020 n.23, convertito con modificazioni in legge 5.6.2020 n.40 che della ordinaria sospensione durante il periodo feriale; in particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021; v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021; Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021); -con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per difetto di specificità dei motivi di gravame, ancorché l'Amministrazione - sebbene riproponendo, in parte, le medesime argomentazioni sostenute in primo grado - avesse proposto censure specifiche avverso la sentenza della CTP che, in quanto incentrata unicamente sulla questione della ritualità della notifica del presupposto avviso di accertamento, risolta in senso sfavorevole all'Ufficio, non aveva formulato alcuna statuizione ulteriore rispetto al thema decidendum su cui si era soffermata l'Agenzia nelle controdeduzioni in primo grado; -il motivo è fondato; -come da questa Corte precisato sul tema (v. Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784) nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci" (Cass. sez.5, 10 agosto 2019, n. 20745; Cass, Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954); -il giudice del gravame non si è attenuto al suddetto principio, in quanto ha ritenuto sostanzialmente inammissibile l'appello - erroneamente statuendo anche sul merito, ancorché con la declaratoria di inammissibilità del gravame si fosse spogliato della "potestas iudicandi" con conseguente carattere ad abundantiam delle argomentazioni svolte in ordine al merito della questione, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata (al riguardo, Sez. un., n. 24469 del 2013 e, ancora di recente, sez. I, ord. n. 11675 del 2020; Cass. sez. un. 2155/2021) - per non avere l'Agenzia mosso "censure espresse e motivate" avverso le statuizioni del giudice di primo grado in ordine alla asserita inesistenza della notifica del presupposto avviso di accertamento ("l'appellante, a prescindere, dalle argomentazioni spese dai primi giudici, non ha tenuto conto della assoluta impossibilità di riferire alla relata in questione l'accertamento n. TFM020501820/2015 richiamato nella intimazione di pagamento"); invero, come si evince dalla stessa parte in fatto della sentenza impugnata "l'Agenzia appellante, riepilogate le vicende di causa, nel chiedere la riforma della decisione impugnata e la conferma della pretesa erariale, ha sostenuto, per un verso, che l'omessa indicazione del luogo di consegna dell'atto non determina[sse] nullità della notifica dovendosi presumere che il luogo di consegna coincida con quello indicato nell'avviso di accertamento e, per altro verso, che la presenza di una persona che [aveva] ritirato l'atto [facesse] presumere ..che la stessa [fosse] addetta alla ricezione degli atti riferibili alla persona giuridica"; è evidente che, per quanto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia in ricorso, l'appello avesse, in parte, riproposto le argomentazioni già sviluppate in sede di controdeduzioni in primo grado, il dissenso investisse la decisione nella sua interezza e, quindi, il convincimento del giudice di prime cure incentrato sulla illegittimità dell'atto di intimazione per accertata inesistenza della notifica del presupposto avviso di accertamento; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione; Così deciso in Roma il 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]