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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03175/2024

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18728/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresenta ti e dife si dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- e di Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Università degli Studi di Firenze; -intimati– nonché sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri;domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 301/2021 della CORTE d ’ APPELLO di ROMA, depositata il 14 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 14 gennaio 2021, n. 301, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dairicorrenti indicati in epigrafe avverso la decisione del Tribunale di Roma 20 marzo 2019, n. 5938, che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Università indicatiin epigrafe, aveva rigettato , nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri , la domanda da loro proposta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata re munerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in relazione ai quali tutti si erano immatricolati prima dell’anno 1991, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], immatricolatosi nel 1992. 2.La Corte d’appello ha rigettato la domanda degli altri ricorrenti per intervenuta prescrizione del diritto azionato e, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] –premesso che egli, « nelle note sostitutive dell’udienza », avrebbe «tardivamente eccepito di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione», ha osservato «che la scuola di specializzazione da lui frequentata (Medicina dello Sport) non rientra negli elenchi comunitari».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso con atto notificato il giorno 8 luglio 2021, sulla base di tremotivi. 4.Con distinto atto, notificato il 14 luglio 2021 , gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della medesima sentenza, sulla base di due motivi.

Ad entrambi i ricorsi hanno risposto con distinti controricors i le amministrazioni intimate, ad eccezione delMinistero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi di Firenze , intimati con il primo ricorso, che non hanno svolto difese in sede di legittimità.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

I ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato distinte memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, i ricorsi, proposti separatamente avverso la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ.

A.1.

Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riferibile ad entrambi, viene denunciata «violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99».

Con ilmotivo in esame la sentenza d’appello è censurata per aver individuato il dies a quodella prescrizione del diritto azionato nel giorno 27 ottobre 1999 e per avere conseguentemente rigettato la domanda in ragione della maturazione della fattispecie estintiva.

I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.

Il giudice del merito avrebbe quindi errato, omettendo di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.

In subordine i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Nannicini invocano l’individuazione del dies a quodella prescrizione nel gennaio 2006, sull’assunto che solo all’esito dell’entrata in vigore della legge n.266 del 2005 l’obbligo risarcitorio sarebbe divenuto «apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, con il conseguente venir meno, solo a quella data, della permanenza del medesimo obbligo».

A.1.1.Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass.

S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez.

Un., n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022).

Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».Né assume rilevanza, in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Detti argomenti -come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (in particolare, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) -sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata.

Giova ricordare, al riguardo che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

Del pari, non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - va evidenziato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.

Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile unadefinizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641).

Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevare per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio.

In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.).

A.1.1.a.Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In proposito, i ricorrenti hanno formulato espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E., per investirla della seguente questione: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini diprescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».

L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato –in particolare, con la già citata Cass., Sez.

Un., n. 18640 del 2022 -come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.

Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022).

A.1.1.b.

Quanto alla compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani - in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione -giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c.

Francia, 4.12.1995; Zubac c.

Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c.

Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo, 10.4.2003; Fazliyski c.

Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c.

Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c.

Turchia, 30.4.2017).

In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.

Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez.

Un., n. 18640 del 2022, cit.).

A.1.1.c.In definitiva il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile ex art.360-bis n.1 cod. proc. civ. , nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

A.1.2.Con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso è ugualmenteinammissibile, per una diversa ragione.

Invero, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha ritenuto decisiva, in funzione del rigetto della sua domanda, la circostanza della mancata comprensione della specializzazione da lui conseguita negli elenchi di cui alle direttive europee.

Poiché, come si sta per vedere ( infra , in sede di esame del terzo motivo), tale statuizione resiste all’impugnazione, la censura della diversa ratio decidendi concernente l a prescrizione deve reputarsi inammissibile, in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per carenza di interesse.

A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale, riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata, « violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’ art. 115 cpc circa le non contestate missive del 2 Maggio 2002, 29 Gennaio 2010, 23 Febbraio 2010, 12 Ottobre 2011 [doc. c Cass.] -prodotte con memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc di primo grado».

La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha statuito che [OSCURATO:PERSONA], « nelle note sostitutive dell’udienza », av eva «tardivamente eccepito di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione».

Il ricorrente osserva che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare la natura di eccezione in senso ampio (come tale,rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento) dell’eccezione di interruzione della prescrizione.

A.2.1.Al riguardo va ribadito quanto si è già osservato sul primo motivo (in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) circa l’inammissibilità della censura per difetto di interesse, atteso che, ai fini del rigetto della sua domanda, diversamente daquanto statuito in ordine a quella degli altri medici, è stata reputata decisiva dal giudice del merito la ritenuta estraneità della scuola di specializzazione da lui frequentata (“Medicina dello Sport”) agli elenchi contenuti nelle direttive comunitarie.

A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata , sempre con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], «violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.».

Il ricorrente censura la statuizione diretta ad escludere il corso di specializzazione in “Medicina dello Sport”dal novero dei corsi per i quali spetterebbe l’adeguata retribuzione; sostiene che la Corte di merito non avrebbetenuto conto della comunanza di tale corso ad almeno due Stati membri, nonché della circostanza che esso era stato inserito nell’elenco delle specializzazioni di rilevanza comunitaria con il D.M. 25 novembre 1994.

A.3.1.Il motiv o è manifestamente in fondato.

A.3.1.a.Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, quando il medico agisce deducendo l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione oppure l’indicazione di essa come corrispondente a specializzazioni di almeno due Stati membri, detta inclusioneo indicazione è un fatto costitutivo della domanda.

Essa va dunque allegata dal medico attore, anche se, discendendo dal riscontro delle emergenze degli elenchi di cui alle note direttive, si profila come fatto costitutivo apprezzabile sub specie di mera quaestio iuris , che, come tale, non è oggetto di un’eccezione, né in senso stretto né in senso lato, ma di una mera difesa e dunque sfugge anche all’incidenza del principio di non contestazione, che concerne le circostanze di fatto, con conseguente rilevabilità anche in sede di impugnazione.

Quando, invece, il medico agisce deducendo l’equipollenza della specializzazione nazionale frequentata ad una riconosciuta in uno Stato membro indicata negli elenchi, certamente anche tale equipollenza è fatto costitutivo del diritto fatto valere dal medico, ma non è una mera quaestio iuris, implicando anche e necessariamente profili fattuali che debbono essere allegati dal medico per evidenziarla e dimostrarla, salvo l’onere di contestazione in capo alla pubblica amministrazione resistente; onere che, peraltro, va inteso nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna, ecioè che, «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori»(v., ad es., Cass. 15/11/2022, n. 33634).

A.3.1.b.Ciò premesso in generale, nella fattispecie in esame deve osservarsi che la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] (“Medicina dello Sport”) non rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 della Direttiva "riconoscimento" 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975(Cass. n. 25414 del 2022; Cass. n. 25388 del 2023) , né risulta che in primo grado fosse stata dedotta l’equipollenza, in punto di fatto, di tale specializzazionecon alcuna di quelle invece rientranti nel novero di quelle predette, tanto meno in termini tali per cui possa al riguardo invocarsi il principio di non contestazione, di fatto per vero nemmeno evocato.

Poiché l’accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, appunto riservati al giudice del merito, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass. n. 23199 del 2016).

A.3.1.c.

Non assume rilievo , in senso contrario la circostanza, evidenziata in ricorso, dell’inserimentodel corso di specializzazione in “Medicina dello sport” nel decreto 25 novembre 1994 il quale, in quanto successivo all’anno di immatricolazione del ricorrente (1992) , non poteva essereapplicato al corso da lui frequentato.

Giova comunque osservare, al riguardo, che l'art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991 dispose, al comma 1, che «la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno».

Il successivo comma 2 stabilìche l'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 «è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità».

In attuazione di tali norme fuemanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, il d.m. 31 ottobre 1991, contenente l'elenco (successivamente aggiornato) delle specializzazioni riconosciute ai fini della remunerazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991.

Con il decreto 25 novembre 1994, emesso dal Ministro dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologica di concerto con il Ministro dell Sanità, si è proceduto all'integrazione dell’art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, aggiungendovi, con decorrenza dall'anno accademico 1994-95, tra le altre, la scuola di specializzazione in Medicina dello sport.

L’integrazione ha dunque riguardato l’elenco delle scuole di specializzazione nonconformi alle norme della Comunità E conomica Europea e comuni a due o piùStati membri, che sono state confermate per obiettiveesigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 257/1991.Inogni caso, come già si evidenziato, il ricorrente ha dedotto di essersi immatricolato nel 1992, per modo che il predetto decreto non trovava applicazione nellafattispecie.

In definitiva, ilricorso principale va rigettato.

B.1.

Con il primo motivo del ricorso successivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n.191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99».

B.1.1.

Il primo motivo del ricorso successivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso principale in quanto la sentenza d’appello è censurataper aver individuato il dies a quo della prescrizione del diritto azionato nel giorno 27 ottobre 1999 e per avere conseguentemente rigettato la domanda in ragione della maturazione della fattispecie estintiva.

Il motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile,ai sensi dell’art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., per le medesime ragioni per le quali identica statuizione èstata emessa in relazione al primo motivo del ricorso principale, che vanno qui integralmente richiamate.

B.2.

Con il secondo motivo del ricorso successivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc civ., « violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost..

Violazione dell’art.112 e 156, comma 2 c.p.c.».

Viene censurata la specifica argomentazione con cui la Corte d’appello ha individuato, nella mancata inclusione della specializzazione conseguita negli elenchi comunitari, una autonoma ragione di rigetto anche «degli appelli dei soggetti che non hanno dimostrato di avere frequentato scuole incluse» in tali elenchi.

B.2.1.

Il motivo è inammissibile , avuto riguardo al la circostanza che la statuizione di rigetto dell’appello per prescrizione è generalmenteriferita a tutti i medici, cosicché spettava ad ogni singolo ricorrentel’onere di specificare di non essere interessato da tale ratio decidendi, onde recuperare l’interesse all’impugnazione di quella fondata sulla mancata inclusione della specializzazione conseguita negli elenchi comunitari.

In mancanza di questa specificazione, la doglianza veicolata con il motivo in esame resta inammissibile per difetto di interesse.

C. In definitiva , va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso successivo.

D. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione a ciascuno dei due rapportiprocessuali plurisoggettivi instaurati con gli esaminati ricorsi.

E. I ricorrenti vanno anche condannati al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ..E.1.

Ciò, in ragione della circostanza che l e censur e propost e – tutte, come si è veduto, inammissibili o manifestamente infondate –, infrangendosi su orientamentinomofilattici consolidat i da molto tempo, si sonotradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.

Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).

E.2.Non si condivide, in proposito, il diverso opinamento espresso, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, da Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 28441 del 12/10/2023 (evocata in memoria dal difensore dei ricorrenti successivi per resistere alla richiesta, avanzata dalle amministrazioni nel controricorso, di applicazione di detta sanzione processuale).

E.2.1.Si argomenta in detto precedente che: ─ «per applicare la norma in questione occorre individuare un quid plurisrispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse»; ─ «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass.,Sez.

Un., n. 32001 del 2022)»; ─ «questa interpretazione restrittiva si giustifica in quanto l’art. 96 c.p.c. introduce un limite alla libertà, costituzionalmente tutelata, di agire (o resistere) in giudizio a difesa dei propri diritti e quindi ha carattere eccezionale, sicché una sua interpretazione lata nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Costituzione e segnatamente dell’art. 24 (Cass. n. 19948 del 2023)»; ─ «nella fattispecie, la parte è consapevole, come sopra detto, che l’orientamento di legittimità è a lei sfavorevole, nondimeno si avvale del suo diritto - indirettamente riconosciuto dallo stesso art. 360 - bis c.p.c. ma prima ancora tutelato dall’art 24 Cost. -di esporre rilevi critici ad esso e di sollecitare un ripensamento della Corte, esponendo un ragionamento che, pur trascurando alcuni passaggi, tuttavia si sviluppa secondo un percorso razionale; sicché non si ravvisa nei ricorrenti alcun indice di consapevolezza (o di colpevole inconsapevolezza) della non idoneità delle loro tesi difensive a determinare l’auspicato mutamento giurisprudenziale».

E.2.2.Degli esposti enunciati questo Collegio condivide i primi due ma non il terzo né tanto meno l’ultimo.

Quanto al fondamento ed alla compatibilità a Costituzione dell’istituto in esame ─ fermo restando che certamente non è predicabile, e qui certamente non si intende affermare, alcun automatismo tra la soccombenza in giudizio e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non foss’altro per la chiara rubrica dell’articolo che accomuna tale disposizione alle altre che definiscono e disciplinano la responsabilità «aggravata» della parte soccombente ─ appare invero riduttiva una lettura che lo rapporti (solo) alla previsione dell’art. 24 Cost. per fondarne una interpretazione restrittiva ed eccezionale in termini tali da rischiare di svuotarne totalmente la funzione e la pratica applicabilità.

Occorre muovere dalla premessa che l’istituto, dalla indubbia finalità sanzionatoria (v.

Cass., Sez.

U n . , 05/07/2017, n. 16601), è chiaramente volto a rafforzare in modo generalizzato, prescindendo cioè dalla domanda di parte, «le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo» (così la relazione).

In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell’abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (v.

Cass. 07/3/2017, n. 5677; Cass., Sez.

Un., 15/05/2015, n. 9935).

In quest’ordine di idee si colloca anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, reputando costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la scelta legislativa di porre una sanzione adottabile anche d’ufficio a favore di una parte privata anziché dell’Erario, ha attribuito all’istituto in discorso una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti.

Ad avviso della Corte, quindi, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per «l’offesa arrecata alla giurisdizione che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato» (Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152, ove si sottolinea anche la «la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici»; v. anche Corte Cost. 6 giugno 2019, n. 139).

Ne deriva che il parametro cui va rapportato l’istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell’ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l’art. 24 Cost. ma l’art. 111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata.

Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l’esegesi qui non condivisa, può dirsi che l’istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l’effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l’accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata.

E.2.3.

Ciò non esclude certo che il presupposto cui ancorare la sanzione continui ad essere rappresentato dalla mala fede e della colpa grave della parte.

Come osserva Corte cost.,sent. n. 139 del 2019, cit., richiamando Cass., Sez.

U n . , 20/04/2018, n. 9912, «l' incipit della disposizione censurata fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave».

La prospettiva valoriale sopra descritta impone però di interpretare tali presupposti (la cui consistenza semantica resta inevitabilmente indefinita, come è proprio delle clausole generali) come espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, di modo che resterebbe ingiustificata una applicazione restrittiva e tendenzialmente abrogante della norma limitata solo ai casi in cui la mala fede o la colpa grave risultino in modo eclatante dal testo degli atti della parte soccombente (perché ad es. mancante di alcuna parte argomentativa o contenente tesi giuridiche manifestamente abnormi), astraendo dalla considerazione di altri elementi, anche extratestuali, che guardino al più ampio contesto in cui quella iniziativa si inserisce e che invece ben possono ugualmente, se non spesso a maggior ragione, evidenziarne il carattere abusivo a prescindere dalla intrinseca apparente razionalità degli argomenti esposti nell’atto.

Ci si riferisce in particolare proprio all’ipotesi ─ che ricorre nella specie ma anche in altri numerosi casi in tema di «specializzandi» (del cui rilevante e persistente flusso statistico è questa Sezione ad avere maggiormente contezza, per competenza tabellare) ─ in cui il ricorso, pur in sé argomentato, si palesa in realtà esattamente identico o comunque proposto sulla base di argomenti già tutti esaminati e motivatamente confutati da altrettanto numerosi precedenti della Corte, senza che tali motivazioni vengano contrastate in modo puntuale e pertinente ma solo attraverso la reiterazione degli stessi argomenti.

Basti in tal senso considerare che, nella specie, nelle pur numerose pagine del ricorso, i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte non si curano di prendere in esame, e tanto meno di sottoporre a «rilievi critici», le numerosissime conformi pronunce, sopra ricordate, intervenute sui temi evocati sia prima della proposizione dei ricorsiche nelle moredel giudizio di legittimità (circostanza, quest’ultima, che non appare di minor rilievo,dal momento che la mala fede o la colpa grave rilevante ai fini in esame ben possono emergere o essere rappresentate, specie nella prospettiva accolta, anche dalla mancata rinuncia al ricorso, una volta che si abbia consapevolezza dell’intervento di pronunce che, sulle stesse identiche questioni e sugli stessi argomenti difensivi, si sono ripetutamente espresse in senso chiaramente e univocamente contrario alle aspettative della parte).Si conferma, dunque, la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per la condanna, sia dei ricorrenti principali che di quelli successivi, al pagamento, in favore delle controparti controricorrenti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella misura indicata in dispositivo.

F. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso successivo.

Condanna i ricorrenti principali in solido t ra loro e d i ricorrenti successivi in solido tra loro , e in relazione ai rispettivi rapporti processuali, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità,che liquida, per i primi, in Euro 2.200,00 per compensi e,per i secondi, in Euro 1

6. 000 ,00 per compensi, oltre , per entrambi,alle spese prenotate a debito.

Condanna altresì i ricorrenti principali in solido tra loro e d i ricorrenti successiviin solido tra loro, e in relazione ai rispettivi rapporti processuali, a pagare alle amministrazioni controricorrentiuna s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18728/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresenta ti e dife si dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- e di Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Università degli Studi di Firenze; -intimati– nonché sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri;domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 301/2021 della CORTE d ’ APPELLO di ROMA, depositata il 14 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 14 gennaio 2021, n. 301, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dairicorrenti indicati in epigrafe avverso la decisione del Tribunale di Roma 20 marzo 2019, n. 5938, che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Università indicatiin epigrafe, aveva rigettato , nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri , la domanda da loro proposta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata re munerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in relazione ai quali tutti si erano immatricolati prima dell’anno 1991, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], immatricolatosi nel 1992. 2.La Corte d’appello ha rigettato la domanda degli altri ricorrenti per intervenuta prescrizione del diritto azionato e, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] –premesso che egli, « nelle note sostitutive dell’udienza », avrebbe «tardivamente eccepito di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione», ha osservato «che la scuola di specializzazione da lui frequentata (Medicina dello Sport) non rientra negli elenchi comunitari». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso con atto notificato il giorno 8 luglio 2021, sulla base di tremotivi. 4.Con distinto atto, notificato il 14 luglio 2021 , gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della medesima sentenza, sulla base di due motivi. Ad entrambi i ricorsi hanno risposto con distinti controricors i le amministrazioni intimate, ad eccezione delMinistero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi di Firenze , intimati con il primo ricorso, che non hanno svolto difese in sede di legittimità. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. I ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato distinte memorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, i ricorsi, proposti separatamente avverso la medesima sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ. A.1. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riferibile ad entrambi, viene denunciata «violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99». Con ilmotivo in esame la sentenza d’appello è censurata per aver individuato il dies a quodella prescrizione del diritto azionato nel giorno 27 ottobre 1999 e per avere conseguentemente rigettato la domanda in ragione della maturazione della fattispecie estintiva. I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. Il giudice del merito avrebbe quindi errato, omettendo di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. In subordine i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Nannicini invocano l’individuazione del dies a quodella prescrizione nel gennaio 2006, sull’assunto che solo all’esito dell’entrata in vigore della legge n.266 del 2005 l’obbligo risarcitorio sarebbe divenuto «apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, con il conseguente venir meno, solo a quella data, della permanenza del medesimo obbligo». A.1.1.Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022). Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».Né assume rilevanza, in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti -come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (in particolare, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) -sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. Giova ricordare, al riguardo che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso del termine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Del pari, non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva -premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - va evidenziato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile unadefinizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del 2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevare per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.). A.1.1.a.Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In proposito, i ricorrenti hanno formulato espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E., per investirla della seguente questione: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini diprescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato –in particolare, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 -come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022). A.1.1.b. Quanto alla compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani - in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione -giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, 10.4.2003; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, 30.4.2017). In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, 30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022, cit.). A.1.1.c.In definitiva il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile ex art.360-bis n.1 cod. proc. civ. , nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. A.1.2.Con riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso è ugualmenteinammissibile, per una diversa ragione. Invero, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha ritenuto decisiva, in funzione del rigetto della sua domanda, la circostanza della mancata comprensione della specializzazione da lui conseguita negli elenchi di cui alle direttive europee. Poiché, come si sta per vedere ( infra , in sede di esame del terzo motivo), tale statuizione resiste all’impugnazione, la censura della diversa ratio decidendi concernente l a prescrizione deve reputarsi inammissibile, in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per carenza di interesse. A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale, riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA], viene denunciata, « violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. in relazione all’ art. 115 cpc circa le non contestate missive del 2 Maggio 2002, 29 Gennaio 2010, 23 Febbraio 2010, 12 Ottobre 2011 [doc. c Cass.] -prodotte con memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc di primo grado». La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha statuito che [OSCURATO:PERSONA], « nelle note sostitutive dell’udienza », av eva «tardivamente eccepito di avere posto in essere atti interruttivi della prescrizione». Il ricorrente osserva che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare la natura di eccezione in senso ampio (come tale,rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento) dell’eccezione di interruzione della prescrizione. A.2.1.Al riguardo va ribadito quanto si è già osservato sul primo motivo (in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) circa l’inammissibilità della censura per difetto di interesse, atteso che, ai fini del rigetto della sua domanda, diversamente daquanto statuito in ordine a quella degli altri medici, è stata reputata decisiva dal giudice del merito la ritenuta estraneità della scuola di specializzazione da lui frequentata (“Medicina dello Sport”) agli elenchi contenuti nelle direttive comunitarie. A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata , sempre con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], «violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché violazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.». Il ricorrente censura la statuizione diretta ad escludere il corso di specializzazione in “Medicina dello Sport”dal novero dei corsi per i quali spetterebbe l’adeguata retribuzione; sostiene che la Corte di merito non avrebbetenuto conto della comunanza di tale corso ad almeno due Stati membri, nonché della circostanza che esso era stato inserito nell’elenco delle specializzazioni di rilevanza comunitaria con il D.M. 25 novembre 1994. A.3.1.Il motiv o è manifestamente in fondato. A.3.1.a.Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, quando il medico agisce deducendo l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione oppure l’indicazione di essa come corrispondente a specializzazioni di almeno due Stati membri, detta inclusioneo indicazione è un fatto costitutivo della domanda. Essa va dunque allegata dal medico attore, anche se, discendendo dal riscontro delle emergenze degli elenchi di cui alle note direttive, si profila come fatto costitutivo apprezzabile sub specie di mera quaestio iuris , che, come tale, non è oggetto di un’eccezione, né in senso stretto né in senso lato, ma di una mera difesa e dunque sfugge anche all’incidenza del principio di non contestazione, che concerne le circostanze di fatto, con conseguente rilevabilità anche in sede di impugnazione. Quando, invece, il medico agisce deducendo l’equipollenza della specializzazione nazionale frequentata ad una riconosciuta in uno Stato membro indicata negli elenchi, certamente anche tale equipollenza è fatto costitutivo del diritto fatto valere dal medico, ma non è una mera quaestio iuris, implicando anche e necessariamente profili fattuali che debbono essere allegati dal medico per evidenziarla e dimostrarla, salvo l’onere di contestazione in capo alla pubblica amministrazione resistente; onere che, peraltro, va inteso nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna, ecioè che, «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori»(v., ad es., Cass. 15/11/2022, n. 33634). A.3.1.b.Ciò premesso in generale, nella fattispecie in esame deve osservarsi che la specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] (“Medicina dello Sport”) non rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e non è menzionata dagli artt. 5 o 7 della Direttiva "riconoscimento" 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975(Cass. n. 25414 del 2022; Cass. n. 25388 del 2023) , né risulta che in primo grado fosse stata dedotta l’equipollenza, in punto di fatto, di tale specializzazionecon alcuna di quelle invece rientranti nel novero di quelle predette, tanto meno in termini tali per cui possa al riguardo invocarsi il principio di non contestazione, di fatto per vero nemmeno evocato. Poiché l’accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali, appunto riservati al giudice del merito, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass. n. 23199 del 2016). A.3.1.c. Non assume rilievo , in senso contrario la circostanza, evidenziata in ricorso, dell’inserimentodel corso di specializzazione in “Medicina dello sport” nel decreto 25 novembre 1994 il quale, in quanto successivo all’anno di immatricolazione del ricorrente (1992) , non poteva essereapplicato al corso da lui frequentato. Giova comunque osservare, al riguardo, che l'art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991 dispose, al comma 1, che «la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno». Il successivo comma 2 stabilìche l'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 «è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità». In attuazione di tali norme fuemanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, il d.m. 31 ottobre 1991, contenente l'elenco (successivamente aggiornato) delle specializzazioni riconosciute ai fini della remunerazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991. Con il decreto 25 novembre 1994, emesso dal Ministro dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] e Tecnologica di concerto con il Ministro dell Sanità, si è proceduto all'integrazione dell’art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, aggiungendovi, con decorrenza dall'anno accademico 1994-95, tra le altre, la scuola di specializzazione in Medicina dello sport. L’integrazione ha dunque riguardato l’elenco delle scuole di specializzazione nonconformi alle norme della Comunità E conomica Europea e comuni a due o piùStati membri, che sono state confermate per obiettiveesigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 257/1991.Inogni caso, come già si evidenziato, il ricorrente ha dedotto di essersi immatricolato nel 1992, per modo che il predetto decreto non trovava applicazione nellafattispecie. In definitiva, ilricorso principale va rigettato. B.1. Con il primo motivo del ricorso successivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99». B.1.1. Il primo motivo del ricorso successivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo del ricorso principale in quanto la sentenza d’appello è censurataper aver individuato il dies a quo della prescrizione del diritto azionato nel giorno 27 ottobre 1999 e per avere conseguentemente rigettato la domanda in ragione della maturazione della fattispecie estintiva. Il motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile,ai sensi dell’art. 360-bis, n.1, cod. proc. civ., per le medesime ragioni per le quali identica statuizione èstata emessa in relazione al primo motivo del ricorso principale, che vanno qui integralmente richiamate. B.2. Con il secondo motivo del ricorso successivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc civ., « violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.. Violazione dell’art.112 e 156, comma 2 c.p.c.». Viene censurata la specifica argomentazione con cui la Corte d’appello ha individuato, nella mancata inclusione della specializzazione conseguita negli elenchi comunitari, una autonoma ragione di rigetto anche «degli appelli dei soggetti che non hanno dimostrato di avere frequentato scuole incluse» in tali elenchi. B.2.1. Il motivo è inammissibile , avuto riguardo al la circostanza che la statuizione di rigetto dell’appello per prescrizione è generalmenteriferita a tutti i medici, cosicché spettava ad ogni singolo ricorrentel’onere di specificare di non essere interessato da tale ratio decidendi, onde recuperare l’interesse all’impugnazione di quella fondata sulla mancata inclusione della specializzazione conseguita negli elenchi comunitari. In mancanza di questa specificazione, la doglianza veicolata con il motivo in esame resta inammissibile per difetto di interesse. C. In definitiva , va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso successivo. D. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione a ciascuno dei due rapportiprocessuali plurisoggettivi instaurati con gli esaminati ricorsi. E. I ricorrenti vanno anche condannati al pagamento, in favore delle controparti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ..E.1. Ciò, in ragione della circostanza che l e censur e propost e – tutte, come si è veduto, inammissibili o manifestamente infondate –, infrangendosi su orientamentinomofilattici consolidat i da molto tempo, si sonotradotte in una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna dei soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). E.2.Non si condivide, in proposito, il diverso opinamento espresso, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, da Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 28441 del 12/10/2023 (evocata in memoria dal difensore dei ricorrenti successivi per resistere alla richiesta, avanzata dalle amministrazioni nel controricorso, di applicazione di detta sanzione processuale). E.2.1.Si argomenta in detto precedente che: ─ «per applicare la norma in questione occorre individuare un quid plurisrispetto alla soccombenza totale e cioè un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l’azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); vale a dire che la parte non solo deve essere consapevole (o colpevolmente inconsapevole) del contrasto con la corrente interpretazione giurisprudenziale delle norme che governano la fattispecie, ma anche della infondatezza della lettura alternativa proposta ovvero della richiesta di applicare norme diverse»; ─ «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass.,Sez. Un., n. 32001 del 2022)»; ─ «questa interpretazione restrittiva si giustifica in quanto l’art. 96 c.p.c. introduce un limite alla libertà, costituzionalmente tutelata, di agire (o resistere) in giudizio a difesa dei propri diritti e quindi ha carattere eccezionale, sicché una sua interpretazione lata nonché ogni automatismo correlato alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Costituzione e segnatamente dell’art. 24 (Cass. n. 19948 del 2023)»; ─ «nella fattispecie, la parte è consapevole, come sopra detto, che l’orientamento di legittimità è a lei sfavorevole, nondimeno si avvale del suo diritto - indirettamente riconosciuto dallo stesso art. 360 - bis c.p.c. ma prima ancora tutelato dall’art 24 Cost. -di esporre rilevi critici ad esso e di sollecitare un ripensamento della Corte, esponendo un ragionamento che, pur trascurando alcuni passaggi, tuttavia si sviluppa secondo un percorso razionale; sicché non si ravvisa nei ricorrenti alcun indice di consapevolezza (o di colpevole inconsapevolezza) della non idoneità delle loro tesi difensive a determinare l’auspicato mutamento giurisprudenziale». E.2.2.Degli esposti enunciati questo Collegio condivide i primi due ma non il terzo né tanto meno l’ultimo. Quanto al fondamento ed alla compatibilità a Costituzione dell’istituto in esame ─ fermo restando che certamente non è predicabile, e qui certamente non si intende affermare, alcun automatismo tra la soccombenza in giudizio e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non foss’altro per la chiara rubrica dell’articolo che accomuna tale disposizione alle altre che definiscono e disciplinano la responsabilità «aggravata» della parte soccombente ─ appare invero riduttiva una lettura che lo rapporti (solo) alla previsione dell’art. 24 Cost. per fondarne una interpretazione restrittiva ed eccezionale in termini tali da rischiare di svuotarne totalmente la funzione e la pratica applicabilità. Occorre muovere dalla premessa che l’istituto, dalla indubbia finalità sanzionatoria (v. Cass., Sez. U n . , 05/07/2017, n. 16601), è chiaramente volto a rafforzare in modo generalizzato, prescindendo cioè dalla domanda di parte, «le cosiddette sanzioni processuali, in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo» (così la relazione). In tal modo esso si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell’abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (v. Cass. 07/3/2017, n. 5677; Cass., Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935). In quest’ordine di idee si colloca anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, reputando costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la scelta legislativa di porre una sanzione adottabile anche d’ufficio a favore di una parte privata anziché dell’Erario, ha attribuito all’istituto in discorso una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Ad avviso della Corte, quindi, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa per «l’offesa arrecata alla giurisdizione che deve manifestare e garantire la ragionevole durata di un giusto processo, in attuazione di un interesse di rango costituzionale intestato allo Stato» (Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152, ove si sottolinea anche la «la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici»; v. anche Corte Cost. 6 giugno 2019, n. 139). Ne deriva che il parametro cui va rapportato l’istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell’ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l’art. 24 Cost. ma l’art. 111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata. Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l’esegesi qui non condivisa, può dirsi che l’istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l’effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l’accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata. E.2.3. Ciò non esclude certo che il presupposto cui ancorare la sanzione continui ad essere rappresentato dalla mala fede e della colpa grave della parte. Come osserva Corte cost.,sent. n. 139 del 2019, cit., richiamando Cass., Sez. U n . , 20/04/2018, n. 9912, «l' incipit della disposizione censurata fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: aver la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave». La prospettiva valoriale sopra descritta impone però di interpretare tali presupposti (la cui consistenza semantica resta inevitabilmente indefinita, come è proprio delle clausole generali) come espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, di modo che resterebbe ingiustificata una applicazione restrittiva e tendenzialmente abrogante della norma limitata solo ai casi in cui la mala fede o la colpa grave risultino in modo eclatante dal testo degli atti della parte soccombente (perché ad es. mancante di alcuna parte argomentativa o contenente tesi giuridiche manifestamente abnormi), astraendo dalla considerazione di altri elementi, anche extratestuali, che guardino al più ampio contesto in cui quella iniziativa si inserisce e che invece ben possono ugualmente, se non spesso a maggior ragione, evidenziarne il carattere abusivo a prescindere dalla intrinseca apparente razionalità degli argomenti esposti nell’atto. Ci si riferisce in particolare proprio all’ipotesi ─ che ricorre nella specie ma anche in altri numerosi casi in tema di «specializzandi» (del cui rilevante e persistente flusso statistico è questa Sezione ad avere maggiormente contezza, per competenza tabellare) ─ in cui il ricorso, pur in sé argomentato, si palesa in realtà esattamente identico o comunque proposto sulla base di argomenti già tutti esaminati e motivatamente confutati da altrettanto numerosi precedenti della Corte, senza che tali motivazioni vengano contrastate in modo puntuale e pertinente ma solo attraverso la reiterazione degli stessi argomenti. Basti in tal senso considerare che, nella specie, nelle pur numerose pagine del ricorso, i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte non si curano di prendere in esame, e tanto meno di sottoporre a «rilievi critici», le numerosissime conformi pronunce, sopra ricordate, intervenute sui temi evocati sia prima della proposizione dei ricorsiche nelle moredel giudizio di legittimità (circostanza, quest’ultima, che non appare di minor rilievo,dal momento che la mala fede o la colpa grave rilevante ai fini in esame ben possono emergere o essere rappresentate, specie nella prospettiva accolta, anche dalla mancata rinuncia al ricorso, una volta che si abbia consapevolezza dell’intervento di pronunce che, sulle stesse identiche questioni e sugli stessi argomenti difensivi, si sono ripetutamente espresse in senso chiaramente e univocamente contrario alle aspettative della parte).Si conferma, dunque, la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti per la condanna, sia dei ricorrenti principali che di quelli successivi, al pagamento, in favore delle controparti controricorrenti vittoriose, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella misura indicata in dispositivo. F. Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso successivo. Condanna i ricorrenti principali in solido t ra loro e d i ricorrenti successivi in solido tra loro , e in relazione ai rispettivi rapporti processuali, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità,che liquida, per i primi, in Euro 2.200,00 per compensi e,per i secondi, in Euro 1 6. 000 ,00 per compensi, oltre , per entrambi,alle spese prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrenti principali in solido tra loro e d i ricorrenti successiviin solido tra loro, e in relazione ai rispettivi rapporti processuali, a pagare alle amministrazioni controricorrentiuna s
Sentenza Cassazione n. 03175/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris