CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 45280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Valentina MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 maggio 2022 la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna per il reato di ricettazione, emessa il 22 marzo 2021 dal Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2021.2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizio motivazionale e violazione della legge processuale penale. Richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze Innaro e Ismail, la difesa sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che Twfik si fosse colpevolmente sottratto alla conoscenza del processo sulla base del suo semplice rifiuto di elezione di domicilio nella fase iniziale del procedimento e in assenza di una verifica circa la effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio, al quale furono effettuate tutte le notifiche. 3. Con requisitoria in data 22 luglio 2022 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la difesa, con memoria del 2 novembre 2022, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per la infondatezza del motivo proposto. 2. A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia ruota, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato, attorno alla incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'esistenza del procedimento o del processo. L'art. 629 -bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell'art. 625-ter cod. proc. pen.), prevede, come già la previgente disposizione, quanto ai presupposti per l'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l'art. 629-bis (all'epoca art. 625-ter) cod. proc. pen. e l'art. 420-bis del codice di rito, osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento fra le da disposizioni e dalla funz'one assegrata all'istituto ella rescissione_ le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, in motivazione); detto legame è stato poi recepito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha modificato l'art. 629-bis cod. proc. pen., prevedendo che «il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza» (la modifica apportata con il decreto, peraltro non ancora vigente, non è applicabile nel caso di specie, anche se nella sostanza essa recepisce i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle pronunce citate dal ricorrente). Si è poi efficacemente affermato sul tema che il requisito della «incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. Dunque, l'art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza» (così Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu). Aderendo a questa ricostruzione, le Sezioni Unite hanno successivamente ribadito che «gli effetti di demolizione del giudicato e di rinnovazione del processo, propri della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. si prestano perfettamente ad assolvere allo scopo di tutelare il condannato anche nella prospettiva convenzionale, quando la sua assenza sia stata incolpevole» (così Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). Si è poi da ultimo precisato che «ai fini della colpevole ignoranza della celebrazione del processo non è richiesto che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati; è sufficiente che egli si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di e e sottrarsi alla conoscenza del processo, al di là dei motivi di tale comportamento» (così Sez. n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851; in precedenza v. Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281101).Nel caso di specie risulta corretta la valutazione della Corte territoriale: con il rifiuto di eleggere un domicilio, quando fu identificato dalla polizia giudiziaria e gli fu sequestrato il telefono cellulare oggetto della contestata ricettazione, in data 7 febbraio 2019, il ricorrente si pose volontariamente nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo (il decreto di citazione a giudizio fu emesso a distanza di poco più di due mesi), dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare, evitando altresì il rapporto con il difensore d'ufficio al quale, visto il predetto rifiuto, egli sapeva sarebbero state effettuate le notifiche. 4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre