CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28458-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1629/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto con la sentenza di questa Corte n. 1629/2020, depositata il 24/1/2020, venne rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, depositata il 14/5/2015; che [OSCURATO:PERSONA], con successivo ricorso, chiede revocarsi la sentenza di legittimità di cui sopra e che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; osserva Il ricorrente denuncia l'esistenza di un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, co. 1, n. 4, assumendo che "il fascicolo di primo grado del Gentile contiene ben 16 documenti e sarebbe stato inutilmente defatigatotio richiamarli e descriverli uno per uno nel ricorso", nel mentre il riferimento di cui a pag. 4 del primigenio ricorso "alla copiosa documentazione prodotta dall'attore ed i richiami alla stessa operati alle pag. 2 e 3 dell'atto d'appello" riguardava la "sentenza impugnata della Corte d'appello che non ne aveva tenuto conto e costituiva una mera e non esaustiva premessa dell'atto cui faceva seguito l'analitica esposizione del primo motivo del ricorso" e, di conseguenza, la decisione era incorsa in errore materiale nel non valutare i documenti in parola, che il Gentile prendeva ora in rassegna. Indi, il Gentile, riprendendo giurisprudenza di legittimità, reputa che la sentenza di cui chiede la revocazione era incorsa in errore per aver affermato che "il ricorrente non ha cura di riportare, nel corpo della censura in esame, il testo letterale della clausola convenzionale di cui si discute". Affermazione, questa, che si poneva in contrasto con il principio secondo il quale, prosegue il ricorrente, "tale requisito [cioè quello della Ric. 2020 n. 28458 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -2- specificità sotto il profilo dell'autosufficienza] è soddisfatto ove il ricorrente abbia assolto l'onere di indicarne Jpecificamente il luogo in cui ne è avvenuta la prodnione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con Jpecificazione della parte del documento cui corrisponde l'intera tiproduzione indiretta di esso con Jpecificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta produzione" (a suffragio cita le pronunce n. 14784/2015, 18679/2017, 23575/2015, 27475/2017 e 5478/2018 di questa Corte). Inoltre, le clausole della convenzione stipulata con il Comune erano state "chiaramente indicate in ricorso con puntuale riferimento ai numeri 4, 5, 6 e 7 che nella convenzione le contraddistinguono ed ai titoli delle stesse". In conclusione, reputa il Gentile, che "i 16 documenti allegati al fascicolo di primo grado sono stati messi nella dovuta evidenza in ricorso per sostenerne i motivi". Il ricorso è inammissibile, condividendo il Collegio le già espresse valutazioni del Consigliere relatore. <<Occorre partire dalla sentenza della quale vien chiesta la revocazione. Il primo motivo, con il quale il Gentile aveva lamentato la violazione dell'art. 2237 cod. civ., per avere la Corte di merito giudicato inefficace, perché scaduta, la convenzione stipulata dal ricorrente con il Comune, venne dichiarato inammissibile per non avere il ricorrente indicato, "nel corpo del motivo, di quali documenti si tratterebbe, né [quale] sarebbe la loro rilevanza", in relazione alla censura di cui si discuteva. Né appariva sufficiente, a tal fine, il generico rinvio ai "richiami alla stessa operati alle pagg. 2 e 3 dell'atto di appello", posto che esso non era sufficiente a soddisfare l'onere di Jpecificità della censura. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1370 cod. civ., assumendo che la Corte locale aveva erroneamente affermato che la convenzione non prevedesse Ric. 2020 n. 28458 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -3- l'obbligo per il Comune di assegnare al professionista 6geometra) tutte le pratiche di condono edilkio pendenti e non solo una parte di esse, viene del pari giudicato inammissibile, poiché, secondo il principio richiamato in sentenza, l'interpretaione del contratto resta riservato al giudice del merito; in ogni caso, soggiungeva la decisione, la proposta lettura non poteva essere condivisa per le ragioni eiplicitate in sentenza. Alla luce della sintesi sopra nportata risulta evidente che, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente insta per un nuovo giudkio. Con valutnione giuridica non più controvertibile la Cassazione ha, quanto al primo motivo del primigenio ricorso, ritenuto aipecifica la dogliaika, non giudicando bastevole a scrutinarla il mero richiamo ai dommenti prodotti davanti al Giudice di primo grado, non corredato dal puntuale rifèrimento alla loro natura e rilevarka. Solo con il ricorso per revocazione, del tutto inammissibilmente, il ricorrente produce i predetti documenti, che, invece, non erano stati tempestivamente prodotti col primo ricorso, nel rispetto dell'art. 369, n. 4, cod. proc. civ. e solo ora s'impegna a ipecificarne il contenuto e la rilevarka. Quanto al secondo motivo è appena il caso di rilevare che con lo strumento della revocazione si denuncia impropriamente un errore giuridico della sentenza di cassckione. L'errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrkione normativa, "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesidenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita"; cioè deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostrikione fattuale siccome operata dalla senterka d' appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Casscpzione è eccezionalmente giudice del fatto); e certamente tale non può considerarsi un appreamento o una conseguerka giuridica, come nel caso Ric. 2020 n. 28458 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -4- di Jpecie, non potendo il Giudice della legittimità essere chiamato a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, a seguito d'una impropria opposizione. Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della n conibilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Sez. U, n. 8984, 11 / 04/2018, R12. 648127; cfr., anche, Se. U., n. 30994, 27 /12/ 2017; Sez. 6, n. 14937, 15/ 6/ 2017)». Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo Ric. 2020 n. 28458 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -5- unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in euro 200,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso il giorno