CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiClaudio Sala, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di via Correggio n. 6 di Milano, in persona dell’amministratore sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Milano, via Caravaggio n.17. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura a lle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17. Controricorrente R.G. N. 17637/2017. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantesig. [OSCURATO:PERSONA], rap presentata e difesa per procura a lle litiallegata al controricorso da gli Avvocat i Gio r gio Casilli e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n.2292 della Corte di appello di Milano , depositata l’8. 6. 2016. Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, assorbito il quinto. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 4. 7. 2022. Fatti di causa Con atto di citazione del 2007 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un’unità immobiliare sita all’ultimo piano del condominio di via Correggio n. 6 di Milano, convenne in giudizio il suddetto condominio chiedendo che fosse accertata la piena legittimità dei lucernai da lei installati sul tetto dell’edificio, anche sotto il profilo edilizio, per non avere essi compromesso e messo in pericolo la stabilità del fabbricato. Il condominio, assumendo che le opere poste in essere dalla controparte non erano state autorizzate e violavano il regolamento condominiale, propose domanda riconvenzionale chiedendo che l’attrice fosse condannata a rimuovere i lucernai, sostituendoli con quelli preesistenti o analoghi agli altri R.G. N. 17637/2017. lucernai ivi già installati, ed a ripristinare la struttura del tetto e l’ o rditura d ei travettisecondari. A fronte di tale domanda riconvenzionale l’attrice, dietro autorizzazione del giudice, chiamò in causa gli altri condòmini proprietari dei sottotetti dotati di lucernai, dichiarando di voler estendere la domanda riconvenzionale del condominio, nel caso fosse accolta, anche nei loro confronti. Si costituirono, quali terzi chiamati, resistendo alla domanda proposta dall’attrice Scapini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] da Silvano di [OSCURATO:PERSONA] C., mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasero contumaci. Espletata l’istruttoria anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 3799 del 2010 il tribunale di Milano decise la controversia disponendo che l’assemblea del condominio dovesse approvare un progetto comune per la realizzazione dei lucernai aventi le stesse misure e dimensioni. Proposti appello principale dalla Scapini e d appello incidentale da parte del condominio e di [OSCURATO:PERSONA], a cui venne riunito l’appello auto nomo proposto dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2292 dell’8. 6. 2016 la corte di appello di Milano, in integrale riforma della decisione di primo grado, rigettòle domande proposte dalla Scapini nei confronti del condominio, dichiarò inammissibili le domande avanzate dalla stessa nei confronti dei terzi chiamati e, in accoglimento della domanda del condominio, condannò la Scapini al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni date in motivazione. A sostegno delle conclusioni accolte la corte territoriale affermò che la domanda avanzata dalla attrice per accertare la piena legittimità delle opere dalla stessa realizzate era infondata, per non essere stato dalla parte provato che i lucernai installati non ponessero in pericolo la stabilità dell’edificio; che, in particolare, dalla consulenza tecnica espletata era risultato che la posa in opera dei lucernai aveva provocato danneggiamenti nell’orditura secondaria dei travetti del tetto , con parziale rimozione degli stessi , nella cui manomissione era insita una condizione di pericolodella struttura portante del tetto; che, in tale contesto, il consulente tecnico, se da un lato aveva escluso, R.G. N. 17637/2017. allo stato attuale, che tale opera avesse causato fenomeni di cedimento statico o strutturale del tetto , dall’altro aveva però precisato che un accertamento definitivo sul punto avrebbe richiesto una verifica che avrebbe reso necessario rimuovere e successivamente riposizionare tutti gli elementi facenti parte del tetto, lavori questi eccessivamente dispendios i ; che , inoltre, la nuova opera realizzata dalla Scapini senza autorizzazione del condominio, ledeva il decoro architettonico dell’edificio, per essere i lucernai installati di dimensioni maggiori e di conformazione diversa rispetto agli altri presenti nel tetto, violando sia la norma dettata dall’art. 1120 cod. civ. per le innovazioni, che l’art. 6 del regolamento di condominio, dal momento che introduce va elementi difformi rispetto all’insieme delle linee e delle strutture dell’edificio, tali da alterare l’armonica fisionomia dello stabile; che tale compromissione non era nella specie esclusa dal minor pregio del palazzo, di edilizia popolare, né dalla maggior o minore o comunque scarsa visibilità delle difformità riscontrate; che, sulla scorta di tali accertamenti, la domanda riconvenzionale del condominio risultava fondata; che la richiesta avanzata dalla Scapini con la chiamata in causa degli altri condòmini interessati, diretta ad estendere anche nei loro riguardi la domanda riconvenzionale di ripristino dello stato dei luoghi svolta dal condominio nei propri confronti, era inammissibile , sia per difetto di legittimazione attiva, spettando il relativo potere di azione esclusivamente all’amministratore condominiale , sia per la diversità delle condotte poste in essere dai terzi chiamati rispetto a quella oggetto della domanda riconvenzionaledel condominio. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 6. 7. 2027, ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi il condominio di via Correggio n. 6 di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] da Silvano di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe richiamate. La ricorrente, il condominio di via Correggio n. 6 di Milano e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]hanno depositato memoria. R.G. N. 17637/2017. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo diricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 cod. proc. civ.,censura il capo della decisione che ha respinto la domanda di accertamento avanzata dalla odierna ricorrente per difetto di prova del fatto che l’opera dalla stessa realizzata non avesse compromesso la stabilità dell’edificio. Si assume al riguardo che tale accertamento è erroneo non avendo la Corte territoriale considerato la delibera condominialed el 16. 1. 2003, che aveva deciso i lavori di rifacimento della copertura della stabile senza nulla rilevare sotto l’aspetto statico, né la relazione svolta dal consulente nell’accertamento tecnico preventivo svoltosi prima della causa, che aveva concluso nel senso che le operazioni eseguite al fine dell’installazione dei lucernai erano corrette e non creavano instabilità statica della copertura dell’edificio. Si assume inolt r e che la Corte territoriale, una volta dato atto che ai fini dell’accertamento erano necessarie indagini più approfondite, avrebbe dovuto disporre un supplemento di consulenza tecnica e non rigettare la domanda per difetto di prova. Sotto altro profilo il motivo contesta che la Corte sia pervenuta alla propria decisione di rigetto anche sulla base del rilievo che erano presenti danneggiamenti dell’orditura secondaria del tetto, in quanto, si sostiene, la rimozione della struttura secondaria non può costituire un danneggiamento, trattandosi di operazione necessaria per installare i lucernai. Il motivo è in parte fondato. In particolare il mezzo merita accoglimento nella parte in cui investe l’affermazione della sentenza impugnata che, muovendo dalla premessa che la parte attrice, avendo proposto la domanda, avesse l’onere di provarne la fondatezza, l’ha rigettata per difetto di prova dei suoi fatti costitutivi, circa la non lesività, dal punto di vista sia edilizio che dell’estetica del palazzo condominiale,dell’opera realizzata. La motivazione sul punto data dalla Corte R.G. N. 17637/2017. di appello non appare giuridicamente corretta, in quanto non ha considerato la natura dell’azione proposta dall’attrice, che andava qualificata come domanda di mero accertamento negativo, essendo diretta a far dichiarare che l’opera eseguita sul tetto dell’edificio non aveva pregiudicato né la stabilità della struttura di copertura, né il decoro architettonico dell’edificio. Ora, nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova va posto a carico del convenuto, atteso che questi, una volta che contesta i fatti dedotti dalla controparte, dimostra di vantare nei suoi confronti una posizione pretensiva, che per l’appunto è tenuto a provare ( Cass. n. 16917 del 2012 ). La sentenza impugnata, laddove ha respinto la domanda dell’attrice per difetto di prova, è quindi errata per avere falsamente applicato la regola sulla distribuzione dell’onere della prova. Le altre censure che investono l’accertamento sul punto operato dalla Corte di appello si dichiarano assorbite. Il motivo va invece respinto nella parte in cui contesta l’accertamento relativo alla presenza, in conseguenza della installazione dei lucernai, di danneggiamenti alla orditura secondaria del tetto, trattandosi di censura che non investe l’applicazione di norme di diritto, ma l’operazione di valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, il cui risultato non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, essendo questa Corte giudice del diritto e non del fatto. Il secondo motivo del ricorso , che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 cod. civ. e dell’art.6 del regolamento di condominio,censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l’opera realizzata dall’attrice fosse lesiva del decoro architettonico dell’edificio. Si sostiene al riguardo che il richiamo fatto a tal fine dalla Corte all’art. 1120 cod. civ., che indica tale limite per le innovazioni sulle cose comuni, è errato, atteso che tale disposizione concerne esclusivamente le innovazioni deliberate dalla maggioranza dei condomini, mentre avrebbe dovuto nella specie trovare applicazione la norma di cui all’art. 1102 cod. civ., che consente al comproprietario di utilizzare in modo più intenso il bene comune, rispettando la destinazione della stessa ed il diritto di pari uso degli altri comproprietari. R.G. N. 17637/2017. Sotto altro profilo si contesta l’affermazione della Corte secondo cui l’opera non avrebbe rispettato il decoro architettonico, così violando l’art. 6 del regolamento di condominio, che pone tale limite a tutte le innovazioni e modifiche sui beni, anche esclusivi , dello stabile, non considerando che il palazzo condominiale non ha particolari pregi artistici o architettonici e che ogni menomazione al riguardo avrebbe dovuto essere esclusa stante la presenza nel tetto di lucernari di svariate misure. Ilmotivo è solo in parte fondato. La prima censura, che deduce l’erroneità del richiamo fatto dalla Corte di appello all’art. 1120 cod. civ., è inammissibile per difetto di rilevanza, una volta considerato che la motivazione della sentenza appare fondata sul richiamo dell’art. 6 del regolamento di condominio. La lettura della sentenza mostra che la Corte di merito ha giustificato la sua decisione sulla base di tale disposizione, precisando che essa vieta “ di apportare innovazioni varianti o modifiche anche all’interno delle singole proprietà che possono recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico “ e che i lucernai apposti sul tetto dalla Scapini, di dimensioni notevolmente maggiori e di diversa conformazione rispetto a quelli esistenti, pregiudicavano il decoro architettonico dell’edificio, alterando l’armonia e la fisionomia dello stabile. Quanto al giudizio formulato dalla Corte in ordine al pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, il motivo deduce due profili di illegittimità, che attengono ai criteri legali di tale accertamento, per non avere la corte a tal fine considerato che il palazzo mancava di particolari pregi artistici o architettonici e per avere altresì omesso di valutare l’opera nel contesto della situazione di fatto esistente, che vedeva inseriti nel tetto diversi lucernai di svariate misure, tali già da comprometterne la fisionomia e l’armonia delle linee della copertura del fabbricato. La prima critica è infondata, avendo la Corte di merito affrontato il relativo tema adeguandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui al fine di accertare il relativo pregiudizio non occorre che l'edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma è sufficiente che abbia una R.G. N. 17637/2017. fisionomia propria ( Cass. n. 18928 del 2020; Cass. n. 14455 del 2009 ), requisito che il giudice ha positivamente accertato, parlando di “ armonica fisionomia dello stabile“. Questa Corte ha inoltre precisato che la lesione al decoro architettonico dell’edificio non può ritenersi nemmeno normalmente esclusa da interventi precedenti sull’immobile, a meno che essi non abbiano arrecato un degrado tale da rendere ininfluente e nemmeno percepibile l’intervento successivo ( Cass. n. 33104 del 2021; Cass. n. 14455 del 2009 ). Ora la presenza dialtri analoghi interventi risultava dedotta dalla attrice, che aveva rappresentato la presenza sul tetto di altri lucernai di diverse dimensioni e anzi chiamato in causa i proprietari dei relativi appartam en ti chiedendo che nei loro confronti fosse estesa, se accolta, la domanda di ripristino della copertura avanzata dal condominio. La Corte di appello non ha tuttavia compiuto alcun accertamento su punto, omettendo di valutare se la situazione antecedente avesse o meno già compromesso il decoro architettonico dell’edificio e quindi se l’intervento dell’attrice poteva ritenersi, per tale ragione, ininfluente sotto tale aspetto. L’accertamento della Corte di appello non risulta quindi completo, avendo ignorato un profilo di fatto rilevante ai fini della decisione da prendere, puntualmente rappresentato dalla parte attrice. In parte qua il motivo merita pertanto di essere accolto. Nelle proprie conclusioni scritte il P.G. ha chiesto l’accoglimento del motivo in ragione del rilievo che la Corte avrebbe dovuto altresì accertare se i lucernai assolvevano anche alla funzione di “ rendere esteticamente gradevole l’intero edificio “, fornendo un contributo causale specifico alla struttura architettonica del fabbricato. Richiama a tal fine la giurisprudenza , che n on riconosce ai balconi, finestre, sporti e lucernai una funzione di decoro architettonico dell’edificio, negandogli la qualità di bene comune, a meno che non abbiano valore estetico e ornamentale. Il rilievo va disatteso, per l’assorbente considerazione che la valutazione che la Corte di appello è stata chiamata a formulare ed ha svolto aveva ad oggetto non i lucernai, in sé considerati, ma la loro incidenza sul tetto di R.G. N. 17637/2017. copertura dell’edificio, quale bene comune e struttura che contribuisce a delineare l’aspetto architettonico del fabbricato. Il terzo motivo del ricorso, denunzia ndo violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., investe il capo della decis i one che ha dichiarat o inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda prop osta dall’attrice con la chiamata in giudizio degli altri condòmini, ritenendo, erroneamente, che essa spetti in via esclusiva al solo amministratore, così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza consolidata che riconosce ad ogni condomino il potere di agire a tutela dei beni comuni. Il quarto motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 106 cod. proc. civ.,censurando la decisione impugnata per ave re dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’attrice con la chiamata in giudizio degli altri condòmini, senza considerare che essa erastata autorizzata dal giudice di primo grado e che tale provvedimento non è sindacabile dal giudice della impugnazione. Sotto altro aspetto, si deduce l’erroneità di tale decisone, in quanto sussisteva, nella specie, il presupposto della comunanza di cause, e che comunque il giudice d’appello non ha tenuto conto del principio di economia processuale. Il terzo e quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, investendo entrambi lo stesso capo della decisione che ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla attrice Scapini nei confronti degli altri condòmini terzi chiamati. Il quarto motivo, che si esamina per primo, è inammissibile, in quanto le censure in esso sollevate non investono direttamente la ratio della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile la richiesta della parte attrice di estendere la domanda di riduzione in pristino rivolta nei suoi confronti dal condominio anche nei riguardi degli altri condòmini interessati, per la diversità, rispetto a quella oggetto della domanda riconvenzionale del condominio, delle condotte ascritte a questi ultimi. Ad integrazione della motivazione fornita dalla sentenza impugnata, la cui statuizione finale va senz’altro condivisa, merita rilevare che la domanda R.G. N. 17637/2017. propostadalla Scapini con la chiamata in ca usa dei terzi, diretta in sos tanza ad ottenere la rimozione dei lucernai dagli stessi installati sul tetto del fabbricato e la conseguente riduzione in pristino della copertura originaria, integrava una domanda nuova, autonoma in quanto indipendente dalle difese del condominio convenuto, fondandosi su una causa pet endi , rappres en t a t a dalle condotte dei terzi chiamati, e un petitum, costituito dalla rimozione delle opere da essi realizzate , del tutto diversi , implicanti nuovi e distinti accertamenti di fatto. Il requisito della comunanza di causa che legittima la parte a chiamare in giudizio il terzo, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., si concreta nel fatto che il rapporto già dedotto in causa ha per soggetti il chiamante ed il chiamato o, quanto meno, è connesso, sotto il profilo della causa petendie del pet itum , congiuntamente o alternativamente considerati, con il rapporto che fa capo al terzo, e non autorizza pertanto la chiamata in causa fondata su un titolo e un petitum diversi. Il rigetto del quarto motivo conduce a ritenere inammissibile, per difetto di interesse, il terzo motivo, in quanto, a prescindere dalla sua fondatezza, la decisione impugnata di inammissibilità della domanda proposta dall’attrice con la chiamata in causa continuerebbe ad essere sostenuta dalla ratio, del tutto autonoma, fondata sul carattere di novità della relativa domanda. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognun a delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate ( Cass. n. 114 93 del 2018; Cass. n.2108 del 2012 ). Il quinto motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,assumendo che la Corte di appello, nel condannar e la odierna ricorrente al ripristino della stato dei luoghi, sostituendo i lucernai posati con altri , per misura e proporzioni, analoghi agli altri già esistenti sul tetto, non ha considerato che la Scapini era stata la prima ad installare i lucernai e quindi R.G. N. 17637/2017. non ve ne erano di già esistenti, nonchéche comunque quelli presenti sono di varie misure e dim ensioni, sicché la ricorrente non ha modo di uniformare l’opera alla situazione attuale. Si assume, inoltre , che nell’adottare tale provvedimento la Corte non ha valutato che la sua esecuzione comporta inevitabilmente l’eliminazione della struttura secondaria del tetto. Il motivo si dichiara assorbito, in ragione del parziale accoglimento del primo e secondo motivo. La sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio tra la Scapini ed il condominio. Le spese del giudizio tra la Scapini ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già terzi chiamati, nei cui confronti il giudizio non prosegue, seguono invece la soccombenza della ricorrentee sono liquidate in dispositivo, tenuto conto che solo quest’ultima ha depositato memoria. P.Q.M Accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta il quarto, dichiara inammissibile il terzo edassorbito il quinto; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione del giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro4.350,00, di cui euro 200,00 per spese, e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 5.450, 00 , di cui