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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1978

Cassazione n. 38358/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, deduce vizio di motivazione, perché la prova della responsabilità dell'imputato non sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie ed avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sostenendo che il fatto è tutt'altro che lieve, nonostante abbia condiviso le determinazioni del Giudice di primo grado, che aveva condannato l'imputato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990 e irrogato una pena contenuta; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, risultando dalla sentenza impugnata - quanto al primo aspetto - che la cessione fu direttamente osservata dagli operanti e confermata dal cessionario, trovato poco dopo in possesso della sostanza - oltre al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto in precedenza chinarsi verso la scatola contenente la cocaina e che fu trovato in possesso di banconote di vario taglio - né sussistendo contraddizione alcuna tra la considerazione del fatto come "grave", da un lato, e la qualificazione dello stesso ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990, nonché l'irrogazione di una pena (peraltro, relativamente) contenuta, dall'altro lato (avendo oltretutto i Giudici argomentato anche dalla personalità dell'imputato); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con un motivo unico, deduce vizio di motivazione, perché la prova della responsabilità dell'imputato non sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie ed avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sostenendo che il fatto è tutt'altro che lieve, nonostante abbia condiviso le determinazioni del Giudice di primo grado, che aveva condannato l'imputato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990 e irrogato una pena contenuta; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, risultando dalla sentenza impugnata - quanto al primo aspetto - che la cessione fu direttamente osservata dagli operanti e confermata dal cessionario, trovato poco dopo in possesso della sostanza - oltre al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato visto in precedenza chinarsi verso la scatola contenente la cocaina e che fu trovato in possesso di banconote di vario taglio - né sussistendo contraddizione alcuna tra la considerazione del fatto come "grave", da un lato, e la qualificazione dello stesso ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990, nonché l'irrogazione di una pena (peraltro, relativamente) contenuta, dall'altro lato (avendo oltretutto i Giudici argomentato anche dalla personalità dell'imputato); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 38358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris