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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:31
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0453 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie – Articolo 7, paragrafo 2, lettera g) – Motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Informazione dell’interessato del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso – Articolo 7, paragrafo 3 – Obbligo di consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione» Causa C‑453/24 [Hadenov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con ordinanza del 26 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2024, nel procedimento penale a carico di BC, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. Wasmeier e

I. Zaloguin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] am See (autorità amministrativa distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] am See, Austria) (in prosieguo: la «BHM») al fine di ottenere, in Bulgaria, il riconoscimento e l’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a BC, cittadino bulgaro, per il mancato pagamento di un pedaggio autostradale in Austria.

Contesto normativo 3 I considerando 1, 2, 4 e 5 della decisione quadro 2005/214 sono così formulati: «(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione [europea] tanto in materia civile quanto in materia penale. (2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate. (…) (4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada. (5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TFUE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…)». 4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro: a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: (…) iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; (…) (…)». 5 L’articolo 4 della suddetta decisione quadro, intitolato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», così dispone: «1.

Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria.

2. Il certificato, il cui modello figura nell’allegato, deve essere firmato e l’esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall’autorità competente dello Stato della decisione. (…)». 6 Ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni»: «Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7». 7 L’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione», così prevede: «1.

Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.

2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che: (…) g) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; (…)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie». 8 L’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro, rubricato «Legge applicabile all’esecuzione», così dispone: «Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 10, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo.

Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione». 9 Ai sensi dell’articolo 12 della medesima decisione quadro, intitolato «Cessazione dell’esecuzione»: «1.

L’autorità competente dello Stato della decisione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.

2. Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato della decisione». 10 L’articolo 20 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Attuazione», al paragrafo 3 prevede quanto segue: «Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni.

Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Con decisione del 24 novembre 2023, la BHM ha inflitto a BC, cittadino bulgaro, una sanzione pecuniaria dell’importo di EUR 350 per aver violato varie disposizioni del Bundesstraβen Mautgesetz 2002 (legge relativa ai pedaggi delle strade federali), del 16 luglio 2002 (BGBl.

I, 155/2021). 12 [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, è stato adito dalla BHM con una domanda di riconoscimento e di esecuzione della decisione del 24 novembre 2023, in qualità di autorità competente per l’esecuzione ai sensi della decisione quadro 2005/214. 13 Emerge dal certificato, adottato in applicazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/214/GAI e che accompagna la decisione del 24 novembre 2023, che la causa è stata trattata nell’ambito di un procedimento scritto, e che, conformemente al diritto austriaco, BC è stato informato, il 28 dicembre 2023, personalmente o tramite un rappresentante competente, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso.

In tale certificato è precisato che nessun ricorso è stato presentato da BC nel termine impartito e che la decisione del 24 novembre 2023 è divenuta definitiva il 12 gennaio 2024. 14 Tuttavia, tale certificato contiene l’indicazione «senza ricevuta di ritorno» il che porta il giudice del rinvio a interrogarsi sull’effettiva notifica di tale decisione a BC. 15 Tale giudice rileva, inoltre, che nessun elemento del fascicolo consente di stabilire che una tale notifica abbia avuto luogo.

Nell’ambito del procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta, esso constata, a tale proposito, che BC non risiede all’indirizzo presso il quale tale decisione è stata inviata, che non è stato nemmeno accertato che egli risieda al secondo indirizzo comunicato alle autorità comunali, e che egli non è in contatto con l’avvocato che gli è stato assegnato d’ufficio. 16 Il giudice del rinvio ne deduce che BC non è stato informato, né personalmente né tramite un rappresentante competente, della decisione del 24 novembre 2023 e nemmeno del suo diritto di opporsi a tale decisione.

In tali circostanze, esso ritiene di poter rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di tale decisione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g) della decisione quadro 2005/214. 17 Peraltro, tale giudice ritiene che detta assenza di informazione implicherebbe altresì che l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 non sia stato rispettato. 18 Tuttavia, poiché tale motivo di diniego ha un carattere facoltativo, il giudice del rinvio considera di trovarsi, in pratica, di fronte a un’alternativa.

Esso potrebbe o rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione del 24 novembre 2023, con il rischio di compromettere il meccanismo di cooperazione giudiziaria in materia penale e favorire l’impunità, oppure riconoscere ed eseguire tale decisione a discapito dei diritti conferiti a BC dal diritto dell’Unione. 19 In tali circostanze, detto giudice ipotizza una terza opzione consistente nel cooperare con l’autorità che ha emesso la decisione per verificare se, vista la mancanza di regolare notifica della decisione del 24 novembre 2023, BC dispone ancora del diritto di opporsi a tale decisione.

In caso di risposta affermativa il giudice del rinvio ipotizza di procedere esso stesso, facendo ricorso ai mezzi di cui dispone ai sensi del diritto bulgaro, alla notifica della decisione del 24 novembre 2023 a BC e a informarlo dei termini di ricorso. 20 Il giudice del rinvio si interroga, tuttavia, sulla possibilità di interpretare la decisione quadro 2005/214 in tal senso. 21 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se l’obbligo di riconoscimento stabilito dall’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, il potere di consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione e il principio di prevenzione dell’impunità possano essere interpretati nel senso di conferire all’autorità di esecuzione, qualora essa abbia accertato l’esistenza di un motivo di diniego facoltativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), [di detta] decisione quadro, la facoltà: 1) di consultarsi con l’autorità della decisione, in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, della [medesima] decisione quadro, per verificare se l’[interessato] disponga della possibilità attuale di opporsi alla decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria; 2) in caso di risposta affermativa, di notificare all[’interessato] la decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria e di informarl[o] del suo diritto di opposizione; 3) di attendere l’esito di un’eventuale opposizione e di tenerne conto nella propria decisione di merito».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 22 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in ragione del carattere ipotetico della prima questione e sostiene che è necessario riformularla per poter rispondere alla seconda e terza questione. 23 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che il giudice del rinvio abbia già constatato l’esistenza del motivo di diniego di esecuzione facoltativo previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214 senza ricorrere preventivamente alla consultazione obbligatoria dell’autorità competente dello Stato della decisione prevista all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro. 24 A tale riguardo, occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che essi sono chiamati a dirimere.

La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v. sentenze del 1o dicembre 1965, Schwarze, 16/65 , EU:C:1965:117 , pag. 1094; del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89 , EU:C:1990:360 , punto 33 , nonché del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punto 44 ). 25 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il giudice del rinvio intende, con la sua prima questione, ottenere precisazioni sull’oggetto e sulla portata dell’obbligo di consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione previsto all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, al fine di potersi pronunciare, una volta effettuata tale consultazione, sull’eventuale applicazione del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro. 26 Ne risulta che il giudice del rinvio non ha ancora statuito sull’applicazione di tale motivo di diniego di esecuzione facoltativo e che esso intende, prima di prendere posizione, procedere alla consultazione obbligatoria dell’autorità competente dello Stato della decisione.

Ne deriva che la prima questione non presenta un carattere ipotetico. 27 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla prima questione 28 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. 29 In via preliminare, occorre ricordare che, come si evince in particolare dagli articoli 1 e 6, nonché dai considerando 1 e 2, la decisione quadro 2005/214 intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontalieri delle decisioni definitive di irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all’articolo 5 della medesima (sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 27 ). 30 Il principio del reciproco riconoscimento, che è alla base dell’impianto sistematico della decisione quadro 2005/214, implica, in forza dell’articolo 6 di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza richiesta di ulteriori formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria trasmessa a norma dell’articolo 4 di tale decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, mentre i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati restrittivamente [v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 29 , e del 6 ottobre 2021, LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada), C‑136/20 , EU:C:2021:804 , punto 38 ]. 31 L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/214 elenca i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione che rientrano in tale decisione quadro. 32 In particolare, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di detta decisione quadro prevede che l’autorità competente dello Stato della decisione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria se risulta che, in base al certificato di cui all’articolo 4 della medesima decisione quadro, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e dei relativi termini di ricorso. 33 Rinviando alla legislazione degli Stati membri, il legislatore dell’Unione ha lasciato a questi ultimi il compito di decidere il modo di informare l’interessato del suo diritto di opporsi alla decisione di irrogazione di una sanzione, dei relativi termini di ricorso, nonché del momento in cui tale termine inizia a decorrere, purché la notifica sia effettiva e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e l’esercizio dei diritti della difesa siano garantiti [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019,[OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 35 ]. 34 Occorre rilevare, peraltro, che, conformemente all’articolo 3 della decisione quadro 2005/214, quest’ultima non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE, ragion per cui l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro prevede altresì che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria possono essere rifiutati dall’autorità competente dello Stato di esecuzione in caso di violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati dall’articolo 6 TUE [sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 37 ]. 35 A tale riguardo, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali [sentenze del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA], C‑64/16 , EU:C:2018:117 , punto 35 , nonché del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 38 ]. 36 Orbene, la Corte ha dichiarato che il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone che qualsiasi decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia oggetto di una reale ed effettiva ricezione da parte dell’interessato, vale a dire che essa gli sia notificata a condizioni che gli consentono di conoscere con esattezza la motivazione della decisione, i mezzi di ricorso previsti, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii) della decisione quadro 2005/214 e i termini impartiti per esercitarli, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare una siffatta decisione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty, C‑338/20 , EU:C:2021:805 , punto 34 e giurisprudenza citata). 37 Pertanto, spetta all’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di riconoscere ed eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, verificare che abbia avuto luogo una ricezione reale ed effettiva, come descritta al punto precedente. 38 Conformemente al principio del riconoscimento reciproco che, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, è alla base dell’impianto sistematico della decisione quadro 2005/214, tale verifica si basa sulle informazioni contenute nel certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214. 39 Tuttavia, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 52 delle sue conclusioni, qualora tale certificato contenga indicazioni contraddittorie tali da suscitare dubbi quanto alla notifica della decisione di cui si chiede il riconoscimento e l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di applicare il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro, deve consultare, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione quadro, l’autorità competente dello Stato della decisione.

Nell’ambito di tale consultazione, la prima di tali autorità deve cercare di ottenere elementi che consentano di eliminare l’incertezza quanto alla questione se l’interessato sia stato effettivamente informato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato della decisione, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 40 Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, il termine per proporre un ricorso può, secondo la legislazione dello Stato della decisione, iniziare a decorrere solo dalla data in cui la decisione che infligge una sanzione pecuniaria è stata effettivamente notificata all’interessato e in cui quest’ultimo è stato informato del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso.

In un’ipotesi del genere, la mancata informazione dell’interessato può rimettere in discussione il carattere definitivo di tale decisione. 41 Orbene, il riconoscimento e l’esecuzione di una siffatta decisione nello Stato di esecuzione sono subordinati all’esistenza di tale carattere definitivo.

Infatti, nel contesto della decisione quadro 2005/214, l’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro definisce la «decisione» come una «decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica».

Il fatto che tale disposizione richieda il carattere «definitivo» della decisione in questione sottolinea l’importanza particolare riconosciuta al carattere inattaccabile della decisione in questione (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde, C‑582/15 , EU:C:2017:37 , punto 27 ).

Tali elementi corroborano l’interpretazione dell’obbligo di consultazione accolta al punto 39 della presente sentenza. 42 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto.

Sulla seconda e terza questione 43 Con le sue questioni seconda e terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debbano essere interpretati nel senso che, qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso possa ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione possa, da un lato, trasmettere tali informazioni all’interessato e, dall’altro, sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. 44 Per quanto riguarda, in primo luogo, la trasmissione delle informazioni all’interessato, occorre constatare che nessuna disposizione della decisione quadro 2005/214 precisa l’autorità che sarebbe competente a provvedere a tale trasmissione.

Per contro, da un lato, dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro risulta che è conformemente alla legislazione dello Stato della decisione che l’interessato deve essere informato del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 45 Dall’altro lato, occorre rilevare che la decisione quadro 2005/214 prescrive, all’articolo 6, che le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 di tale decisione quadro e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione.

A tale riguardo, l’articolo 9, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede che la procedura di riconoscimento e di esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione allo stesso modo di una sanzione pecuniaria di quest’ultimo e che le autorità dello stesso Stato sono le uniche competenti a decidere le modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad esse connesse, compresi i motivi di cessazione dell’esecuzione. 46 Da tali disposizioni risulta che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, occorre distinguere la fase di imposizione della sanzione pecuniaria dalla fase di riconoscimento e di esecuzione di tale sanzione.

Mentre le autorità dello Stato della decisione sono competenti per la prima di tali fasi, quelle dello Stato di esecuzione lo sono per la seconda. 47 Poiché la notifica all’interessato della decisione che infligge una sanzione pecuniaria e l’informazione di quest’ultimo sul suo diritto di opporsi al procedimento e sui relativi termini di ricorso rientrano nella fase d’imposizione della sanzione pecuniaria, esse incombono all’autorità competente dello Stato della decisione.

Ne consegue che l’autorità dello Stato di esecuzione non dispone, ai sensi della decisione quadro 2005/214, di alcuna competenza a informare l’interessato del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità di sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria, la decisione quadro 2005/214 non conferisce all’autorità competente dello Stato di esecuzione una tale facoltà. 49 Per contro, come risulta dalla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, qualora la consultazione effettuata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro riveli che l’interessato può ancora opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria, il procedimento di riconoscimento e di esecuzione non può proseguire, in mancanza di una decisione definitiva ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di detta decisione quadro. 50 In un’ipotesi del genere, un nuovo procedimento di riconoscimento e di esecuzione potrà essere avviato solo dopo che la decisione che infligge la sanzione pecuniaria avrà acquisito carattere definitivo.

Spetterà quindi all’autorità competente dello Stato della decisione, qualora intenda ottenere l’esecuzione di tale decisione in uno Stato membro, trasmettere un nuovo certificato ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, una volta che l’interessato avrà, se del caso, proposto un ricorso e che quest’ultimo sarà stato deciso o che il termine per presentarlo sarà scaduto. 51 Tale interpretazione è confermata dall’articolo 12, paragrafo 1, di tale decisione quadro, che impone all’autorità competente dello Stato della decisione di informare immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.

Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, redatto all’indicativo presente, lo Stato di esecuzione non ha altra scelta se non quella di porre fine all’esecuzione della decisione non appena è informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato della decisione. 52 Ne consegue che l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria in attesa dell’esito del ricorso che l’interessato può proporre avverso tale decisione o in attesa della scadenza del termine impartito per proporre tale ricorso. 53 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 devono essere interpretati nel senso che, qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all’interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo.

Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento.

Sulle spese 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge detta sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. 2) L’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che: qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all’interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo.

Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0453 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/214/GAI – Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie – Articolo 7, paragrafo 2, lettera g) – Motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Informazione dell’interessato del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso – Articolo 7, paragrafo 3 – Obbligo di consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione» Causa C‑453/24 [Hadenov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con ordinanza del 26 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2024, nel procedimento penale a carico di BC, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] am See (autorità amministrativa distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] am See, Austria) (in prosieguo: la «BHM») al fine di ottenere, in Bulgaria, il riconoscimento e l’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a BC, cittadino bulgaro, per il mancato pagamento di un pedaggio autostradale in Austria. Contesto normativo 3 I considerando 1, 2, 4 e 5 della decisione quadro 2005/214 sono così formulati: «(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione [europea] tanto in materia civile quanto in materia penale. (2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate. (…) (4) La presente decisione quadro dovrebbe includere anche le sanzioni pecuniarie comminate per infrazioni al codice della strada. (5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TFUE] e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…)». 4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro: a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: (…) iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; (…) (…)». 5 L’articolo 4 della suddetta decisione quadro, intitolato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», così dispone: «1.   Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria. 2.   Il certificato, il cui modello figura nell’allegato, deve essere firmato e l’esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall’autorità competente dello Stato della decisione. (…)». 6 Ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni»: «Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7». 7 L’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione», così prevede: «1.   Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione. 2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che: (…) g) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; (…) 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie». 8 L’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro, rubricato «Legge applicabile all’esecuzione», così dispone: «Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 10, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione analogamente ad una sanzione pecuniaria del medesimo. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti per prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e per stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi che pongono fine all’esecuzione». 9 Ai sensi dell’articolo 12 della medesima decisione quadro, intitolato «Cessazione dell’esecuzione»: «1.   L’autorità competente dello Stato della decisione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. 2.   Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato della decisione». 10 L’articolo 20 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Attuazione», al paragrafo 3 prevede quanto segue: «Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Con decisione del 24 novembre 2023, la BHM ha inflitto a BC, cittadino bulgaro, una sanzione pecuniaria dell’importo di EUR 350 per aver violato varie disposizioni del Bundesstraβen Mautgesetz 2002 (legge relativa ai pedaggi delle strade federali), del 16 luglio 2002 (BGBl. I, 155/2021). 12 [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, è stato adito dalla BHM con una domanda di riconoscimento e di esecuzione della decisione del 24 novembre 2023, in qualità di autorità competente per l’esecuzione ai sensi della decisione quadro 2005/214. 13 Emerge dal certificato, adottato in applicazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/214/GAI e che accompagna la decisione del 24 novembre 2023, che la causa è stata trattata nell’ambito di un procedimento scritto, e che, conformemente al diritto austriaco, BC è stato informato, il 28 dicembre 2023, personalmente o tramite un rappresentante competente, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. In tale certificato è precisato che nessun ricorso è stato presentato da BC nel termine impartito e che la decisione del 24 novembre 2023 è divenuta definitiva il 12 gennaio 2024. 14 Tuttavia, tale certificato contiene l’indicazione «senza ricevuta di ritorno» il che porta il giudice del rinvio a interrogarsi sull’effettiva notifica di tale decisione a BC. 15 Tale giudice rileva, inoltre, che nessun elemento del fascicolo consente di stabilire che una tale notifica abbia avuto luogo. Nell’ambito del procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione suddetta, esso constata, a tale proposito, che BC non risiede all’indirizzo presso il quale tale decisione è stata inviata, che non è stato nemmeno accertato che egli risieda al secondo indirizzo comunicato alle autorità comunali, e che egli non è in contatto con l’avvocato che gli è stato assegnato d’ufficio. 16 Il giudice del rinvio ne deduce che BC non è stato informato, né personalmente né tramite un rappresentante competente, della decisione del 24 novembre 2023 e nemmeno del suo diritto di opporsi a tale decisione. In tali circostanze, esso ritiene di poter rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di tale decisione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g) della decisione quadro 2005/214. 17 Peraltro, tale giudice ritiene che detta assenza di informazione implicherebbe altresì che l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 non sia stato rispettato. 18 Tuttavia, poiché tale motivo di diniego ha un carattere facoltativo, il giudice del rinvio considera di trovarsi, in pratica, di fronte a un’alternativa. Esso potrebbe o rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione del 24 novembre 2023, con il rischio di compromettere il meccanismo di cooperazione giudiziaria in materia penale e favorire l’impunità, oppure riconoscere ed eseguire tale decisione a discapito dei diritti conferiti a BC dal diritto dell’Unione. 19 In tali circostanze, detto giudice ipotizza una terza opzione consistente nel cooperare con l’autorità che ha emesso la decisione per verificare se, vista la mancanza di regolare notifica della decisione del 24 novembre 2023, BC dispone ancora del diritto di opporsi a tale decisione. In caso di risposta affermativa il giudice del rinvio ipotizza di procedere esso stesso, facendo ricorso ai mezzi di cui dispone ai sensi del diritto bulgaro, alla notifica della decisione del 24 novembre 2023 a BC e a informarlo dei termini di ricorso. 20 Il giudice del rinvio si interroga, tuttavia, sulla possibilità di interpretare la decisione quadro 2005/214 in tal senso. 21 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se l’obbligo di riconoscimento stabilito dall’articolo 6 della decisione quadro 2005/214, il potere di consultazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione e il principio di prevenzione dell’impunità possano essere interpretati nel senso di conferire all’autorità di esecuzione, qualora essa abbia accertato l’esistenza di un motivo di diniego facoltativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), [di detta] decisione quadro, la facoltà: 1) di consultarsi con l’autorità della decisione, in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, della [medesima] decisione quadro, per verificare se l’[interessato] disponga della possibilità attuale di opporsi alla decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria; 2) in caso di risposta affermativa, di notificare all[’interessato] la decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria e di informarl[o] del suo diritto di opposizione; 3) di attendere l’esito di un’eventuale opposizione e di tenerne conto nella propria decisione di merito». Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 22 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in ragione del carattere ipotetico della prima questione e sostiene che è necessario riformularla per poter rispondere alla seconda e terza questione. 23 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che il giudice del rinvio abbia già constatato l’esistenza del motivo di diniego di esecuzione facoltativo previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della decisione quadro 2005/214 senza ricorrere preventivamente alla consultazione obbligatoria dell’autorità competente dello Stato della decisione prevista all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro. 24 A tale riguardo, occorre ricordare che il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v. sentenze del 1o dicembre 1965, Schwarze, 16/65 , EU:C:1965:117 , pag. 1094; del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89 , EU:C:1990:360 , punto 33 , nonché del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], C‑558/18 e C‑563/18 , EU:C:2020:234 , punto 44 ). 25 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il giudice del rinvio intende, con la sua prima questione, ottenere precisazioni sull’oggetto e sulla portata dell’obbligo di consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione previsto all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, al fine di potersi pronunciare, una volta effettuata tale consultazione, sull’eventuale applicazione del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro. 26 Ne risulta che il giudice del rinvio non ha ancora statuito sull’applicazione di tale motivo di diniego di esecuzione facoltativo e che esso intende, prima di prendere posizione, procedere alla consultazione obbligatoria dell’autorità competente dello Stato della decisione. Ne deriva che la prima questione non presenta un carattere ipotetico. 27 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulla prima questione 28 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. 29 In via preliminare, occorre ricordare che, come si evince in particolare dagli articoli 1 e 6, nonché dai considerando 1 e 2, la decisione quadro 2005/214 intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontalieri delle decisioni definitive di irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all’articolo 5 della medesima (sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 27 ). 30 Il principio del reciproco riconoscimento, che è alla base dell’impianto sistematico della decisione quadro 2005/214, implica, in forza dell’articolo 6 di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza richiesta di ulteriori formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria trasmessa a norma dell’articolo 4 di tale decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, mentre i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati restrittivamente [v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 2013, Baláž, C‑60/12 , EU:C:2013:733 , punto 29 , e del 6 ottobre 2021, LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada), C‑136/20 , EU:C:2021:804 , punto 38 ]. 31 L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/214 elenca i motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione che rientrano in tale decisione quadro. 32 In particolare, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di detta decisione quadro prevede che l’autorità competente dello Stato della decisione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria se risulta che, in base al certificato di cui all’articolo 4 della medesima decisione quadro, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e dei relativi termini di ricorso. 33 Rinviando alla legislazione degli Stati membri, il legislatore dell’Unione ha lasciato a questi ultimi il compito di decidere il modo di informare l’interessato del suo diritto di opporsi alla decisione di irrogazione di una sanzione, dei relativi termini di ricorso, nonché del momento in cui tale termine inizia a decorrere, purché la notifica sia effettiva e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e l’esercizio dei diritti della difesa siano garantiti [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019,[OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 35 ]. 34 Occorre rilevare, peraltro, che, conformemente all’articolo 3 della decisione quadro 2005/214, quest’ultima non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE, ragion per cui l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro prevede altresì che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria possono essere rifiutati dall’autorità competente dello Stato di esecuzione in caso di violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati dall’articolo 6 TUE [sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 37 ]. 35 A tale riguardo, il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali [sentenze del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA], C‑64/16 , EU:C:2018:117 , punto 35 , nonché del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 38 ]. 36 Orbene, la Corte ha dichiarato che il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone che qualsiasi decisione che infligge una sanzione pecuniaria sia oggetto di una reale ed effettiva ricezione da parte dell’interessato, vale a dire che essa gli sia notificata a condizioni che gli consentono di conoscere con esattezza la motivazione della decisione, i mezzi di ricorso previsti, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), iii) della decisione quadro 2005/214 e i termini impartiti per esercitarli, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare una siffatta decisione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty, C‑338/20 , EU:C:2021:805 , punto 34 e giurisprudenza citata). 37 Pertanto, spetta all’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di riconoscere ed eseguire una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, verificare che abbia avuto luogo una ricezione reale ed effettiva, come descritta al punto precedente. 38 Conformemente al principio del riconoscimento reciproco che, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, è alla base dell’impianto sistematico della decisione quadro 2005/214, tale verifica si basa sulle informazioni contenute nel certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2005/214. 39 Tuttavia, come osservato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 52 delle sue conclusioni, qualora tale certificato contenga indicazioni contraddittorie tali da suscitare dubbi quanto alla notifica della decisione di cui si chiede il riconoscimento e l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di applicare il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione previsto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro, deve consultare, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione quadro, l’autorità competente dello Stato della decisione. Nell’ambito di tale consultazione, la prima di tali autorità deve cercare di ottenere elementi che consentano di eliminare l’incertezza quanto alla questione se l’interessato sia stato effettivamente informato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato della decisione, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 40 Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, il termine per proporre un ricorso può, secondo la legislazione dello Stato della decisione, iniziare a decorrere solo dalla data in cui la decisione che infligge una sanzione pecuniaria è stata effettivamente notificata all’interessato e in cui quest’ultimo è stato informato del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. In un’ipotesi del genere, la mancata informazione dell’interessato può rimettere in discussione il carattere definitivo di tale decisione. 41 Orbene, il riconoscimento e l’esecuzione di una siffatta decisione nello Stato di esecuzione sono subordinati all’esistenza di tale carattere definitivo. Infatti, nel contesto della decisione quadro 2005/214, l’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro definisce la «decisione» come una «decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica». Il fatto che tale disposizione richieda il carattere «definitivo» della decisione in questione sottolinea l’importanza particolare riconosciuta al carattere inattaccabile della decisione in questione (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde, C‑582/15 , EU:C:2017:37 , punto 27 ). Tali elementi corroborano l’interpretazione dell’obbligo di consultazione accolta al punto 39 della presente sentenza. 42 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. Sulla seconda e terza questione 43 Con le sue questioni seconda e terza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debbano essere interpretati nel senso che, qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso possa ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione possa, da un lato, trasmettere tali informazioni all’interessato e, dall’altro, sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. 44 Per quanto riguarda, in primo luogo, la trasmissione delle informazioni all’interessato, occorre constatare che nessuna disposizione della decisione quadro 2005/214 precisa l’autorità che sarebbe competente a provvedere a tale trasmissione. Per contro, da un lato, dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione quadro risulta che è conformemente alla legislazione dello Stato della decisione che l’interessato deve essere informato del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 45 Dall’altro lato, occorre rilevare che la decisione quadro 2005/214 prescrive, all’articolo 6, che le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 di tale decisione quadro e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione. A tale riguardo, l’articolo 9, paragrafo 1, di detta decisione quadro prevede che la procedura di riconoscimento e di esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione allo stesso modo di una sanzione pecuniaria di quest’ultimo e che le autorità dello stesso Stato sono le uniche competenti a decidere le modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad esse connesse, compresi i motivi di cessazione dell’esecuzione. 46 Da tali disposizioni risulta che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, occorre distinguere la fase di imposizione della sanzione pecuniaria dalla fase di riconoscimento e di esecuzione di tale sanzione. Mentre le autorità dello Stato della decisione sono competenti per la prima di tali fasi, quelle dello Stato di esecuzione lo sono per la seconda. 47 Poiché la notifica all’interessato della decisione che infligge una sanzione pecuniaria e l’informazione di quest’ultimo sul suo diritto di opporsi al procedimento e sui relativi termini di ricorso rientrano nella fase d’imposizione della sanzione pecuniaria, esse incombono all’autorità competente dello Stato della decisione. Ne consegue che l’autorità dello Stato di esecuzione non dispone, ai sensi della decisione quadro 2005/214, di alcuna competenza a informare l’interessato del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la possibilità di sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria, la decisione quadro 2005/214 non conferisce all’autorità competente dello Stato di esecuzione una tale facoltà. 49 Per contro, come risulta dalla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, qualora la consultazione effettuata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione quadro riveli che l’interessato può ancora opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria, il procedimento di riconoscimento e di esecuzione non può proseguire, in mancanza di una decisione definitiva ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di detta decisione quadro. 50 In un’ipotesi del genere, un nuovo procedimento di riconoscimento e di esecuzione potrà essere avviato solo dopo che la decisione che infligge la sanzione pecuniaria avrà acquisito carattere definitivo. Spetterà quindi all’autorità competente dello Stato della decisione, qualora intenda ottenere l’esecuzione di tale decisione in uno Stato membro, trasmettere un nuovo certificato ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, una volta che l’interessato avrà, se del caso, proposto un ricorso e che quest’ultimo sarà stato deciso o che il termine per presentarlo sarà scaduto. 51 Tale interpretazione è confermata dall’articolo 12, paragrafo 1, di tale decisione quadro, che impone all’autorità competente dello Stato della decisione di informare immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura il cui effetto è di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, redatto all’indicativo presente, lo Stato di esecuzione non ha altra scelta se non quella di porre fine all’esecuzione della decisione non appena è informato di tale decisione o misura dall’autorità competente dello Stato della decisione. 52 Ne consegue che l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione della decisione che infligge una sanzione pecuniaria in attesa dell’esito del ricorso che l’interessato può proporre avverso tale decisione o in attesa della scadenza del termine impartito per proporre tale ricorso. 53 In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 devono essere interpretati nel senso che, qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all’interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento. Sulle spese 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che: nell’ambito dell’obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull’effettività dell’informazione data all’interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge detta sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l’autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. 2) L’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che: qualora dalla consultazione dell’autorità competente dello Stato della decisione risulti che l’interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all’interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi ad essa in attesa dell’esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris