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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21747/2026

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glia e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RegioneSiciliana - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], IngrassiaAntonino -in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di DiNardo Rosa-, [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di IngrassiaNannina-, [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di IngrassiaNannina-, [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 1080/2023depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026Maria Muscarà e [OSCURATO:PERSONA], ognuno proprietario di unappezzamento di terreno in Patti, avevano adito nel 2010 il Tribunale diPatti convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaConcetta Catanzaro -oltre alla Regione Sicilia e oltre a CarmelinaIngrassia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anchequale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede diRosa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e Maria LisaIngrassia, anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-: gli attori avevanochiesto che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione a favoredelle loro proprietà del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraiosulla strada interpoderale che, partendo da corso Matteotti, giungeva allavia [OSCURATO:PERSONA] e che, dopo la costruzione di edifici, terminava incorrispondenza del mappale 983, o, in subordine, che fosse costituitacoattivamente la servitù di passaggio sulla strada, unico accesso possibileper le loro proprietà.

A fondamento della domanda gli attori avevanolamentato che a partire dal 1992 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] avevano prima ridotto la larghezza della stradae poi l’avevano definitivamente chiusa apponendovi, nel 2009, uncancello.Si erano costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria ConcettaCatanzaro contestando radicalmente il fondamento delle domande dicontroparte ed eccependo l’intervenuta estinzione della servitù per nonuso dal 1986 al 2010.Trasferito il processo avanti al Tribunale di Messina, indicato dalGiudice inizialmente adito come territorialmente competente ex art.25c.p.c., all’esito del giudizio di primo grado era stata accolta la domanda diintervenuto acquisto del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraioper usucapione, con condanna dei convenuti costituiti a rendere fruibileNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026per il transito a piedi e con piccoli mezzi meccanici il tracciato della stradainterpoderale.La Corte d’appello di Messina aveva riformato integralmente lasentenza di primo grado, accogliendo l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edichiarando inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] per le seguenti ragioni:-risulta, anche per mancata contestazione, che su parte della stradellariportata nelle mappe catastali, [OSCURATO:PERSONA] edificò la suacostruzione nel 1982, così modificandone il tracciato e impedendo iltransito con mezzi meccanici; ciò contrasta con quanto affermato daglilarga circa 4 metri fino al 1992;-non è chiaro quale sarebbe stato il sedime della strada interessato dalpassaggio e in quale periodo detto passaggio sia stato esercitato dato che,oltre all’intervento del 1982, nel 2007 il perito nominato dal giudicedell’esecuzione nella procedura in cui la Muscarà si era aggiudicata il fondodi sua proprietà aveva accertato una serie di ostacoli all’invocatopassaggio, che di fatto era impossibile ;-i testi hanno riferito di una stradella che dall’attuale [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ma la collocazione spazio-temporale della stradella el’esercizio del necessario possesso da parte degli attori sono rimasti alquanto vaghi , risalendo i ricordi dei testi agli anni ‘60/’70; i testihanno riferito di una strada, considerata comunale, inizialmente fruita datutti, le cui dimensioni furono ristrette nel 1992 permettendo un transitosolo pedonale;-gli attori appellati non sono quindi riusciti a dimostrare con lanecessaria precisione l’esistenza e la durata del possesso ultraventennalesu un tracciato che non è individuato con certezza e che lo stessoNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tribunale, con il mero riferimento alle mappe catastali, ha dimostrato dinon aver ben accertato ;-l’azione subordinata di costituzione di servitù coattiva è priva diqualsiasi prova sulla mancanza di accessi alternativi meno gravosi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.I controricorrenti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Violazione degli art.115-116-132 c.p.c.-111 Cost.-118disp. att. e disposizioni connesse -art.1031-1032-1051-1063-1064-1065-1067 – 1158 – 2697, in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.

La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato, in contrasto con ilprimo Giudice, che non sarebbe stata provata la domanda di usucapione.

Iricorrenti ribadiscono di aver esercitato l’accesso e il recesso dai rispettivifondi in proprietà, anche con mezzi meccanici, come riferito dai testi datempo immemorabile e comunque da oltre venti anni anche per mezzo deiloro danti causa.

Oltre alla conformazione dei luoghi che renderebbeevidente la destinazione del sedime a transito e l’esercizio effettivo delpassaggio, vi sarebbero le emergenze delle prove testimoniali tutt’altroche vaghe, mentre la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] è stataingiustificatamente valorizzata sul riscontro solo apparente costituito dauna fotografia, in realtà contestata e in contrasto con altre emergenzedocumentali, quali la relazione di servizio dell’ispettore Tramontana nelproc. penale n.748 [OSCURATO:PERSONA] e dalla CTU del geom.

Calavà, redatta in data8.2.2007, nel proc. di esecuzione immobiliare n.351/1991, il cuidebitore era il dante causa della ricorrente.

Non sarebbe vero che nonvi sarebbe stata contestazione da parte degli attori ricorrenti in ordine alfatto che, per effetto dell’edificazione del 1982, non vi sarebbe statatraccia visiva del viottolo interpoderale interrotto dalla costruzione, comeNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026emergerebbe chiaramente dal contenuto della memoria ex art.183 n.2c.p.c.

Errata e parziale sarebbe la valutazione del materiale probatorioeffettuata dalla Corte di merito, ed errata sarebbe in diritto l’affermazionesecondo cui il fatto che la stradina venisse considerata comunaleinciderebbe sull’assenza di animus: trattandosi di servitù di passaggioapparente su una stradella interpoderale, si richiede l’animus utendi iureservitutis, e cioè un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente invia di fatto al contenuto di un determinata servitù che gli attori/ricorrentihanno esercitato.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la Violazione degliart.115-116-132 c.p.c.-111 Cost.-118 disp. att. e disposizioni connesse -art.1031-1032-1051-1063-1064-1065-1067 – 1158 – 2697, in relazioneall’art.360 co 1 n.5 e 4 c.p.c. -apparente motivazione – omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti- .La Corte di merito non si sarebbe data carico di esaminare gli atti delprocedimento penale n.748/1992 [OSCURATO:PERSONA] Procura della Repubblica di Pattie della procedura esecutiva immobiliare n.35/1991 RE Tribunale di Patti,dai quali emergerebbe inequivocabilmente l’esistenza effettiva dellastradina praticabile, ancora nel 1992 e nel 2007.

La motivazione sarebbeapparente anche perché non renderebbe in alcun modo chiaro quale siastato il percorso argomentativo seguito, per mancanza di indicazione deglielementi dai quali la Corte avrebbe tratto il proprio convincimento.I primi due motivi di ricorso - che si esaminano assieme perchériguardanti il modo attraverso il quale la Corte d’appello di Messina hagiustificato la sua decisione, ovvero la negazione dell’esistenza di operevisibili e permanenti obiettivamente destinate all’esercizio del passaggioper il tempo necessario ad usucapire - sono fondati per quanto di ragione.La Corte d’appello di Messina ritiene dimostrata la modifica deltracciato del viottolo interpoderale che in origine sbucava su corsoNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026Matteotti in Patti, ed anzi la perdita della sua traccia visiva fin dal 1982 -epoca della costruzione del fabbricato di proprietà di Maria ConcettaCatanzaro- facendo riferimento al principio di non contestazione; la Corterichiama ad ulteriore riscontro la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA],considerato attendibile, quanto all’utilizzo dello spiazzo già adibito aparcheggio degli autoveicoli della F.lli [OSCURATO:PERSONA] destinati alla rivendita fin dal1989.Ora, l’utilizzo da parte della Corte d’appello del principio di noncontestazione per ritenere riconosciuto che, già dal 1982 e cioè dall’epocain cui [OSCURATO:PERSONA] costruì, non vi era più traccia visiva delviottolo, comunque sicuramente modificato e non più praticabile, non èstato effettuato secondo il disposto dell’art.115 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attori, hanno agito perl’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulviottolo, di cui affermavano l’esistenza e la riduzione/interruzione per ilcomportamento dei convenuti lesivo del loro diritto e, dopo la costituzionein giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],hanno negato espressamente la ricostruzione dei fatti da loro proposta.

Silegge infatti nella memoria ex art.183 c.p.c.: gli attori negano i fatti contenuti nelle comparse di costituzione dei convenuti, evidenziando che non è vero che la signora Catanzaro nel 1982 prolungò il muro latoovest sino alla ringhiera metallica lasciando un varco di un metro ,perché ciò avvenne solo nel 1992, e che non è vero che all’epoca dellacostruzione del fabbricato della signora Catanzaro del descritto viottolonon vi era traccia visiva .Le circostanze di fatto che la Corte d’appello ha ritenuto ammesse dairicorrenti con gli effetti di cui all’art.115 c.p.c. non sono mai state tali e, diconseguenza, il principio di non contestazione è stato utilizzato al di fuoridella previsione della norma richiamata.Numero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte d’appello aggiunge che le circostanze richiamate, cioè laperdita della traccia visiva del viottolo e la sua interruzione fin dal 1982, oltre a non essere contestate dagli appellati, dovendosi pertantoritenere provate per il principio processuale della non contestazione, sonostate confermate anche dal teste [OSCURATO:PERSONA] .Le dichiarazioni del teste sono peraltro riportate per affermare l’utilizzodello spiazzo a cavallo tra la particella 588 e la particella 280 per ilparcheggio delle autovetture che F.lli [OSCURATO:PERSONA] poneva in vendita, documentalmente provato da una fotografia del 1989.

Ma non èpossibile valutare, trattandosi di questione di merito che non può essereaffrontata da questa Corte, se le considerazioni della Corte di meritosarebbero state idonee a fondare la decisione a prescindere dalriconoscimento in fatto della situazione, erroneamente attribuito a MariaMuscarà e [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’errato utilizzo del principio dinon contestazione.La Corte di merito, inoltre, pur fondando la sua decisione sull’assuntoche il tracciato del viottolo attraverso il quale si sarebbe dovuto praticare ilpassaggio non sarebbe stato più distinguibile già dal 1982 -e a parte lacontraddizione del richiamo alla perizia espletata nell’ambito dellaprocedura esecutiva nel cui contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato ilfondo, che aveva accertato una serie di ostacoli al passaggio,presupponenti però l’esistenza di un tracciato riconoscibile-, non esaminain alcun modo la relazione, pur prodotta in atti e oggetto di discussione adopera delle parti, dell’ispettore di PS [OSCURATO:PERSONA] -in serviziopresso il nucleo di PG della Procura della Repubblica di Patti-; nellarelazione, redatta a seguito di sopralluogo nell’aprile del 1992, emerge ladescrizione del viottolo e l’accesso ad esso da corso Matteotti, ristretto maesistente.

Si tratta di un documento significativo, anche per la suaprovenienza da un pubblico ufficiale, idoneo ad incidere sulla decisione.Numero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/20263.

Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Violazione degli art.342-343 c.p.c. nel testo vigenteratione temporis -111 Cost.-118 disp. att., in relazione all’art.360 co 1 n.3e 4 c.p.c. – nullità della sentenza e del procedimento- .In via subordinata, i ricorrenti avevano insistito per la costituzionecoattiva di servitù di passaggio ex at.1051 c.c.: l’interclusione dei fondiemergerebbe chiaramente, secondo loro, dalle deposizioni testimonialiassunte, dato che sarebbe riscontrato in modo inequivoco che il passaggioda [OSCURATO:PERSONA]Acquisto era impossibile per la presenza di un muro.Il motivo è fondato.La domanda subordinata era stata riproposta dagli appellati, alla lucedell’accoglimento della principale.La Corte d’appello di Messina non ha in alcun modo motivato il rigettoanche della domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio,limitandosi ad affermare apoditticamente l’assenza di prova sulrequisito della mancanza di accessi alternativi meno gravosi .In conclusione, i motivi di ricorso proposti sono fondati per le ragioniesposte e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’appello di Messina che, in diversa composizione, deve riesaminare lcontroversia alla luce delle indicazioni che precedono e dei rilievi svolti,liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Messina che, in diversa composizione, dovràdecidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glia e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RegioneSiciliana - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], IngrassiaAntonino -in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di DiNardo Rosa-, [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di IngrassiaNannina-, [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di IngrassiaNannina-, [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 1080/2023depositata il 18/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026Maria Muscarà e [OSCURATO:PERSONA], ognuno proprietario di unappezzamento di terreno in Patti, avevano adito nel 2010 il Tribunale diPatti convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaConcetta Catanzaro -oltre alla Regione Sicilia e oltre a CarmelinaIngrassia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anchequale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede diRosa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e Maria LisaIngrassia, anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]-: gli attori avevanochiesto che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione a favoredelle loro proprietà del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraiosulla strada interpoderale che, partendo da corso Matteotti, giungeva allavia [OSCURATO:PERSONA] e che, dopo la costruzione di edifici, terminava incorrispondenza del mappale 983, o, in subordine, che fosse costituitacoattivamente la servitù di passaggio sulla strada, unico accesso possibileper le loro proprietà. A fondamento della domanda gli attori avevanolamentato che a partire dal 1992 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] avevano prima ridotto la larghezza della stradae poi l’avevano definitivamente chiusa apponendovi, nel 2009, uncancello.Si erano costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria ConcettaCatanzaro contestando radicalmente il fondamento delle domande dicontroparte ed eccependo l’intervenuta estinzione della servitù per nonuso dal 1986 al 2010.Trasferito il processo avanti al Tribunale di Messina, indicato dalGiudice inizialmente adito come territorialmente competente ex art.25c.p.c., all’esito del giudizio di primo grado era stata accolta la domanda diintervenuto acquisto del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraioper usucapione, con condanna dei convenuti costituiti a rendere fruibileNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026per il transito a piedi e con piccoli mezzi meccanici il tracciato della stradainterpoderale.La Corte d’appello di Messina aveva riformato integralmente lasentenza di primo grado, accogliendo l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edichiarando inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] per le seguenti ragioni:-risulta, anche per mancata contestazione, che su parte della stradellariportata nelle mappe catastali, [OSCURATO:PERSONA] edificò la suacostruzione nel 1982, così modificandone il tracciato e impedendo iltransito con mezzi meccanici; ciò contrasta con quanto affermato daglilarga circa 4 metri fino al 1992;-non è chiaro quale sarebbe stato il sedime della strada interessato dalpassaggio e in quale periodo detto passaggio sia stato esercitato dato che,oltre all’intervento del 1982, nel 2007 il perito nominato dal giudicedell’esecuzione nella procedura in cui la Muscarà si era aggiudicata il fondodi sua proprietà aveva accertato una serie di ostacoli all’invocatopassaggio, che di fatto era impossibile ;-i testi hanno riferito di una stradella che dall’attuale [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ma la collocazione spazio-temporale della stradella el’esercizio del necessario possesso da parte degli attori sono rimasti alquanto vaghi , risalendo i ricordi dei testi agli anni ‘60/’70; i testihanno riferito di una strada, considerata comunale, inizialmente fruita datutti, le cui dimensioni furono ristrette nel 1992 permettendo un transitosolo pedonale;-gli attori appellati non sono quindi riusciti a dimostrare con lanecessaria precisione l’esistenza e la durata del possesso ultraventennalesu un tracciato che non è individuato con certezza e che lo stessoNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026Tribunale, con il mero riferimento alle mappe catastali, ha dimostrato dinon aver ben accertato ;-l’azione subordinata di costituzione di servitù coattiva è priva diqualsiasi prova sulla mancanza di accessi alternativi meno gravosi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.I controricorrenti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Violazione degli art.115-116-132 c.p.c.-111 Cost.-118disp. att. e disposizioni connesse -art.1031-1032-1051-1063-1064-1065-1067 – 1158 – 2697, in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. La Corte di merito avrebbe erroneamente affermato, in contrasto con ilprimo Giudice, che non sarebbe stata provata la domanda di usucapione. Iricorrenti ribadiscono di aver esercitato l’accesso e il recesso dai rispettivifondi in proprietà, anche con mezzi meccanici, come riferito dai testi datempo immemorabile e comunque da oltre venti anni anche per mezzo deiloro danti causa. Oltre alla conformazione dei luoghi che renderebbeevidente la destinazione del sedime a transito e l’esercizio effettivo delpassaggio, vi sarebbero le emergenze delle prove testimoniali tutt’altroche vaghe, mentre la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] è stataingiustificatamente valorizzata sul riscontro solo apparente costituito dauna fotografia, in realtà contestata e in contrasto con altre emergenzedocumentali, quali la relazione di servizio dell’ispettore Tramontana nelproc. penale n.748 [OSCURATO:PERSONA] e dalla CTU del geom. Calavà, redatta in data8.2.2007, nel proc. di esecuzione immobiliare n.351/1991, il cuidebitore era il dante causa della ricorrente. Non sarebbe vero che nonvi sarebbe stata contestazione da parte degli attori ricorrenti in ordine alfatto che, per effetto dell’edificazione del 1982, non vi sarebbe statatraccia visiva del viottolo interpoderale interrotto dalla costruzione, comeNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026emergerebbe chiaramente dal contenuto della memoria ex art.183 n.2c.p.c. Errata e parziale sarebbe la valutazione del materiale probatorioeffettuata dalla Corte di merito, ed errata sarebbe in diritto l’affermazionesecondo cui il fatto che la stradina venisse considerata comunaleinciderebbe sull’assenza di animus: trattandosi di servitù di passaggioapparente su una stradella interpoderale, si richiede l’animus utendi iureservitutis, e cioè un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente invia di fatto al contenuto di un determinata servitù che gli attori/ricorrentihanno esercitato.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la Violazione degliart.115-116-132 c.p.c.-111 Cost.-118 disp. att. e disposizioni connesse -art.1031-1032-1051-1063-1064-1065-1067 – 1158 – 2697, in relazioneall’art.360 co 1 n.5 e 4 c.p.c. -apparente motivazione – omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti- .La Corte di merito non si sarebbe data carico di esaminare gli atti delprocedimento penale n.748/1992 [OSCURATO:PERSONA] Procura della Repubblica di Pattie della procedura esecutiva immobiliare n.35/1991 RE Tribunale di Patti,dai quali emergerebbe inequivocabilmente l’esistenza effettiva dellastradina praticabile, ancora nel 1992 e nel 2007. La motivazione sarebbeapparente anche perché non renderebbe in alcun modo chiaro quale siastato il percorso argomentativo seguito, per mancanza di indicazione deglielementi dai quali la Corte avrebbe tratto il proprio convincimento.I primi due motivi di ricorso - che si esaminano assieme perchériguardanti il modo attraverso il quale la Corte d’appello di Messina hagiustificato la sua decisione, ovvero la negazione dell’esistenza di operevisibili e permanenti obiettivamente destinate all’esercizio del passaggioper il tempo necessario ad usucapire - sono fondati per quanto di ragione.La Corte d’appello di Messina ritiene dimostrata la modifica deltracciato del viottolo interpoderale che in origine sbucava su corsoNumero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026Matteotti in Patti, ed anzi la perdita della sua traccia visiva fin dal 1982 -epoca della costruzione del fabbricato di proprietà di Maria ConcettaCatanzaro- facendo riferimento al principio di non contestazione; la Corterichiama ad ulteriore riscontro la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA],considerato attendibile, quanto all’utilizzo dello spiazzo già adibito aparcheggio degli autoveicoli della F.lli [OSCURATO:PERSONA] destinati alla rivendita fin dal1989.Ora, l’utilizzo da parte della Corte d’appello del principio di noncontestazione per ritenere riconosciuto che, già dal 1982 e cioè dall’epocain cui [OSCURATO:PERSONA] costruì, non vi era più traccia visiva delviottolo, comunque sicuramente modificato e non più praticabile, non èstato effettuato secondo il disposto dell’art.115 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attori, hanno agito perl’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulviottolo, di cui affermavano l’esistenza e la riduzione/interruzione per ilcomportamento dei convenuti lesivo del loro diritto e, dopo la costituzionein giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],hanno negato espressamente la ricostruzione dei fatti da loro proposta. Silegge infatti nella memoria ex art.183 c.p.c.: gli attori negano i fatti contenuti nelle comparse di costituzione dei convenuti, evidenziando che non è vero che la signora Catanzaro nel 1982 prolungò il muro latoovest sino alla ringhiera metallica lasciando un varco di un metro ,perché ciò avvenne solo nel 1992, e che non è vero che all’epoca dellacostruzione del fabbricato della signora Catanzaro del descritto viottolonon vi era traccia visiva .Le circostanze di fatto che la Corte d’appello ha ritenuto ammesse dairicorrenti con gli effetti di cui all’art.115 c.p.c. non sono mai state tali e, diconseguenza, il principio di non contestazione è stato utilizzato al di fuoridella previsione della norma richiamata.Numero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte d’appello aggiunge che le circostanze richiamate, cioè laperdita della traccia visiva del viottolo e la sua interruzione fin dal 1982, oltre a non essere contestate dagli appellati, dovendosi pertantoritenere provate per il principio processuale della non contestazione, sonostate confermate anche dal teste [OSCURATO:PERSONA] .Le dichiarazioni del teste sono peraltro riportate per affermare l’utilizzodello spiazzo a cavallo tra la particella 588 e la particella 280 per ilparcheggio delle autovetture che F.lli [OSCURATO:PERSONA] poneva in vendita, documentalmente provato da una fotografia del 1989. Ma non èpossibile valutare, trattandosi di questione di merito che non può essereaffrontata da questa Corte, se le considerazioni della Corte di meritosarebbero state idonee a fondare la decisione a prescindere dalriconoscimento in fatto della situazione, erroneamente attribuito a MariaMuscarà e [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’errato utilizzo del principio dinon contestazione.La Corte di merito, inoltre, pur fondando la sua decisione sull’assuntoche il tracciato del viottolo attraverso il quale si sarebbe dovuto praticare ilpassaggio non sarebbe stato più distinguibile già dal 1982 -e a parte lacontraddizione del richiamo alla perizia espletata nell’ambito dellaprocedura esecutiva nel cui contesto [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato ilfondo, che aveva accertato una serie di ostacoli al passaggio,presupponenti però l’esistenza di un tracciato riconoscibile-, non esaminain alcun modo la relazione, pur prodotta in atti e oggetto di discussione adopera delle parti, dell’ispettore di PS [OSCURATO:PERSONA] -in serviziopresso il nucleo di PG della Procura della Repubblica di Patti-; nellarelazione, redatta a seguito di sopralluogo nell’aprile del 1992, emerge ladescrizione del viottolo e l’accesso ad esso da corso Matteotti, ristretto maesistente. Si tratta di un documento significativo, anche per la suaprovenienza da un pubblico ufficiale, idoneo ad incidere sulla decisione.Numero registro generale 6528/2024Numero sezionale 758/2026Numero di raccolta generale 21747/2026Data pubblicazione 25/06/20263. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Violazione degli art.342-343 c.p.c. nel testo vigenteratione temporis -111 Cost.-118 disp. att., in relazione all’art.360 co 1 n.3e 4 c.p.c. – nullità della sentenza e del procedimento- .In via subordinata, i ricorrenti avevano insistito per la costituzionecoattiva di servitù di passaggio ex at.1051 c.c.: l’interclusione dei fondiemergerebbe chiaramente, secondo loro, dalle deposizioni testimonialiassunte, dato che sarebbe riscontrato in modo inequivoco che il passaggioda [OSCURATO:PERSONA]Acquisto era impossibile per la presenza di un muro.Il motivo è fondato.La domanda subordinata era stata riproposta dagli appellati, alla lucedell’accoglimento della principale.La Corte d’appello di Messina non ha in alcun modo motivato il rigettoanche della domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio,limitandosi ad affermare apoditticamente l’assenza di prova sulrequisito della mancanza di accessi alternativi meno gravosi .In conclusione, i motivi di ricorso proposti sono fondati per le ragioniesposte e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’appello di Messina che, in diversa composizione, deve riesaminare lcontroversia alla luce delle indicazioni che precedono e dei rilievi svolti,liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Messina che, in diversa composizione, dovràdecidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 21747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris