CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 18 gennaio 2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 1 giugno 2020, ha sostituito la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186 comma 1 e 2 lett. b) del d.lgs. 285/1992 e ss.mm ., con quella della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per la durata di 22 giorni (complessive 44 ore). 2. Considerato che il primo motivo, inerente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, avendo la Corte territoriale dato atto che l'ipotesi di non punibilità non risultava applicabile in ragione delle gravi modalità della condotta e della marcata intensità della lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, considerato che l'odierno ricorrente superava a zig zag a velocità sostenuta le auto incolonnate nel traffico di Forte dei Marmi nel giorno di ferragosto, allorquando il traffico era notevole ed erano presenti numerosi pedoni e biciclette, con serio e probabile pericolo per la incolumità pubblica (pag. 30-31 sent. impugnata). 3. Atteso che il secondo motivo, relativo all'attendibilità degli esiti dell'alcoltest, è anche esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la corte territoriale aveva già evidenziato che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, spetta all'imputato provare la ricorrenza di elementi che abbiano interferito n i regolare funzionamento dell'etilometro; inoltre, anche a considerare l'asserito onere probatorio come onere di allegazione, esso non può risolversi in una mera generica e vaga prospettazione della ricorrenza di vizi nell'accertamento, dovendo tale onere riguardare un dato concreto che possa fare ritenere la sussistenza di specifici vizi nel rilevamento della condizione di ebbrezza, circostanza da ritenersi esclusa nel caso di specie (pag. 26-29 sent. impugnata). 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso