CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2019
Cassazione n. 03833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 17102/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tem- pore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice generale del fi- glio [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,V. Palermo 43,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoFORTUNATO CACCIATORE; -controricorrente - Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 256/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 12/3/2019, la Corte d’appello di Salerno, pronunciando sugli appelli principale e incidentale, rispettivamente propostidalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e inqualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] ina), ha dichiarato impro- cedibile l’appello incidentale proposto dalla Iannone e ha accolto, per quantodi ragione, l’appello principale avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA]- ring s.r.l., rideterminando (in diminuzione) l’importo della condanna pronunciata a carico della società conduttrice per il pagamento di quantoda quest’ultima dovuto alla controparte a titolo di canoni non corrisposti in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quellodi abitazione concluso tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., in qualitàdi conduttrice, e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dilocatori; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della de- cisionedel primo giudice nella parte in cui ha ritenuto inadempiente la [OSCURATO:SOCIETA]. nel pagamento dei canoni di locazione dovuti, essendorimasta del tutto priva di dimostrazione, tanto la compensa- bilitàdell’importo relativo ai canoni non corrisposti con le spese s oste- nute dalla società conduttrice per l’esecuzione di lavori di manuten- zionestraordinaria dell’immobile locato, quanto la concreta sussistenza dellaresponsabilità e dei danni asseritamente subiti dalla società con- duttricea seguito della caduta di uno d egli alberi del giardino accesso- rioall’immobile locato; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri PaolaIannone, in proprio e in qualità di rappresentante di Fra nce- scoFarina, resiste con controricorso; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni , mentre le parti hannodepositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applic azione degli artt. 658 c.p.c. e degli artt.1587, 1575, 1362 - 1371, 1375, 1241, 1242 e 1252 c.c., nonché peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rile vare la circostanza del carattere straordinario ed eccezionale dell’interventoeseguito sull’immobile locato dalla società conduttrice, taleda giustificare l’imposizione dei relativi oneri a carico dei locatori, inconformità a quanto previsto dall’art. 9 del contratto concluso tra le parti,nella specie erroneamente interpretato dai giudici di appello; sottoaltro profilo, la corte territoriale si sarebbe resa responsabile diun’errata valutazione degli elementi istruttori complessivamente ac- quisiti,tanto con riguardo all’accertamento del preteso inadempimento della conduttrice, quanto in relazione all’avvenuta conclusione tra le partidi un accordo di compensazione delle somme relative a tali spese conil canone di locazione relativo all’anno 2013; con i l secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1587, 1453, 1454e 1375 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (inrelazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per aver e la corte territoriale ritenutol’inadempimento contestato a carico della società conduttrice Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri digravità tale da giustificare la pronunciata risoluzione per inadempi- mentodel contratto di locazione in esame, atteso il complessivo anda- mento del rapporto co ntrattuale de quo e il corretto comportamento esecutivodella parte conduttrice; conil terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 664 c.p.c., nonché per omesso esame di fattidecisivi controversi (in relazio ne all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente omesso di detrarre, dagli im- portidovuti dalla società ricorrente, anche il 50% dell’imposta di regi- strorelativa agli anni 2015, 2016 e 2017 (dopo aver già correttamente detrattotali importi in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014), atteso chel’avvenuto pagamento di tale imposta, da parte della conduttrice (rimborsabileal 50% dai locatori), doveva ritenersi riscontrata dall’in- dicedei documenti allegati al fascicolo di part e appellante; conil quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), pe r avere la corte territoriale erronea- mentedisatteso la domanda di risarcimento dei danni derivati, a carico della società conduttrice, dalla caduta di alcuni alberi nel giardino dell’immobilelocato, in contrasto con quanto reso evidente dalla com- plessivavalutazione degli elementi di prova analiticamente richiamati inricorso; tuttie quattro i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; osservail Collegio come, attraverso ciascuna delle censure indicate (sottoentrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la società Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorrentesi sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legitti- mitàa procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova ac- quisiti nel corso del processo, in contrast o con i limiti del giudizio di cassazionee con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo)sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risultaaver prospe ttato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errataricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specieastratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricor- rente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di fatti in sé incontroversi, insistendopropriamente la stessa nell a prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernasocietà ricorrente deve piuttosto indi viduarsi nella negata congruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del conte- nutorappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui- siti,dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti , con particolareriguardo: 1) alla qualificabilità, come straordinario ed ecce- zionale,dell’intervento eseguito sull’immobile locato a spese della so- cietàconduttrice (tale, pertanto, da rientrare nelle previsioni dell’art. 9 delcontratto, secondo cui gli oner i relativi a tali interventi sarebbero Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovutiricadere a carico dei locatori) ; 2) a lla volontà contrattuale con- sacratadalle parti (con particolare riferimento a l ridetto art. 9 del con- trattodi locazione relativo alla ripartizione delle spese) ; 3) alla va luta- zionedella concreta gravità dell’inadempimento della società condu t- trice;4) all’effettiva sussistenza dell’illecito dedotto e dei danni subiti dallasocietà ricorrente ; con particolare riferimento all e censur e concernenti l’interpreta- zionedella volo ntà contrattuale delle parti , varrà considerare come se- condoil consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente ri- servataal giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità uni- camentenei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero neicasi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e pergli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la viola zione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del co ntenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso d i specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, dei canon i legali di ermeneutica contrat- tuale, orientando l’argomentazione critica rivolta nei c onfronti dell’in- terpretazionefatta propria dalla corte territoriale, non già attraverso la Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prospettazione di un’obiettiva e concreta contrarietà dell’interpreta- zioneadottata dal giudice a quo a i ri detti canon i , bensì attraverso l’in- dicazionedegli aspett i della ritenuta non condivisibilità della lettura in- terpretativacriticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità allarinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno risp etto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, sì da sfuggireintegralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente inquesta sede di legittimità; l’interoapparato critico argomentato dalla società ricorrente, per- tanto,si risolve, con evidenza , in una (tipica) censura rivolta nei con- frontidi una pretesa erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessitàmediata dalla contestata valutazione delle risultanze proba- toriedi causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impu- gnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili,non essendo consentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente ri levante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decis ivi con- troversitra le parti; atale ultimo riguardo, infatti, è appena il caso di sottolineare come ilvizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nella specie neppure invocabile, aisensi dell’art. 348 - ter c.p.c. , in presenza di una sentenza d’appello diconferma della decisione di primo grado) possa ritenersi denuncia- bile per cassazione unicamente là dove attenga all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previ sioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque pre so in considerazione dal giu- dice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01); pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio,già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- marela corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri doglianze della società ricorrente devono ritenersi inammissibili, sic- come dirette a censurare, non già l’ l’eventuale ricorso di omissioni rilevantiai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con ri- guardoall'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risultaaver elab orato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di undiscorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridicaunicamente rilevanti in questa sede; parimenti inammissibile deve ritenersi la censura avanzata dalla societàricorrente con il terzo motivo d’impugnazione, nella parte in cui fariferimento alla deduzione dell’avvenuta commissione, da parte del giudiced’appello, di un mero errore materiale (nella sp ecie determi- nato dal mancato esame dei documenti esistenti nelle produzioni di parte); alriguardo, pur volendo seguire una simile prospettazione (peraltro darespingere, essendosi comunque fatto questione della valutazione dielementi di prova documentale il cui omesso esame non può dedursi inquesta sede , ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c .), si tratterebbe in ogni casodella deduzione di un mero errore revocatorio, come tale non de- ducibile con l’odierno ricorso per cassazione (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15672del 27/07/2005, Rv. 583395 – 01, e successive conformi) ; sullabase di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso,con la conseguente condanna della società ricorrente al rim- borso,in favore dei controricorrenti, delle spese del giu dizio di legitti- mità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; Adunanzadel 11 gennaio 2023 - R.G. n. 17102/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del l’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legitti- mità,liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e