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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16006/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vallo della Lucania, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal locale giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 23 marzo 2012; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato antecedentemente alla sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché non tiene conto del fatto che, per effetto della sospensione del corso della prescrizione per giorni 362 (segnatamente: dal 17 ottobre 2012 all'8 maggio 2013, per concorde richiesta di rinvio avanzata dalle parti per tentativo di conciliazione; dall'il novembre 2015 al 2 dicembre 2015, per impedimento del difensore; dal 2 dicembre 2015 al 2 marzo 2016, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dall'UCP; dal 17 settembre 2019 al 10 dicembre 2019), il termine massimo di prescrizione è venuto a spirare il 19 settembre 2020, quindi successivamente all'adozione della pronuncia di appello (7 luglio 2020); - l'eccezione di inutilizzabilità di atti di sommarie informazioni, assunte nella fase delle indagini preliminari, acquisite al fascicolo del dibattimento, sollevata con il secondo motivo, è manifestamente infondata, posto che è pacifico il principio di diritto secondo il quale, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Rv. 281088; Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010, Rv. 247120); - che le doglianze di cui al terzo motivo, dedotte anche sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 582 cod. pen. e 530 e 533 cod. proc. pen. - in riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa -, in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

Così decisQ il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] r maglia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vallo della Lucania, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal locale giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 23 marzo 2012; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato antecedentemente alla sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché non tiene conto del fatto che, per effetto della sospensione del corso della prescrizione per giorni 362 (segnatamente: dal 17 ottobre 2012 all'8 maggio 2013, per concorde richiesta di rinvio avanzata dalle parti per tentativo di conciliazione; dall'il novembre 2015 al 2 dicembre 2015, per impedimento del difensore; dal 2 dicembre 2015 al 2 marzo 2016, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze indetta dall'UCP; dal 17 settembre 2019 al 10 dicembre 2019), il termine massimo di prescrizione è venuto a spirare il 19 settembre 2020, quindi successivamente all'adozione della pronuncia di appello (7 luglio 2020); - l'eccezione di inutilizzabilità di atti di sommarie informazioni, assunte nella fase delle indagini preliminari, acquisite al fascicolo del dibattimento, sollevata con il secondo motivo, è manifestamente infondata, posto che è pacifico il principio di diritto secondo il quale, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Rv. 281088; Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010, Rv. 247120); - che le doglianze di cui al terzo motivo, dedotte anche sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 582 cod. pen. e 530 e 533 cod. proc. pen. - in riferimento alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa -, in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Così decisQ il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] r maglia
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