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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19986/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 gennaio 2022 visti gli 'atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello Bologna ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritto e segnatamente per avere trasportato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e separatamente giudicato, circa trenta chilogrammi lordi di marijuana con principio attivo pari a 2405 grammi, corrispondente a 96224 dosi medie.

2. Interpone ricorso il difensore dell'imputato e propone due diversi motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, conclusione raggiunta valorizzando il contenuto della consulenza disposta dal Pubblico ministero nel corso delle indagini senza dare il dovuto riscontro alle critiche,: veicolate con l'appello, in ordine alla metodologia utilizzata (procedendo al campionamento di porzioni non rappresentative — solo 42 grammi su 30 kg complessivi- dell'intera sostanza sequestrata, considerata la rilevante e ontologica variabilità dello stupefacente trasportato dal ricorrente), tale da non consentire alcuna certezza né in termini di attendibilità né in termini di giudizio probabilistico rispetto al principio attivo riscontrato.

Il tutto senza peraltro considerare che per il concorrente 41cini, la stessa Corte di appello, in altra composizione, aveva escluso l'aggravante in questione.

2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta il vizio di motivazione, nelle sue tre declinazioni, in relazione alla negata prevalenza delle generiche rispetto alla aggravante riconosciuta, conclusione raggiunta senza considerare l'atteggiamento processuale dell'imputato, la secondarietà del ruolo svolto nell'occasione.

Il tutto all'esito:di una motivazione peraltro contrastante con le risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.

2. La droga trasportata dal ricorrente era suddivisa in trenta buste, ciascuna da 1 chilogrammo, ognuno delle quali riportava una etichetta che rassegnava la tipologia di sostanza ivi contenuta.

In sede di indagini il consulente del pubblico ministero ebbe a dividere le trenta buste di marijuana in 14 diversi gruppi, distinguendo ogni gruppo in funzione dell'etichetta riportata su ogni sacco e prelevando tre grammi di sostanza da ognuno dei quattordici gruppi, secondo un protocollo metodologico che in sé non merita censure.

3. Ciò premesso, va anche rilevato che la difesa, neppure in sede di appello, ha mai precisato perché tale campionatura doveva ritenersi inadeguata e non rappres'entativa dell'intero, trascurando anche di segnalare in che termini lo sarebbe stata.

I relativi rilievi, piuttosto, in termini aprioristici e solo suggestivi, lamentano l'inadeguatezza del protocollo osservato facendo unicamente leva al rapporto tra la sostanza prelevata e la complessiva quantità della sostanza sequestrata, considerata nel suo peso lordo, aspetto in sé non determinante.

Non vengono offerti, in particolare, concreti elementi per sostenere che effettivamente la sostanza contenuta nei singoli sacchi non corrispondeva a quella descritta nelle rispettive etichette e che tra i reperti prelevati e il resto della sostanza detenuta nelle varie buste vi fosse un'incidenza di variabilità tale da influenzare l'attendibilità del campione.

Di contro, prima di chiedere e ottenere il rito abbreviato, la difesa avrebbe potuto avviare approfondimenti tecnici più incisivi, destinati a dare contenuto e corpo ai rilievi prospettati, altrimenti destinati a risolversi in critiche meramente esplorative che non mettono adeguatamente in crisi il portato inferenziale delle conclusioni tecniche, esposte nell'elaborato predisposto dal consulente del pubblico ministero, fatte proprie dai giudici del merito.

Né, infine, rileva l'esclusione della medesima aggravante per il concorrente.

E ciò sia non solo perché il dato non risulta prospettato innanzi alla Corte del merito;: ma anche e soprattutto perché non risulta neppure documentata la ragione in forza della quale la stessa è stata esclusa (è stato allegato il solo dispositivo).

3. La valutazione resa nel confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze è immune da censure prospettabili in questa sede.

Coerentemente la Corte del merito ha escluso una valutazione di segno diverso da quella già resa dal primo giudice facendo leva sulla scelta del ricorrente di non collaborare con gli inquirenti disvelando elementi utili a meglio contestualizzare il circuito criminale all'interno del quale è maturata la relativa condotta illecita.

Considerazione, questa, priva di vizi logici, che copre gli oneri argomentativi gravanti sul punto sul giudice del merito e assorbe le valutazioni di segno contrario prospettate dall'appello e ribadite dal ricorso, peraltro manifestamente inconferenti nella parte in cui si evidenzia che il silenzio serbato era motivato non da una ignoranza dei fatti taciuti ma dalla paura del ricorrente per la propria incolumità, peraltro solo affermata e comunque all'evidenza inconducente al fine del diverso giudizio rivendicato. reiezione consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 gennaio 2022 visti gli 'atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello Bologna ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 allo stesso ascritto e segnatamente per avere trasportato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e separatamente giudicato, circa trenta chilogrammi lordi di marijuana con principio attivo pari a 2405 grammi, corrispondente a 96224 dosi medie. 2. Interpone ricorso il difensore dell'imputato e propone due diversi motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, conclusione raggiunta valorizzando il contenuto della consulenza disposta dal Pubblico ministero nel corso delle indagini senza dare il dovuto riscontro alle critiche,: veicolate con l'appello, in ordine alla metodologia utilizzata (procedendo al campionamento di porzioni non rappresentative — solo 42 grammi su 30 kg complessivi- dell'intera sostanza sequestrata, considerata la rilevante e ontologica variabilità dello stupefacente trasportato dal ricorrente), tale da non consentire alcuna certezza né in termini di attendibilità né in termini di giudizio probabilistico rispetto al principio attivo riscontrato. Il tutto senza peraltro considerare che per il concorrente 41cini, la stessa Corte di appello, in altra composizione, aveva escluso l'aggravante in questione. 2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta il vizio di motivazione, nelle sue tre declinazioni, in relazione alla negata prevalenza delle generiche rispetto alla aggravante riconosciuta, conclusione raggiunta senza considerare l'atteggiamento processuale dell'imputato, la secondarietà del ruolo svolto nell'occasione. Il tutto all'esito:di una motivazione peraltro contrastante con le risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito. 2. La droga trasportata dal ricorrente era suddivisa in trenta buste, ciascuna da 1 chilogrammo, ognuno delle quali riportava una etichetta che rassegnava la tipologia di sostanza ivi contenuta. In sede di indagini il consulente del pubblico ministero ebbe a dividere le trenta buste di marijuana in 14 diversi gruppi, distinguendo ogni gruppo in funzione dell'etichetta riportata su ogni sacco e prelevando tre grammi di sostanza da ognuno dei quattordici gruppi, secondo un protocollo metodologico che in sé non merita censure. 3. Ciò premesso, va anche rilevato che la difesa, neppure in sede di appello, ha mai precisato perché tale campionatura doveva ritenersi inadeguata e non rappres'entativa dell'intero, trascurando anche di segnalare in che termini lo sarebbe stata. I relativi rilievi, piuttosto, in termini aprioristici e solo suggestivi, lamentano l'inadeguatezza del protocollo osservato facendo unicamente leva al rapporto tra la sostanza prelevata e la complessiva quantità della sostanza sequestrata, considerata nel suo peso lordo, aspetto in sé non determinante. Non vengono offerti, in particolare, concreti elementi per sostenere che effettivamente la sostanza contenuta nei singoli sacchi non corrispondeva a quella descritta nelle rispettive etichette e che tra i reperti prelevati e il resto della sostanza detenuta nelle varie buste vi fosse un'incidenza di variabilità tale da influenzare l'attendibilità del campione. Di contro, prima di chiedere e ottenere il rito abbreviato, la difesa avrebbe potuto avviare approfondimenti tecnici più incisivi, destinati a dare contenuto e corpo ai rilievi prospettati, altrimenti destinati a risolversi in critiche meramente esplorative che non mettono adeguatamente in crisi il portato inferenziale delle conclusioni tecniche, esposte nell'elaborato predisposto dal consulente del pubblico ministero, fatte proprie dai giudici del merito. Né, infine, rileva l'esclusione della medesima aggravante per il concorrente. E ciò sia non solo perché il dato non risulta prospettato innanzi alla Corte del merito;: ma anche e soprattutto perché non risulta neppure documentata la ragione in forza della quale la stessa è stata esclusa (è stato allegato il solo dispositivo). 3. La valutazione resa nel confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze è immune da censure prospettabili in questa sede. Coerentemente la Corte del merito ha escluso una valutazione di segno diverso da quella già resa dal primo giudice facendo leva sulla scelta del ricorrente di non collaborare con gli inquirenti disvelando elementi utili a meglio contestualizzare il circuito criminale all'interno del quale è maturata la relativa condotta illecita. Considerazione, questa, priva di vizi logici, che copre gli oneri argomentativi gravanti sul punto sul giudice del merito e assorbe le valutazioni di segno contrario prospettate dall'appello e ribadite dal ricorso, peraltro manifestamente inconferenti nella parte in cui si evidenzia che il silenzio serbato era motivato non da una ignoranza dei fatti taciuti ma dalla paura del ricorrente per la propria incolumità, peraltro solo affermata e comunque all'evidenza inconducente al fine del diverso giudizio rivendicato. reiezione consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri
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