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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32606/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto al primo motivo, proposto per vizi di motivazione, esso appare rivalutativo del merito della vicenda, oltre che assertivo quanto alla assenza di sigilli violati, e non supera una adeguata motivazione che sul presupposto della avvenuta apposizione di sigilli nel locale ove veniva rinvenuto l'imputato, già autore di precedenti accessi, ha adeguatamente illustrato il contesto d'azione, connotato da una zona destinata a traffici di droga, dallo scambio, tra gli occupanti, delle chiavi di accesso, dalla circostanza per cui era in corso una sorta di riunione operativa: circostanze tutte logicamente indicative di una consapevole violazione dei sigilli.

Quanto al secondo motivo relativo alla mancata applicazione di pena sostitutiva, come richiesta in note conclusive depositate prima dell'udienza camerale, è inammissibile sia in assenza della allegazione delle richiamate note la cui illustrazione contenutistica non può quindi essere verificata da questa Corte, sia a fronte della congrua motivazione, che esclude la pena sostitutiva pecuniaria in assenza di fonti di reddito e alla luce della ritenuta e spiegata inadeguatezza della stessa rispetto al fatto commesso.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1984 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al primo motivo, proposto per vizi di motivazione, esso appare rivalutativo del merito della vicenda, oltre che assertivo quanto alla assenza di sigilli violati, e non supera una adeguata motivazione che sul presupposto della avvenuta apposizione di sigilli nel locale ove veniva rinvenuto l'imputato, già autore di precedenti accessi, ha adeguatamente illustrato il contesto d'azione, connotato da una zona destinata a traffici di droga, dallo scambio, tra gli occupanti, delle chiavi di accesso, dalla circostanza per cui era in corso una sorta di riunione operativa: circostanze tutte logicamente indicative di una consapevole violazione dei sigilli. Quanto al secondo motivo relativo alla mancata applicazione di pena sostitutiva, come richiesta in note conclusive depositate prima dell'udienza camerale, è inammissibile sia in assenza della allegazione delle richiamate note la cui illustrazione contenutistica non può quindi essere verificata da questa Corte, sia a fronte della congrua motivazione, che esclude la pena sostitutiva pecuniaria in assenza di fonti di reddito e alla luce della ritenuta e spiegata inadeguatezza della stessa rispetto al fatto commesso. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32606/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris