Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06107/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15268201 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. .13756881002, in persona del Presidente pro , tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 2786/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15268 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- 15268/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di intimazione, di cui a una serie di cartelle esattoriali di natura tributaria e non tributaria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per le cartelle recanti crediti di natura non tributaria; accolto l'appello in relazione a due cartelle per le quali era stata dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento; rigettato l'appello quanto a una cartella per la quale non risultavano depositate le ricevute delle raccomandate di notifica. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.4. c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs n. 546/1992 e artt. 132, 156 e art. 111 Cost, per motivazione apparente.

2. Il motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce, in relazione all'art. 360, n.4. c.p.c., la violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR immotivatamente ritenuto generici i motivi di appello. 2.1.Nella stringata motivazione che ha accolto l'appello dell'Ufficio, in relazione alla prova della notifica degli accertamenti, che ha reso definitive le cartelle ad essi riferibili, si riportano gli estremi delle singole cartelle, con una sintetica e apparente giustificazione della dichiarazione di inammissibilità, riferita a cartelle relative a crediti non tributari.

Viene dichiarata la cessata materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a C. 1000,00 come tali automaticamente annullate; si rigetta l'appello limitatamente a una cartella, per difetto di notifica, non risultando depositate le ricevute delle raccomandate di notifica.

Tuttavia tra le cartelle indicate nella motivazione e quelle elencate nel dispositivo non vi è piena corrispondenza: in particolare nella motivazione, con riferimento a 11 cartelle, si rigetta l'appello per genericità dei motivi, ma nel dispositivo manca una corrispondenza sia al numero delle indicate cartelle sia alla ragione del rigetto dell'appello in relazione ad esse; ancora nella parte motiva si dichiara inammissibile l'appello quanto a tre cartelle esattoriali portanti crediti non tributari ma poi, nel dispositivo, per una delle indicate cartelle viene accolto l'appello.

Ricorre pertanto un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, non congruenti nella indicazione degli atti tributari e dell'accoglimento, del rigetto e della inammissibilità degli stessi.

Né tale contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, che non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 5939 del 12/03/2018; Sez. un. 15763/2011).

Il ricorso va conclusivamente accolto con riferimento al primo motivo; dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso/ dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Roma, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15268201 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. .13756881002, in persona del Presidente pro , tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 2786/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15268 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- 15268/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di intimazione, di cui a una serie di cartelle esattoriali di natura tributaria e non tributaria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per le cartelle recanti crediti di natura non tributaria; accolto l'appello in relazione a due cartelle per le quali era stata dimostrata la notifica dell'avviso di accertamento; rigettato l'appello quanto a una cartella per la quale non risultavano depositate le ricevute delle raccomandate di notifica. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.4. c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs n. 546/1992 e artt. 132, 156 e art. 111 Cost, per motivazione apparente. 2. Il motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo, col quale si deduce, in relazione all'art. 360, n.4. c.p.c., la violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR immotivatamente ritenuto generici i motivi di appello. 2.1.Nella stringata motivazione che ha accolto l'appello dell'Ufficio, in relazione alla prova della notifica degli accertamenti, che ha reso definitive le cartelle ad essi riferibili, si riportano gli estremi delle singole cartelle, con una sintetica e apparente giustificazione della dichiarazione di inammissibilità, riferita a cartelle relative a crediti non tributari. Viene dichiarata la cessata materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a C. 1000,00 come tali automaticamente annullate; si rigetta l'appello limitatamente a una cartella, per difetto di notifica, non risultando depositate le ricevute delle raccomandate di notifica. Tuttavia tra le cartelle indicate nella motivazione e quelle elencate nel dispositivo non vi è piena corrispondenza: in particolare nella motivazione, con riferimento a 11 cartelle, si rigetta l'appello per genericità dei motivi, ma nel dispositivo manca una corrispondenza sia al numero delle indicate cartelle sia alla ragione del rigetto dell'appello in relazione ad esse; ancora nella parte motiva si dichiara inammissibile l'appello quanto a tre cartelle esattoriali portanti crediti non tributari ma poi, nel dispositivo, per una delle indicate cartelle viene accolto l'appello. Ricorre pertanto un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo, non congruenti nella indicazione degli atti tributari e dell'accoglimento, del rigetto e della inammissibilità degli stessi. Né tale contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, che non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 5939 del 12/03/2018; Sez. un. 15763/2011). Il ricorso va conclusivamente accolto con riferimento al primo motivo; dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso/ dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Roma, 2
Sentenza Cassazione n. 06107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris