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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13066/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sw de di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a pnbporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legitt mità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusior e per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risu tanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.274,i9 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n :!5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e iversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e nn1 zio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territolale ha confermato l'entità della pena irrogata dal primo giudice e mantenuta nel

11. inimo edittale, ritenendola congrua ed adeguata al fatto, denegando l'applicaziolv delle circostanze attenuanti generiche per assenza di motivi positivi a tal fine.

Va ricordato che quando la pena venga irrogata in misura prossima al winimo edittale l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elemenb di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 255464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536) e che costituisce principio consolidati) che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bi; c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più ilonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Gi ,nlice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere itenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr e i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sw de di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a pnbporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legitt mità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusior e per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risu tanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.274,i9 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n :!5255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e iversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e nn1 zio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territolale ha confermato l'entità della pena irrogata dal primo giudice e mantenuta nel 11. inimo edittale, ritenendola congrua ed adeguata al fatto, denegando l'applicaziolv delle circostanze attenuanti generiche per assenza di motivi positivi a tal fine. Va ricordato che quando la pena venga irrogata in misura prossima al winimo edittale l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elemenb di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 255464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536) e che costituisce principio consolidati) che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bi; c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più ilonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Gi ,nlice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere itenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr e i
Sentenza Cassazione n. 13066/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris