CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13192/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VC), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in forza di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 28 maggio 2020 n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 7 febbraio 2020 n. 192/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 5 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il 7 febbraio 2020 n. 192/04/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di quattro avvisi di accertamento per l'IMU relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 con riguardo alla proprietà di terreni e fabbricati, ha rigettato l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VC) nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli il 13 febbraio 2019 n. 28/02/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'esenzione da IMU dipendeva dalla percezione esclusiva o prevalente del reddito dall'attività agricola, che il contribuente - in qualità di "coadiuvante" in pensione di coltivatore diretto (nella persona del fratello [OSCURATO:PERSONA]) - non aveva provato in alcun modo. Il ricorso è affidato a tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VC) si è costituito con controricorso. In prossimità dell'adunanza camerale, la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia, al contempo, violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché motivazione contraddittoria circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'esenzione spettasse in dipendenza della percezione esclusiva o prevalente del reddito dall'attività agricola, là dove sarebbe sufficiente a tal fine la mera iscrizione alla previdenza agricola in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, non rilevando la percezione di altri redditi. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 58, comma 2, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la disciplina in materia di ICI troverebbe applicazione anche in materia di IMU, con la conseguenza che la percezione di pensione sarebbe ostativa alla fruizione dell'esenzione da Ilv1U, là dove, invece, la sola iscrizione alla previdenza agricola in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale sarebbe sufficiente a tale scopo. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 117 Cost:, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuto dal giudice 3 di appello che la prassi ministeriale sarebbe priva di valore rispetto all'interpretazione fornita dall'ente impositore con riguardo al regime dell'esenzione da IMU per i terreni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La controversia si incentra sulla spettanza dell'esenzione da IMU per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 a favore del "coadiuvante" di coltivatore diretto, che sia proprietario o possessore di terreni agricoli, anche dopo il suo pensionamento. 2. In corso di causa, si deve registrare la sopravvenienza dell'art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 agosto 2020 n. 104 (sotto la rubrica "Interpretazione autentica in materia di IMU"), il quale ha stabilito che: «1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018. 2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. 3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola». 3. Stante la evidente rilevanza dello ius superveniens rispetto al caso controverso (anche in considerazione della retroattività derivante dall'ascritta natura di "interpretazione autentica" delle citate disposizioni), questa Corte valuta l'opportunità, come è stato già fatto da altri collegi in precedenti occasioni (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2022, n. 9426; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n. 26291), in assenza di puntuali precedenti di legittimità e di inequivoca evidenza decisoria, di rimettere la questione alla pubblica udienza della Sezione Tributaria (anche con riguardo ai procedimenti iscritti ai nn. 1562/2020 R.G. e 25073/2020 R.G.) e di mandare alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza di questa Sezione (anche con riguardo ai procedimenti iscritti ai nn. 1562/2020 R.G. e 25073/2020 R.G.) e manda alla Cancelleria p