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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25848/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Verbania condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000,00 euro di multa.

Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, relativa alla configurazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter T.U. imm., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi eseguiti nell'immediatezza dei fatti risultava univocamente orientato nei confronti dell'imputato, che non forniva alcuna adeguata giustificava sulle ragioni perché si trovava nel territorio italiano, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione emesso il 30 giugno 2022.

Ritenuto che non assume rilievo la richiesta di asilo, nelle more, presentata, atteso che il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter T.U. imm. non è escluso «dall'avere lo straniero, successivamente alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulato istanza di riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, un permesso di soggiorno provvisorio sino all'esito del procedimento, atteso che il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecita permanenza» (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Verbania condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000,00 euro di multa. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, relativa alla configurazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter T.U. imm., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari, nel rispetto delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi eseguiti nell'immediatezza dei fatti risultava univocamente orientato nei confronti dell'imputato, che non forniva alcuna adeguata giustificava sulle ragioni perché si trovava nel territorio italiano, pur essendo destinatario di un provvedimento di espulsione emesso il 30 giugno 2022. Ritenuto che non assume rilievo la richiesta di asilo, nelle more, presentata, atteso che il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter T.U. imm. non è escluso «dall'avere lo straniero, successivamente alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulato istanza di riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, un permesso di soggiorno provvisorio sino all'esito del procedimento, atteso che il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecita permanenza» (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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