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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21979/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del giudice di prime cure e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto tentato aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o contraffatte.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un solo motivo di ricorso in cui contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 624 bis c.p. per carenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

La difesa ritiene che il fatto, per come risultante dagli atti di causa, potrebbe al più integrare il diverso reato di cui all'art. 614 c.p..

Il ricorso è inammissibile.

Il complesso motivo di ricorso non è ammesso in questa sede perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La Corte territoriale, con adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che il quadro probatorio confermasse la penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, considerando che il medesimo era penetrato, mediante effrazione, nella pertinenza dell'immobile con il chiaro intento di sottrarre i beni ivi custoditi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (3 DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del giudice di prime cure e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto tentato aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o contraffatte. Avverso la sentenza ricorre l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un solo motivo di ricorso in cui contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 624 bis c.p. per carenza degli elementi costitutivi del reato contestato. La difesa ritiene che il fatto, per come risultante dagli atti di causa, potrebbe al più integrare il diverso reato di cui all'art. 614 c.p.. Il ricorso è inammissibile. Il complesso motivo di ricorso non è ammesso in questa sede perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte territoriale, con adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che il quadro probatorio confermasse la penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, considerando che il medesimo era penetrato, mediante effrazione, nella pertinenza dell'immobile con il chiaro intento di sottrarre i beni ivi custoditi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (3 DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 21979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris