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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 19949/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20097 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliat a ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6779/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 20097/2020 Cron.

Rep.

C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e, assumendo di non aver percepito alcuna remunerazione per i periodi –rispettivamente dall’anno accademico 1985-1986 all’anno accademico 1987-1988 e dall’anno accademico 1987-1988 all’anno accademico 1989-1990 – nei quali avevano regolarmente frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, chiesero che fosse riconosciuto il loro diritto ad un’adeguata remunerazione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e che la parte convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 11.200 per ciascuno degli anni di corso.

Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda rilevando che la specializzazione suindicata non rientrava nell’elenco di quelle previste dalle direttive dell’Unione europea e condannò il solo dott. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata da entrambi i medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2019, ha accolto solo in parte l’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] in punto di spese – che ha compensato in relazione al giudizio di primo grado –mentre ha, quanto al resto, confermato la decisione del Tribunale, compensando anche le ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che gli appellanti avevano contestato innanzitutto il fatto che il Tribunale avesse negato d’ufficio il loro diritto all’equa remunerazione sul presupposto che la specializzazione conseguita non era compresa negli elenchi di riconoscimento delle rispettive scuole.

A questo proposito, il giudice d’appello ha affermato che la verifica della ricomprensione della specializzazione negli elenchi doveva essere compiuta anche d’ufficio e che la sentenza del Tribunale meritava piena conferma, perché la specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare non era ricompresa negli elenchi e tale elemento era un fatto costitutivo della pretesaalla remunerazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a quattro motivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizio totale di motivazione.

Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe motivata solo con un rinvio acritico e non motivato alla decisione di primo grado, come risulterebbe dal fatto che in appello essi avevano specificamente contestato la sentenza del Tribunale rilevando che la specializzazione conseguita rientrava, in base all’art. 7 della direttiva 75/362/CEE e all’art. 7, par. 2, della direttiva 93/16/CEE, tra quelle riconosciute da due o più Stati membri.

A tale conclusione la Corte d’appello sarebbe dovuta pervenire considerando che vi è sostanziale identità tra la specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare e le due, in tutto analoghe, previste sia in Francia che nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del nord.

A questa parità si affiancava, secondo i ricorrenti, la produzione della documentazione attestante il positivo superamento della specializzazione; e la sentenza impugnata, non considerando tali argomentazioni, si sarebbe limitata ad una mera attività di richiamo della motivazione resa dal Tribunale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per omesso esame di circostanze decisive per il giudizio.

Sostengono i ricorrenti, in linea con le censure del primo motivo, che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione né la documentazione attestante il superamento della specializzazione né la sostanziale equiparazione con quelle riconosciute in Francia e nel [OSCURATO:PERSONA].

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 101, secondo comma, 112, 116, 167, 183, commi quarto e sesto, 324 e 345 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata violato il regime delle preclusioni.

I ricorrenti rilevano che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non aveva tempestivamente eccepito in primo grado la mancata ricomprensione della specializzazione tra quelle previste dall’elenco o riconosciute da due o più Paesi dell’Unione europea.

E poiché tale eccezione dovrebbe essere ritenuta un’eccezione in senso stretto, in quanto destinata a porre non soltanto una quaestio iuris, ma anche una quaestio facti , la questione non poteva essere esaminata d’ufficio dal Tribunale e nemmeno dalla Corte d’appello.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, i ricorrenti ribadiscono la non rilevabilità d’ufficio della suindicata eccezione, contestando il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio si era limitata soltanto, del tutto genericamente, a sostenere che la specializzazione in esame non fosse prevista dalle direttive europee.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, nonché del d.lgs. n. 257 del 1991.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare la domanda da loro proposta, senza considerare la sostanziale equivalenza tra la specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare e quelle, riconosciute in molti Paesi dell’Unione europea, in cardiologie et medecine des affections cardio-vasculaires ovvero in cardiovascolar diseases , entrambe previste espressamente dall’art. 7 della citata direttiva 75/362/CEE.

Quindi, anche ammettendo che la questione della ricomprensione fosse rilevabile d’ufficio, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l’indicata equipollenza, con conseguente fondatezza della domanda proposta dai medici ricorrenti.

5. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i motivi di ricorso cominciando dal terzo, che pone una questione processuale di carattere preliminare.

I ricorrenti sostengono, come si è visto, che la mancata ricomprensione della specializzazione negli elenchi non poteva essere accertata d’ufficio dal giudice di primo grado, in mancanza di una tempestiva eccezione di controparte.

5.1. Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa.

L’eccezione non è preclusa in appello dal divieto di cui all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., fatti salvi gli effetti dell’eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi; in tal senso v., tra le altre, le ordinanze 29 novembre 2021, n. 37251, 25 agosto 2022, n. 25363, 26 agosto 2022, n. 25414, e 16 novembre 2022, n. 33735).

Ciò significa che l’esistenza di tale requisito deve essere sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittoriosul punto (così l’ordinanza n. 25414 del 2022).

La non contestazione, poi, va intesa nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna; e cioè che «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori» (così l’ordinanza 15 novembre 2022, n. 33634).

5.2. Alla luce di questi principi, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, il motivo in esame è privo di fondamento.

I ricorrenti, infatti, nell’illustrazione della censura si limitano ad affermare (v. pp. 11-14 del ricorso) di aver dimostrato fin dal primo grado, con la «puntuale allegazione del diploma di specializzazione sin dall’atto di citazione», il fondamento della loro pretesa; e aggiungono che l’Avvocatura dello Stato non aveva formulato alcuna eccezione nel giudizio di primo grado, di talché la contestazione avrebbe dovuto ritenersi preclusa.

Ma così non è.

In presenza, infatti, di una specializzazione non compresa nell’elenco delle direttive comunitarie in materia, i ricorrenti avrebbero dovuto almeno dedurre, a sostegno della loro domanda, le ragioni dell’equipollenza; e in tale ipotesi il silenzio della controparte si sarebbe potuto interpretare come non contestazione.

Non risulta, però, dal ricorso che i ricorrenti abbiano dedotto o cercato di dimostrare alcunché, in primo grado, sotto questo profilo; ragione per cui, come indicato dalla menzionata giurisprudenza, ad una deduzione generica può corrispondere una contestazione altrettanto generica; e in tal caso è evidente che l’onere della prova rimane a carico dei medici attori.

In altri termini, poiché nessuno degli odierni ricorrenti riferisce se e come, nell’atto introduttivo del giudizio, abbia assolto in modo analitico ed esaustivo l’onere di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da loro conseguita fosse da ritenere equipollente a quelle previste da almeno due Stati membri dell’Unione europea, la questione era rimasta impregiudicata e del tutto legittimamente il Tribunale l’ha affrontata e risolta, con una decisione confermata dalla Corte d’appello.

Come ha lucidamente chiarito la suindicata ordinanza n. 33634 del 2022, in ipotesi di non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle direttive comunitarie, «l’onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri».

6. Tanto premessoin ordine al terzo motivo di ricorso, la Corte rileva che i motivi p rimo, secondo e quarto possono essere esaminati congiuntamente in quanto, nonostante le divergenze di formulazione, ruotano tutti attorno alla medesima questione, e cioè la ricomprensione o meno della specializzazione in malattie cardiovascolari nell’elenco di quelle equipollenti a quelle previste da almeno due Stati membri.

Richiamano i ricorrenti, a loro difesa, la presunta identità tra la citata specializzazione e quella in cardiologia, quantomeno in due Stati dell’Unione (Francia e [OSCURATO:PERSONA]).

6.1. È opportuno ricordare che l’art. 4 della direttiva 75/362/CEE dispone che ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE ed elencati nel successivo art. 5, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.

L’art. 5, comma 3, della direttiva 362 elenca una serie di specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri, fra cui non rientra la cardiologia; la quale, però, è prevista nell’elenco di cui al successivo art. 7, comma 2, che stabilisce l’equipollenza in almeno due Stati membri di una serie di ulteriori specializzazioni.

Il secondo Considerando della direttiva 75/363/CEE stabilisce, poi, che per il reciproco riconoscimento dei diplomi di specializzazione tra gli Stati membri “e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all’interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista”, soggiungendo però che tale coordinamento “riguarda soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri”.

L’art. 1, comma 1, del d.m. 31 ottobre 1991, emanato in attuazione del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, comprende la cardiologia nell’elenco delle specializzazioni «impartite presso le università e gli studi di istruzione universitaria, di tipologia e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee».

I ricorrenti hanno ricordato, a sostegno della tesi dell’equiparazione della specializzazione in malattie cardiovascolari rispetto a quelle comuni in almeno due Stati membri dell’Unione, le versioni in lingua francese e in lingua inglese delle citate direttive.

In particolare, hanno messo in luce, come si è detto, che in base all’art. 7, comma 2, della direttiva 362/75, nel [OSCURATO:PERSONA] alla voce Cardiologia fa da riscontro il titolo cardiovascolar diseases , mentre in Francia fa da riscontro il titolo cardiologie et medecine des affections cardio-vasculaires.

Ciò dovrebbe comportare, in tesi, la necessità di riconoscere l’equiparazione tra la specializzazione da loro conseguita e quella in cardiologia, come avverrebbe nei due Paesi ora ricordati (all’epoca il [OSCURATO:PERSONA] era ancora componente dell’Unione europea).

6.2. Detto tutto ciò, è bene ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito, com’è noto, che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell’Unione europea in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (ordinanza 26 luglio 2019, n. 20303).

Analogamente, è stato affermato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (ordinanza 23 luglio 2019, n. 19730).

Di qui una serie di note pronunce –che non occorre in questa sede richiamare – le quali hanno avuto modo di pronunciarsi su singole specializzazioni non comprese negli elenchi delle direttive suindicate, per stabilirne l’equipollenza o meno allo scopo di riconoscere il diritto alla remunerazione a favore dei medici che quelle specializzazioni hanno conseguito.

In relazione, specificamente, alla specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, occorre dare atto che questa Corte non ha raggiunto un orientamento univoco.

Ed infatti l’ordinanza 31 luglio 2018, n. 20186, ha stabilito, sic et simpliciter, che detta specializzazione è «riconducibile» a quella in cardiologia, ma senza soffermarsi sul perché di tale affermazione, rispetto alla quale alcuni successivi provvedimenti hanno preso consapevolmente le distanze.

Vanno richiamate, a questo proposito, le citate ordinanze n. 25414 e n. 33634 del 2022.

L’ordinanza n. 25414 (punto

9.2. della motivazione), nel citare l’ordinanza n. 20186, osserva che il principio ivi affermato – rispetto al quale non prende posizione – non poteva comunque valere in quello specifico caso, perché la Corte di merito aveva espressamente evidenziato (in quel giudizio) che mancava la prova dell’analogia tra le due specializzazioni.

L’ordinanza n. 33634 (punto

5.5. della motivazione) afferma decisamente che l’equipollenza della specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare «è stata negata dall’ordinanza n. 25414 del 2022»; con una frase che, tuttavia, non trova una sicura conferma nella lettura di quest’ultimo provvedimento (come si è appena mostrato).

La mancanza di un esame approfondito del caso specifico fa sì che la questione debba, in sostanza, ritenersi aperta; nel senso che non si può considerare preclusa la possibilità di dimostrare, in concreto, la sussistenza di ragioni nelsenso dell’equiparazione.

Tale argomento apre la strada alla soluzione del caso concreto.

Poiché è pacifico che la specializzazione in questione non è espressamente compresa nell’elenco dell’art. 7, comma 2, della direttiva citata e che, parimenti, non lo è nell’elenco di cui al citato d.m. 31 ottobre 1991, era onere degli attori, oggi ricorrenti, attivarsi per dimostrare, in fatto, la sussistenza delle condizioni per affermare l’equipollenza.

Tale iniziativa, però, come si è visto, non è stata assunta dai ricorrenti in sede di merito o, almeno, il ricorso non ne dà atto; per cui è evidente come, precluso ogni margine di esame della questione per la prima volta in sede di legittimità, l’onere della prova dell’equipollenza debba considerarsi non assolto da parte di coloro – nella specie, appunto, i medici ricorrenti – a carico dei quali lo stesso gravava.

Il che conduce necessariamente al rigetto dei tre motivi di ricorso ora in discussione.

7. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione delle obiettive incertezze giurisprudenziali sulla specifica specializzazione di cui si discute, il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Sussistono comunque le condizioni di cui all’art. 13, comma1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente l e spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20097 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , domiciliat a ex lege in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6779/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20097/2020 Cron. Rep. C.C. 10/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e, assumendo di non aver percepito alcuna remunerazione per i periodi –rispettivamente dall’anno accademico 1985-1986 all’anno accademico 1987-1988 e dall’anno accademico 1987-1988 all’anno accademico 1989-1990 – nei quali avevano regolarmente frequentato e positivamente concluso la scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, chiesero che fosse riconosciuto il loro diritto ad un’adeguata remunerazione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e che la parte convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 11.200 per ciascuno degli anni di corso. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda rilevando che la specializzazione suindicata non rientrava nell’elenco di quelle previste dalle direttive dell’Unione europea e condannò il solo dott. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata da entrambi i medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 novembre 2019, ha accolto solo in parte l’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] in punto di spese – che ha compensato in relazione al giudizio di primo grado –mentre ha, quanto al resto, confermato la decisione del Tribunale, compensando anche le ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che gli appellanti avevano contestato innanzitutto il fatto che il Tribunale avesse negato d’ufficio il loro diritto all’equa remunerazione sul presupposto che la specializzazione conseguita non era compresa negli elenchi di riconoscimento delle rispettive scuole. A questo proposito, il giudice d’appello ha affermato che la verifica della ricomprensione della specializzazione negli elenchi doveva essere compiuta anche d’ufficio e che la sentenza del Tribunale meritava piena conferma, perché la specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare non era ricompresa negli elenchi e tale elemento era un fatto costitutivo della pretesaalla remunerazione. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a quattro motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizio totale di motivazione. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe motivata solo con un rinvio acritico e non motivato alla decisione di primo grado, come risulterebbe dal fatto che in appello essi avevano specificamente contestato la sentenza del Tribunale rilevando che la specializzazione conseguita rientrava, in base all’art. 7 della direttiva 75/362/CEE e all’art. 7, par. 2, della direttiva 93/16/CEE, tra quelle riconosciute da due o più Stati membri. A tale conclusione la Corte d’appello sarebbe dovuta pervenire considerando che vi è sostanziale identità tra la specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare e le due, in tutto analoghe, previste sia in Francia che nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Irlanda del nord. A questa parità si affiancava, secondo i ricorrenti, la produzione della documentazione attestante il positivo superamento della specializzazione; e la sentenza impugnata, non considerando tali argomentazioni, si sarebbe limitata ad una mera attività di richiamo della motivazione resa dal Tribunale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per omesso esame di circostanze decisive per il giudizio. Sostengono i ricorrenti, in linea con le censure del primo motivo, che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione né la documentazione attestante il superamento della specializzazione né la sostanziale equiparazione con quelle riconosciute in Francia e nel [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 101, secondo comma, 112, 116, 167, 183, commi quarto e sesto, 324 e 345 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata violato il regime delle preclusioni. I ricorrenti rilevano che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non aveva tempestivamente eccepito in primo grado la mancata ricomprensione della specializzazione tra quelle previste dall’elenco o riconosciute da due o più Paesi dell’Unione europea. E poiché tale eccezione dovrebbe essere ritenuta un’eccezione in senso stretto, in quanto destinata a porre non soltanto una quaestio iuris, ma anche una quaestio facti , la questione non poteva essere esaminata d’ufficio dal Tribunale e nemmeno dalla Corte d’appello. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte, i ricorrenti ribadiscono la non rilevabilità d’ufficio della suindicata eccezione, contestando il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio si era limitata soltanto, del tutto genericamente, a sostenere che la specializzazione in esame non fosse prevista dalle direttive europee. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE, 363/75/CEE e 82/76/CEE, nonché del d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare la domanda da loro proposta, senza considerare la sostanziale equivalenza tra la specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare e quelle, riconosciute in molti Paesi dell’Unione europea, in cardiologie et medecine des affections cardio-vasculaires ovvero in cardiovascolar diseases , entrambe previste espressamente dall’art. 7 della citata direttiva 75/362/CEE. Quindi, anche ammettendo che la questione della ricomprensione fosse rilevabile d’ufficio, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l’indicata equipollenza, con conseguente fondatezza della domanda proposta dai medici ricorrenti. 5. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i motivi di ricorso cominciando dal terzo, che pone una questione processuale di carattere preliminare. I ricorrenti sostengono, come si è visto, che la mancata ricomprensione della specializzazione negli elenchi non poteva essere accertata d’ufficio dal giudice di primo grado, in mancanza di una tempestiva eccezione di controparte. 5.1. Giova premettere che questa Corte ha più volte affermato che in tema di indennità per la mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l’inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un’eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa. L’eccezione non è preclusa in appello dal divieto di cui all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., fatti salvi gli effetti dell’eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi; in tal senso v., tra le altre, le ordinanze 29 novembre 2021, n. 37251, 25 agosto 2022, n. 25363, 26 agosto 2022, n. 25414, e 16 novembre 2022, n. 33735). Ciò significa che l’esistenza di tale requisito deve essere sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittoriosul punto (così l’ordinanza n. 25414 del 2022). La non contestazione, poi, va intesa nel senso precisato da questa Corte in cause analoghe a quella odierna; e cioè che «a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori» (così l’ordinanza 15 novembre 2022, n. 33634). 5.2. Alla luce di questi principi, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, il motivo in esame è privo di fondamento. I ricorrenti, infatti, nell’illustrazione della censura si limitano ad affermare (v. pp. 11-14 del ricorso) di aver dimostrato fin dal primo grado, con la «puntuale allegazione del diploma di specializzazione sin dall’atto di citazione», il fondamento della loro pretesa; e aggiungono che l’Avvocatura dello Stato non aveva formulato alcuna eccezione nel giudizio di primo grado, di talché la contestazione avrebbe dovuto ritenersi preclusa. Ma così non è. In presenza, infatti, di una specializzazione non compresa nell’elenco delle direttive comunitarie in materia, i ricorrenti avrebbero dovuto almeno dedurre, a sostegno della loro domanda, le ragioni dell’equipollenza; e in tale ipotesi il silenzio della controparte si sarebbe potuto interpretare come non contestazione. Non risulta, però, dal ricorso che i ricorrenti abbiano dedotto o cercato di dimostrare alcunché, in primo grado, sotto questo profilo; ragione per cui, come indicato dalla menzionata giurisprudenza, ad una deduzione generica può corrispondere una contestazione altrettanto generica; e in tal caso è evidente che l’onere della prova rimane a carico dei medici attori. In altri termini, poiché nessuno degli odierni ricorrenti riferisce se e come, nell’atto introduttivo del giudizio, abbia assolto in modo analitico ed esaustivo l’onere di indicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da loro conseguita fosse da ritenere equipollente a quelle previste da almeno due Stati membri dell’Unione europea, la questione era rimasta impregiudicata e del tutto legittimamente il Tribunale l’ha affrontata e risolta, con una decisione confermata dalla Corte d’appello. Come ha lucidamente chiarito la suindicata ordinanza n. 33634 del 2022, in ipotesi di non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle direttive comunitarie, «l’onere di allegazione dei fatti da parte di chi domandi il risarcimento del danno derivato dalla tardiva attuazione in Italia delle suddette direttive deve essere assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato assolto tale onere, sorge per l’amministrazione convenuta l’onere di contestazione della equipollenza tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle comuni ad almeno due Stati membri». 6. Tanto premessoin ordine al terzo motivo di ricorso, la Corte rileva che i motivi p rimo, secondo e quarto possono essere esaminati congiuntamente in quanto, nonostante le divergenze di formulazione, ruotano tutti attorno alla medesima questione, e cioè la ricomprensione o meno della specializzazione in malattie cardiovascolari nell’elenco di quelle equipollenti a quelle previste da almeno due Stati membri. Richiamano i ricorrenti, a loro difesa, la presunta identità tra la citata specializzazione e quella in cardiologia, quantomeno in due Stati dell’Unione (Francia e [OSCURATO:PERSONA]). 6.1. È opportuno ricordare che l’art. 4 della direttiva 75/362/CEE dispone che ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 75/363/CEE ed elencati nel successivo art. 5, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati. L’art. 5, comma 3, della direttiva 362 elenca una serie di specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri, fra cui non rientra la cardiologia; la quale, però, è prevista nell’elenco di cui al successivo art. 7, comma 2, che stabilisce l’equipollenza in almeno due Stati membri di una serie di ulteriori specializzazioni. Il secondo Considerando della direttiva 75/363/CEE stabilisce, poi, che per il reciproco riconoscimento dei diplomi di specializzazione tra gli Stati membri “e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all’interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista”, soggiungendo però che tale coordinamento “riguarda soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri”. L’art. 1, comma 1, del d.m. 31 ottobre 1991, emanato in attuazione del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, comprende la cardiologia nell’elenco delle specializzazioni «impartite presso le università e gli studi di istruzione universitaria, di tipologia e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee». I ricorrenti hanno ricordato, a sostegno della tesi dell’equiparazione della specializzazione in malattie cardiovascolari rispetto a quelle comuni in almeno due Stati membri dell’Unione, le versioni in lingua francese e in lingua inglese delle citate direttive. In particolare, hanno messo in luce, come si è detto, che in base all’art. 7, comma 2, della direttiva 362/75, nel [OSCURATO:PERSONA] alla voce Cardiologia fa da riscontro il titolo cardiovascolar diseases , mentre in Francia fa da riscontro il titolo cardiologie et medecine des affections cardio-vasculaires. Ciò dovrebbe comportare, in tesi, la necessità di riconoscere l’equiparazione tra la specializzazione da loro conseguita e quella in cardiologia, come avverrebbe nei due Paesi ora ricordati (all’epoca il [OSCURATO:PERSONA] era ancora componente dell’Unione europea). 6.2. Detto tutto ciò, è bene ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito, com’è noto, che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell’Unione europea in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (ordinanza 26 luglio 2019, n. 20303). Analogamente, è stato affermato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un’Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (ordinanza 23 luglio 2019, n. 19730). Di qui una serie di note pronunce –che non occorre in questa sede richiamare – le quali hanno avuto modo di pronunciarsi su singole specializzazioni non comprese negli elenchi delle direttive suindicate, per stabilirne l’equipollenza o meno allo scopo di riconoscere il diritto alla remunerazione a favore dei medici che quelle specializzazioni hanno conseguito. In relazione, specificamente, alla specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare, occorre dare atto che questa Corte non ha raggiunto un orientamento univoco. Ed infatti l’ordinanza 31 luglio 2018, n. 20186, ha stabilito, sic et simpliciter, che detta specializzazione è «riconducibile» a quella in cardiologia, ma senza soffermarsi sul perché di tale affermazione, rispetto alla quale alcuni successivi provvedimenti hanno preso consapevolmente le distanze. Vanno richiamate, a questo proposito, le citate ordinanze n. 25414 e n. 33634 del 2022. L’ordinanza n. 25414 (punto 9.2. della motivazione), nel citare l’ordinanza n. 20186, osserva che il principio ivi affermato – rispetto al quale non prende posizione – non poteva comunque valere in quello specifico caso, perché la Corte di merito aveva espressamente evidenziato (in quel giudizio) che mancava la prova dell’analogia tra le due specializzazioni. L’ordinanza n. 33634 (punto 5.5. della motivazione) afferma decisamente che l’equipollenza della specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare «è stata negata dall’ordinanza n. 25414 del 2022»; con una frase che, tuttavia, non trova una sicura conferma nella lettura di quest’ultimo provvedimento (come si è appena mostrato). La mancanza di un esame approfondito del caso specifico fa sì che la questione debba, in sostanza, ritenersi aperta; nel senso che non si può considerare preclusa la possibilità di dimostrare, in concreto, la sussistenza di ragioni nelsenso dell’equiparazione. Tale argomento apre la strada alla soluzione del caso concreto. Poiché è pacifico che la specializzazione in questione non è espressamente compresa nell’elenco dell’art. 7, comma 2, della direttiva citata e che, parimenti, non lo è nell’elenco di cui al citato d.m. 31 ottobre 1991, era onere degli attori, oggi ricorrenti, attivarsi per dimostrare, in fatto, la sussistenza delle condizioni per affermare l’equipollenza. Tale iniziativa, però, come si è visto, non è stata assunta dai ricorrenti in sede di merito o, almeno, il ricorso non ne dà atto; per cui è evidente come, precluso ogni margine di esame della questione per la prima volta in sede di legittimità, l’onere della prova dell’equipollenza debba considerarsi non assolto da parte di coloro – nella specie, appunto, i medici ricorrenti – a carico dei quali lo stesso gravava. Il che conduce necessariamente al rigetto dei tre motivi di ricorso ora in discussione. 7. Il ricorso, pertanto, è rigettato. In considerazione delle obiettive incertezze giurisprudenziali sulla specifica specializzazione di cui si discute, il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Sussistono comunque le condizioni di cui all’art. 13, comma1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente l e spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 19949/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris