Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
20 gennaio 2004
[OSCURATO:PERSONA]195/02
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Dipendenti — Concorso generale — Ricorso di annullamento — Procedura di preselezione — Svolgimento delle prove — Annullamento retroattivo di talune domande a scelta multipla — Principio di parità di trattamento — Principio di legittimo affidamento»
Testo completo in italiano II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto principalmente a ottenere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale
COM/A/11/01 di non ammettere il ricorrente alle prove successive ai test di preselezione.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Contenuto delle prove — Irregolarità o errori verificatisi nello svolgimento
di un concorso generale — Discrezionalità della commissione giudicatrice — Sindacato giurisdizionale — Limiti
2.
Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Nozione
3.
Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Contenuto delle prove — Sindacato giurisdizionale — Limiti
4.
Dipendenti — Natura giuridica del rapporto esistente tra un candidato e l’istituzione organizzatrice di un concorso generale
5.
Dipendenti — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti
1. La commissione giudicatrice di un concorso dispone, nell'ambito delle condizioni e degli obblighi fissati nel bando di concorso,
di un ampio potere discrezionale circa il preciso contenuto delle prove di concorso e le modalità con cui le stesse devono
essere svolte. Il giudice comunitario può pertanto sindacare le modalità delle prove solo nella misura necessaria a garantire
la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della scelta effettuata fra di essi. Tale ampio potere discrezionale
deve, negli stessi limiti, essere riconosciuto alla commissione giudicatrice quando si trovi a far fronte a irregolarità o
a errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale ad elevata partecipazione, che non possono, in ossequio
ai principi di proporzionalità e di buona amministrazione, essere sanati mediante la ripetizione delle prove di concorso.
(v. punto 31)
Riferimento: Tribunale 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 37);
Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, confermata
dalla Corte 13 dicembre 2001, causa C‑263/01 P, Giulietti/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta)
2. Sussiste violazione del principio della parità di trattamento quando due categorie di persone, le cui situazioni di fatto
e di diritto non presentano differenze sostanziali, vengono trattate in modo diverso, o quando due situazioni diverse sono
trattate in modo identico.
(v. punto 41)
Riferimento: Tribunale 25 maggio 2000, causa T‑173/99, Elkaïm e Mazuel/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑101 e II‑433, punto
64); Tribunale 15 marzo 1994, causa T‑100/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 50)
3. Il Tribunale non può sindacare il contenuto preciso di una prova, a meno che esso non esuli dall’ambito stabilito nel bando
di concorso o sia completamente estraneo agli scopi della prova di concorso.
(v. punto 50)
Riferimento: Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1819, punto 14); Kaps/Corte di giustizia,
cit., punto 37
4. Non esiste alcun contratto tra un candidato a un concorso e la commissione giudicatrice di tale concorso. I rapporti giuridici
tra i dipendenti, ivi compresi gli eventuali candidati al pubblico impiego, e l’istituzione interessata sono di natura statutaria
e non contrattuale.
(v. punto 60)
Riferimento: Tribunale 19 luglio 1999, causa T‑74/98, Mammarella/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑151 e II‑797, punto 25)
5. Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione da cui risulti che
l’amministrazione comunitaria ha fatto nascere in lui, fornendo assicurazioni precise, fondate aspettative.
(v. punto 63)
Riferimento: Tribunale 5 febbraio 1997, causa T‑207/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 25)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
20 gennaio 2004 (
*
)
«Dipendenti – Concorso generale – Ricorso di annullamento – Procedura di preselezione – Svolgimento delle prove – Annullamento retroattivo di talune domande a scelta multipla – Principio di parità di trattamento – Principio di legittimo affidamento»
Nella causa T-195/02,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Taranto, rappresentato dall'avv. G. Sciusco, con domicilio eletto in Lussemburgo
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente principalmente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale
COM/A/11/01 di non ammettere il ricorrente alle prove successive alle prove di preselezione,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
composto dal giudice J.D. Cooke, in qualità di giudice unico,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 novembre 2003,vista la fase scritta del procedimento
e in seguito all'udienza del 24 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 9 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
il bando di concorso generale COM/A/11/01 (in prosieguo: il «bando di concorso») ai fini della costituzione di una riserva
di assunzione di amministratori di carriera A5/A4 nei settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» (GU
C 283 A, pag. 13).
2 Il punto I 1 del bando di concorso, intitolato «Informazioni generali», è del seguente tenore:
«Il presente concorso ─ COM/A/11/01 ─ è organizzato per il reclutamento di amministratori principali (carriera A5/A4) nel
settore “giustizia e affari interni” ─ al fine di creare un elenco di 30 candidati idonei nell’intento di coprire un numero
di posti che può essere stimato, a titolo indicativo, a 25, e nel settore “diritto civile e penale” ─ al fine di creare un
elenco di 30 candidati idonei nell’intento di coprire un numero di posti che può essere stimato, a titolo indicativo, a 25».
3 Il punto I 5 del bando di concorso, intitolato «Fasi successive della procedura», precisa quanto segue:
«(...)
Prima fase: formulario d’iscrizione a lettura ottica e test di preselezione
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve riempire e firmare il formulario d’iscrizione a lettura ottica originale
allegato al presente bando e spedirlo per posta raccomandata prima della scadenza indicata, senza accludervi ancora alcun
documento giustificativo, tranne un eventuale attestato d’invalidità per i disabili (cfr. punto X.5).
Il candidato deve scegliere uno solo dei due settori che formano oggetto del presente concorso e non può più modificare ulteriormente
questa scelta.
I candidati che hanno inviato il formulario d’iscrizione a lettura ottica entro il termine prescritto e che soddisfano alle
condizioni generali di ammissione e alla condizione particolare del presente bando relativa al limite di età sono convocati
ai test di preselezione (cfr. titolo IV).
Seconda fase: candidatura completa
Una volta effettuata la correzione dei test di preselezione, i candidati che hanno ottenuto i 100 migliori punteggi nel settore
“giustizia e affari interni” e i 100 migliori punteggi nel settore “diritto civile e penale” sono invitati a compilare l’atto
di candidatura che sarà loro spedito personalmente per posta. (...).
La giuria vaglia le candidature pervenutele e compila l’elenco dei candidati che soddisfano a tutte le condizioni del bando
di concorso e che saranno ammessi alla prova scritta (cfr. titolo III).
Terza fase: prova scritta
Una volta effettuata la correzione della prova scritta, i candidati che hanno ottenuto in questa prova i 50 migliori punteggi
nel settore “giustizia e affari interni” e i 50 migliori punteggi nel settore “diritto civile e penale” sono ammessi alla
prova orale (cfr. titolo VI).
Quarta fase: prova orale e compilazione degli elenchi degli idonei
Dopo la prova orale, i candidati che hanno ottenuto, nell’insieme della prova scritta e della prova orale, i 30 migliori punteggi
nel settore “giustizia e affari interni” e i 30 migliori punteggi nel settore “diritto civile e penale” sono iscritti nell’elenco
degli idonei (cfr. titolo VII)».
4 I test di preselezione erano in numero di quattro. Il punto V del bando di concorso, intitolato «Test di preselezione ─ Valutazione»,
prevede:
«a) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le conoscenze specifiche del candidato nel settore
prescelto:
– “giustizia e affari interni”
o
– “diritto civile e penale”.
Il test è valutato da 0 a 40 punti (minimo richiesto: 20 punti) [in prosieguo: il “test a)”].
b) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla intese a valutare le attitudini e le capacità generali dei candidati,
segnatamente in materia di ragionamento verbale e numerico.
Il test è valutato da 0 a 40 punti (minimo richiesto: 20 punti) [in prosieguo: il “test b)”].
c) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla concernenti i principali sviluppi dell’unificazione europea e delle
varie politiche comunitarie.
Il test è valutato da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 10 punti) [in prosieguo: il “test c)”].
d) Test costituito da una serie di domande a scelta multipla volte a verificare il livello di conoscenza di una seconda lingua
comunitaria, a scelta del candidato, che quest’ultimo è tenuto a precisare nel formulario d’iscrizione a lettura ottica.
Il test è valutato da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 10 punti) [in prosieguo: il “test d)”].
NB:
(...)
Nei test di preselezione, le risposte sbagliate non vengono penalizzate.
Per ogni test, un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto è eliminatorio».
5 Il test a) riguardava solo il settore specifico scelto dal candidato, mentre i test b), c) e d) erano comuni ai due settori.
6 Il punto VI del bando di concorso precisa in particolare:
«La durata dei test di preselezione e delle prove è stabilita dalla giuria e verrà comunicata ai candidati nella rispettiva
lettera di convocazione».
7 Risulta dalle istruzioni distribuite ai candidati all’atto dei test di preselezione che essi disponevano di 50 minuti per
presentare il test a) (costituito da 40 domande) e di 35 minuti per presentare il test b) (costituito da 30 domande). Il tempo
impartito per i test c) e d) era in totale di 1 ora e 15 minuti. I test c) e d) erano costituiti, rispettivamente, da 40 e
42 domande.
8 Il ricorrente, avvocato in possesso della cittadinanza italiana, si è iscritto al concorso COM/A/11/01 optando per il settore
«Giustizia e affari interni». Con lettera 22 marzo 2002 egli è stato invitato a partecipare ai test di preselezione, svoltisi
a Roma il 26 aprile 2002.
9 Con lettera 4 giugno 2002 il presidente della commissione esaminatrice ha informato il ricorrente che i risultati dallo stesso
ottenuti nei test di preselezione erano insufficienti a consentirgli di passare alla seconda fase del concorso. I punteggi
ottenuti dal ricorrente erano i seguenti: 17,436/40 per il test a), ossia un punteggio inferiore al minimo richiesto, 26,667/40
per il test b), 10,256/20 per il test c) e 16,19/20 per il test d).
10 A tale lettera del 4 giugno 2002 era allegato un foglio informativo del seguente tenore:
«A seguito di errori constatati dopo lo svolgimento dei test di preselezione, la commissione esaminatrice ha deciso di annullare
le seguenti domande a scelta multipla:
– Test a), (settore 01 ─ “Giustizia e affari interni”): domanda 38
– Test c), (test sull’Unione europea): domanda 3.
Al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i candidati, la decisione di annullare tali domande è stata applicata
per tutte le versioni linguistiche. Per ciascun test interessato dall’annullamento, il valore di ciascuna domanda residua
è stato calcolato dividendo la votazione indicata nel bando di concorso ─ che resta invariata ─ per il numero delle domande
residue».
Procedimento e conclusioni delle parti
11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2002, il ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
12 Con atto separato, registrato in pari data nella cancelleria del Tribunale, egli ha altresì proposto un’istanza di procedura
accelerata ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.
13 L’11 luglio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte su tale istanza, chiedendo il rigetto di quest’ultima.
14 Con decisione della Quinta Sezione del Tribunale 30 luglio 2002, l’istanza di procedura accelerata è stata respinta.
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.
16 Conformemente alle disposizioni degli artt. 14, n. 2, punto 1, e 51, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale
(Quinta Sezione) ha altresì assegnato la causa al sig. J.D. Cooke, in qualità di giudice unico.
17 Sono state sentite le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti rivolti dal Tribunale nel corso dell’udienza
svoltasi il 24 novembre 2003.
18 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– in via principale:
– annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/11/01 di non ammetterlo alle prove successive ai
test di preselezione;
– annullare il criterio di valutazione stabilito dalla commissione esaminatrice del concorso;
– annullare le prove relative al test a) del concorso COM/A/11/01, per quanto riguarda il settore «Giustizia e affari interni»;
– annullare gli atti della commissione esaminatrice relativi al settore «Giustizia e affari interni» e successivi ai test di
preselezione, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– in subordine, annullare anche:
– le prove relative al test c) del concorso COM/A/11/01, e
– tutti gli atti della commissione esaminatrice relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale»
e successivi ai test di preselezione.
19 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato o irricevibile;
– statuire sulle spese come di diritto.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
20 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità, per difetto di interesse ad agire, del capo delle conclusioni presentato dal ricorrente
in via subordinata e diretto al’annullamento di tutti gli atti della commissione esaminatrice relativi ai settori «Giustizia
e affari interni» e «Diritto civile e penale» per la parte in cui riguarda il settore «Diritto civile e penale». Essa sottolinea
che il ricorrente non aveva infatti optato per quest’ultimo settore. Solo le conclusioni dirette all’annullamento delle operazioni
relative al settore «Giustizia e affari interni» sarebbero pertanto ricevibili (sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa
C-164/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3807, punti 11-13).
21 Il ricorrente non si pronuncia espressamente su questo motivo di irricevibilità nelle sue memorie. All’udienza esso ha rilevato
che il concorso di cui trattasi era unico e che egli aveva avuto la possibilità di scegliere tra i due settori che esso riguardava.
Giudizio del Tribunale
22 Occorre constatare che il concorso COM/A/11/01 è diviso in due settori, e cioè i settori «Giustizia e affari interni», da
una parte, e «Diritto civile e penale», dall’altra. In forza del punto I 1 del bando di concorso, tale concorso è diretto
alla costituzione di due elenchi di riserva distinti, uno per ciascuno di questi settori. Su ciascuno di questi due elenchi
di riserva sono iscritti 30 candidati idonei e a partire da ciascun elenco possono essere coperti 25 posti. Si deve aggiungere
che i candidati erano obbligati a scegliere, nel formulario d’iscrizione, «uno solo dei due settori, pena la nullità della
candidatura», e che la loro scelta non poteva essere modificata successivamente (punti I 1 e I 5 del bando di concorso). Al
termine dei test di preselezione, solo i candidati che avevano ottenuto i 100 migliori punteggi per ciascuno dei settori erano
ammessi alla seconda fase del concorso (punti I 5 e VI A del bando di concorso). Da quanto precede discende che il bando di
concorso riguardava due settori distinti e indipendenti l’uno dall’altro.
23 Avendo optato per il settore «Giustizia e affari interni», il ricorrente non era in concorrenza con i candidati che avevano
optato per il settore «Diritto civile e penale» e i punteggi attribuiti a questi ultimi candidati non hanno avuto alcuna
influenza su quelli dei 100 migliori candidati del settore «Giustizia e affari interni». Gli atti della [OSCURATO:PERSONA] relativi
al settore «Diritto civile e penale» non hanno pertanto avuto alcuna incidenza sulla situazione giuridica del ricorrente.
Solo gli atti relativi al settore «Giustizia e affari interni» possono, in ogni caso, essere pregiudizievoli nei suoi confronti.
24 Da quanto precede risulta che il capo delle conclusioni diretto all’annullamento di tutti gli atti della commissione esaminatrice
del concorso relativi ai settori «Giustizia e affari interni» e «Diritto civile e penale» dev’essere dichiarato irricevibile
nella parte in cui riguarda il settore «Diritto civile e penale».
Nel merito
25 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo è relativo alla formulazione errata delle
domande. Il secondo motivo è relativo a una violazione del principio di parità di trattamento. Il terzo motivo è relativo
a una violazione del «principio di esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità dei candidati». Il quarto motivo è
relativo all’illegittimità del comportamento della commissione esaminatrice e all’inosservanza degli obblighi contrattuali.
Infine, il quinto motivo è relativo a una violazione del legittimo affidamento.
Sul primo motivo, relativo alla formulazione errata delle domande
Argomenti delle parti
26 Il ricorrente contesta, innanzi tutto, la pertinenza dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale, anche se la domanda
n. 38 del test a) non fosse stata annullata e se egli vi avesse risposto correttamente, non avrebbe ottenuto il punteggio
minimo richiesto. Egli sostiene che l’analisi dell’accaduto non può limitarsi «alla mera valutazione aritmetica delle risposte
fornite alle domande corrette, ma deve necessariamente allargarsi all’errore compiuto nella formulazione dei quesiti». A suo
parere, «se non si comprende questo aspetto si banalizza l’intera questione riconducendola entro i limiti di una non si sa
quanto ammissibile censura in ordine alla sola valutazione delle prove». D’altro canto, il ricorrente fa osservare che non
si sa con certezza se lo stesso punteggio sia stato attribuito a ciascuna domanda o se alle diverse domande sia stato assegnato
un punteggio differente in base al loro grado di difficoltà e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle sue domande di chiarimento
a questo proposito. In ragione del punteggio attribuitogli e dei decimali, il ricorrente suppone che la commissione esaminatrice
non abbia attribuito lo stesso punteggio ad ogni domanda. In un tale caso, il ragionamento matematico della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
ancor più privo di fondamento.
27 Il ricorrente fa poi valere di aver incontrato serie difficoltà a risolvere le domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c)
a seguito dell’errata formulazione delle stesse. Egli sostiene che, in tal modo, è stato illegittimamente privato di «molto
tempo» che avrebbe potuto dedicare a rispondere alle altre domande di tali test.
28 Il ricorrente fa osservare che, per i test b) e d), le cui domande non erano viziate da alcun errore, egli ha ottenuto un
punteggio ampiamente superiore al punteggio minimo richiesto. Ciò risulterebbe dal fatto che egli ha potuto ripartire equamente
il tempo disponibile per rispondere a ciascuna questione. Invece, il risultato da lui ottenuto per il test c) sarebbe solo
leggermente superiore al punteggio minimo richiesto e quello da lui ottenuto per il test a) sarebbe leggermente inferiore
al punteggio minimo richiesto. Se questi ultimi test non fossero stati viziati da errori, egli avrebbe potuto ottenere un
punteggio tale da permettergli di figurare nell’elenco dei 100 migliori candidati ammessi alla fase successiva del concorso.
Il ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa trarre argomento dal fatto che egli aveva ottenuto, per il test c), un
punteggio superiore al punteggio minimo richiesto, dato che l’errore nella formulazione della domanda n. 3 di questo test
era più facilmente rilevabile di quello relativo alla domanda n. 38 del test a).
29 Nella replica, il ricorrente contesta la pertinenza, nella fattispecie, della giurisprudenza relativa al potere discrezionale
della commissione esaminatrice del concorso fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, quest’ultima ha adottato un metodo
assurdo per rimediare al problema da essa stessa creato e connesso all’errore commesso nella valutazione e nella formulazione
delle domande. Tale giurisprudenza sarebbe inconferente, non risponderebbe agli argomenti sollevati e riguarderebbe fatti
diversi da quelli del caso di specie. Infine, il ricorrente ritiene che non esista, nella fattispecie, alcun ostacolo a «una
ripetizione delle prove del concorso».
30 [OSCURATO:PERSONA] contesta il ragionamento del ricorrente. Essa sostiene, in particolare, che, anche se la domanda n. 38 del
test a) non fosse stata annullata e se il ricorrente vi avesse risposto correttamente, quest’ultimo non avrebbe ottenuto il
punteggio minimo richiesto.
Giudizio del Tribunale
31 Occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che la commissione esaminatrice di un concorso dispone, nell’ambito
delle condizioni e degli obblighi fissati nel bando di concorso, di un ampio potere discrezionale circa il preciso contenuto
delle prove di concorso e le modalità con cui le stesse devono essere svolte. Il giudice comunitario può pertanto sindacare
le modalità delle prove solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità
della scelta effettuata fra di essi (sentenza del Tribunale 21 maggio 1996, causa T-153/95, Kaps/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. PI
pagg. I-A-233 e II-663, punto 37). Il citato potere discrezionale dev’essere riconosciuto alla commissione esaminatrice anche
allorquando essa si trovi a far fronte a irregolarità o a errori intervenuti durante lo svolgimento di un concorso generale
ad elevata partecipazione, per il quale appunto, in ossequio al principio di proporzionalità e di buona amministrazione, siffatte
irregolarità non possono essere sanate mediante la ripetizione delle prove di concorso (sentenza del Tribunale 2 maggio 2001,
cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-93 e II-441, confermata su impugnazione
da ordinanza della Corte 13 dicembre 2001, causa C-263/01 P, Giulietti/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta).
32 L’argomento del ricorrente secondo il quale egli ha incontrato serie difficoltà a rispondere alle domande annullate a causa
della loro errata formulazione ed è stato, in tal modo, illegittimamente privato di «molto tempo», che egli avrebbe potuto
dedicare a rispondere alle altre domande di tali test, non può essere accolto. Infatti, tale argomento non si riferisce né
a un’irregolarità delle condizioni di concorso imposte ai candidati né a una disparità nella valutazione, da parte della commissione
esaminatrice del concorso, dei vari candidati, ma al comportamento individuale di questi ultimi, in quanto il tempo dedicato
a rispondere alle domande poste dipende unicamente dalla scelta di ciascun candidato. In altri termini, tale argomento, lungi
dal dimostrare che una qualsiasi discriminazione è stata commessa, si limita a sottolineare l’esistenza di differenze tra
i candidati partecipanti a un concorso. L’annullamento di talune domande aveva appunto l’obiettivo di permettere una valutazione
obiettiva delle qualità individuali dei candidati nell’ambito del concorso, escludendo ogni disparità di trattamento dovuta
a una valutazione di tali candidati sulla base di criteri non identici o comparabili (sentenza Giulietti e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 59; ordinanza Giulietti/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35, e sentenze del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-189/99,
Gerochristos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-11 e II-53, punto 26, e 17 settembre 2003, causa T-233/02, Alexandratos/Consiglio,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58).
33 La supposizione del ricorrente secondo cui, dopo l’annullamento delle domande irregolari, la commissione esaminatrice non
ha attribuito lo stesso numero di punti a ciascuna domanda non è assolutamente fondata. Da una parte, la commissione esaminatrice
ha spiegato, nella comunicazione inviata al ricorrente il 4 giugno 2002, che «per ciascun test interessato dall’annullamento,
il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo il punteggio indicato nel bando di concorso ─ che resta
invariato ─ per il numero delle domande residue». D’altra parte, in occasione dell’udienza pubblica, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato
che ciascuna domanda aveva lo stesso valore.
34 In ogni caso, occorre rilevare che all’udienza il ricorrente ha confermato di aver risposto alle 40 domande del test a) e
la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che questo test era costituito da 40 domande del valore di un punto ciascuna. Di conseguenza,
anche se la domanda n. 38 del test a) non fosse stata annullata, e supponendo che il ricorrente vi avesse risposto correttamente,
il punteggio ottenuto da quest’ultimo sarebbe rimasto inferiore al minimo richiesto di 20 su 40 (v. supra, punto 9).
35 Per queste ragioni occorre respingere il primo motivo.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento
Argomenti delle parti
36 Il ricorrente sostiene che il principio di parità di trattamento è stato violato sotto due profili.
37 In primo luogo, egli rileva che, mentre l’annullamento della domanda n. 3 del test c) riguardava i due settori del concorso
controverso, l’annullamento della domanda n. 38 del test a) riguardava solo il settore «Giustizia e affari interni». Ora,
le difficoltà incontrate dai candidati che avevano optato per quest’ultimo settore sarebbero state obiettivamente diverse
da quelle incontrate dai candidati che avevano scelto l’altro settore. D’altro canto, mentre la formulazione errata della
domanda n. 3 del test c) avrebbe fatto perdere tempo ai candidati nei due settori, quella della domanda n. 38 del test a)
avrebbe penalizzato unicamente i candidati che avevano optato per il settore «Giustizia e affari interni».
38 Il ricorrente contesta la fondatezza dell’argomento che la [OSCURATO:PERSONA] trae dal fatto che il concorso prevede due categorie
distinte di candidati concorrenti per due elenchi di posti distinti. Egli fa rilevare, al riguardo, che il concorso controverso
è «inequivocabilmente unico» e che i candidati avevano la possibilità di parteciparvi optando vuoi per il settore «Giustizia
e affari interni» vuoi per il settore «Diritto civile e penale». Egli precisa che, in quanto avvocato regolarmente iscritto
all’ordine degli avvocati, egli avrebbe potuto scegliere sia il primo settore sia il secondo. Egli ritiene che i candidati
che, per caso o in relazione alle loro esigenze personali, hanno optato per il settore «Giustizia e affari interni» siano
stati penalizzati rispetto a quanti avevano optato per l’altro settore poiché questi ultimi, in violazione del principio di
parità di trattamento, hanno avuto a disposizione una domanda in più per superare il concorso.
39 In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il principio di parità di trattamento è stato violato anche con riferimento
ai soli candidati che hanno optato per il settore «Giustizia e affari interni». Non tutti i candidati avrebbero infatti avuto
le stesse difficoltà a rispondere alla domanda n. 38 del test a). Così, alcuni candidati, come il ricorrente stesso, avrebbero
perduto cinque minuti per tentare di rispondere a tale domanda, altri meno tempo e altri più tempo. Altri candidati avrebbero
dato una risposta a caso «perdendo» soltanto dieci secondi. Tale situazione avrebbe creato una «intollerabile e iniqua disparità
tra i candidati nel tempo loro assegnato».
40 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.
Giudizio del Tribunale
41 Secondo una giurisprudenza costante, sussiste violazione del principio della parità di trattamento solo quando due categorie
di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali, vengono trattate in modo diverso,
o quando due situazioni diverse sono trattate in modo identico (sentenze del Tribunale 25 maggio 2000, causa T-173/99, Elkaïm/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-101 e II-433, punto 64, e 15 marzo 1994, causa T-100/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-83 e
II-275, punto 50).
42 La prima parte del secondo motivo, relativo a una discriminazione tra i candidati del settore «Giustizia e affari interni»
e quelli del settore «Diritto civile e penale», è manifestamente infondata. Infatti, come è già stato rilevato al precedente
punto 22, questi due settori sono distinti e indipendenti l’uno dall’altro. Avendo optato per il settore «Giustizia e affari
interni», il ricorrente non può pretendere di essere trattato allo stesso modo dei candidati del settore «Diritto civile
e penale» poiché si trova in una situazione diversa da questi ultimi.
43 Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, basta rilevare che le censure del ricorrente devono essere respinte
per i motivi indicati ai precedenti punti 31-33.
44 D’altro canto, supponendo che la formulazione della domanda n. 38 abbia posto problemi, ciascuno dei candidati che avevano
scelto il settore «Giustizia e affari interni» si sarebbe trovato di fronte agli stessi problemi. L’argomento del ricorrente
secondo il quale taluni dei candidati hanno perso più tempo di altri per tentare di rispondere a tale domanda è fondato su
semplici supposizioni da parte sua.
45 Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo, relativo a una violazione del principio di un'esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità del candidati«principio
di un’esatta, equa e paritaria valutazione delle capacità del candidati»
Argomenti delle parti
46 Il ricorrente sostiene che gli errori commessi dalla commissione esaminatrice del concorso hanno influenzato negativamente
lo svolgimento delle prove relative ai test a) e c), in maniera tale «da inficiare anche un’esatta valutazione dei candidati
a ricoprire i posti di cui al bando di concorso».
47 Egli fa valere che proprio i candidati più preparati sono stati quelli maggiormente penalizzati dagli errori commessi dalla
commissione esaminatrice del concorso nella formulazione delle domande successivamente annullate. A suo parere, infatti,
«tali candidati, in virtù della loro maggiore preparazione, nel rilevare che qualcosa non quadrava in ordine alle risposte
da dare alle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) sono proprio loro che hanno speso maggiori energie e tempo inutilmente
al fine di cercare di individuare una risposta che non poteva essere data e subendo pertanto maggiormente gli effetti negativi
della perdita di tempo consequenziale». Egli aggiunge che, al contrario, i candidati che non erano ben preparati e che, di
conseguenza, non avevano rilevato alcun errore nella redazione di tali domande sono stati favoriti rispetto agli altri «in
quanto non hanno speso energie né perso tempo inutilmente e hanno ripartito equamente il tempo assegnato per tutte le domande».
Il ricorrente asserisce altresì che i candidati che avevano «una preparazione minima (quantomeno nelle materie di cui alle
domande annullate)» sono stati favoriti «poiché sono state annullate le domande cui non avrebbero comunque potuto rispondere
esattamente se non casualmente».
48 Infine, il ricorrente sostiene che «l’intera dinamica concorsuale» è stata alterata dal comportamento della commissione esaminatrice
del concorso. Egli precisa che i test di preselezione sono stati predisposti da esperti e che essi sono essenziali per una
valutazione corretta e seria dei candidati. Secondo il ricorrente, «se tali test, così come formulati dagli esperti, prevedono
che devono necessariamente consistere in un determinato numero di risposte ad un determinato numero di domande in un determinato
lasso di tempo e che vi devono essere dei punteggi minimi da superare per ogni test con un criterio di valutazione stabilito,
il venir meno di anche uno solo di tali elementi fa venire meno tutto il sistema di valutazione inficiandolo all’origine».
49 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.
Giudizio del Tribunale
50 Si deve ricordare che il Tribunale non può sindacare il contenuto preciso di una prova, a meno che esso non esuli dall’ambito
stabilito nel bando di concorso o sia completamente estraneo agli scopi della prova del concorso (sentenza Kaps/Corte di giustizia,
cit., punto 37, e sentenza della Corte 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1819, punto 14).
51 Nella fattispecie, il bando di concorso non prevede né il numero di domande che ciascun test deve comprendere né la durata
dei test, ma si limita a fissare il numero di punti per i test (v. precedente punto 4). A seguito dell’annullamento delle
domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c), la commissione esaminatrice del concorso non ha modificato il numero di punti
per i test. Come indicato al precedente punto 33, il valore di ciascuna domanda residua è stato calcolato dividendo il punteggio
indicato nel bando di concorso per il numero di domande residue. Così, i parametri di valutazione previsti dal bando di concorso
sono rimasti inalterati a seguito dell’annullamento delle domande controverse.
52 D’altro canto, non si può pretendere che le finalità della prova o del concorso siano state alterate dalla decisione della
commissione esaminatrice del concorso di annullare le domande controverse. L’annullamento di due domande su un totale di 152
(v. il precedente punto 7) non era determinante e la sostanza delle prove è appena cambiata.
53 L’argomento del ricorrente secondo il quale non poteva essere operata una valutazione esatta dei candidati in quanto i candidati
più preparati avrebbero perso più tempo per tentare di rispondere alle domande n. 38 del test a) e n. 3 del test c) rispetto
ai candidati meno preparati di loro è fondata su mere supposizioni in ordine al tempo dedicato dai candidati alle domande
controverse e al loro grado di preparazione del concorso e non può pertanto essere accolto. Inoltre, come spiegato al precedente
punto 32 nell’ambito dell’esame del primo motivo, il tempo impiegato da un candidato su una domanda dipende unicamente dalla
scelta soggettiva di quest’ultimo.
54 Occorre pertanto respingere anche il terzo motivo sollevato dal ricorrente.
Sul quarto motivo, relativo all'illegittimità del comportamento della commissione esaminatrice e all'inosservanza degli obblighi
contrattuali
Argomenti delle parti
55 Il ricorrente fa valere, innanzi tutto, che la commissione esaminatrice del concorso, annullando due domande dei test di preselezione,
ha modificato i «parametri di valutazione anteriormente stabiliti» e, in tal modo, è venuta meno ai propri obblighi contrattuali.
A suo parere, «una volta che il candidato ha aderito alla proposta della commissione al fine di partecipare alla selezione
per il reclutamento degli amministratori (...), il contratto si è perfezionato nei modi e nei termini di cui al bando di concorso,
i quali possono essere modificati solo consensualmente e non arbitrariamente e unilateralmente».
56 Il ricorrente ritiene poi che la sola maniera di rimediare alle irregolarità dei test di preselezione sarebbe consistita nel
sottoporre nuovamente alle prove relative ai test a) e c), senza modificare le altre prove, i candidati che avevano ottenuto
il punteggio minimo richiesto nei test b) e d). Nulla osterebbe a tale ripetizione delle prove e questo sarebbe il solo modo
di garantire un’assoluta regolarità e l’assenza di ogni vizio.
57 Infine, il ricorrente contesta la fondatezza dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], addotto nelle sue osservazioni sull’istanza
di procedura accelerata, secondo il quale, anche se il Tribunale dovesse accogliere la sua domanda di annullamento non solo
della decisione impugnata, ma anche degli atti posteriori ai test di preselezione, sarebbe sufficiente, per salvaguardare
i diritti dei candidati lesi dalle irregolarità, che l’autorità che ha il potere di nomina organizzasse un nuovo concorso
per tali candidati. Tale soluzione sarebbe «semplicemente assurda oltre che improponibile». Essa costituirebbe soltanto un
«contentino» in quanto i posti interessati sono già occupati da candidati che hanno vinto il concorso controverso. D’altro
canto, sarebbe impensabile indire un nuovo concorso ad hoc per il ricorrente anche se fosse il solo a parteciparvi. Il ricorrente
aggiunge che l’annullamento di una prova preselettiva a carattere eliminatorio vizia sin dall’inizio il concorso sia per lui
sia per gli altri candidati.
58 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza dell’argomentazione del ricorrente.
Giudizio del Tribunale
59 Come è già stato constatato al precedente punto 51, la commissione esaminatrice non ha modificato i parametri previsti dal
bando di concorso nel caso di specie. Di conseguenza, anche questo motivo dev’essere respinto.
60 In ogni caso, anche supponendo che vi sia stata, quod non, una modifica del bando di concorso, non può essere sostenuto che
la commissione esaminatrice del concorso sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali. Non esiste, infatti, alcun contratto
tra il ricorrente e la commissione esaminatrice del concorso. I rapporti giuridici tra i dipendenti, ivi compresi gli eventuali
candidati al pubblico impiego, e l’istituzione interessata sono di natura statutaria e non contrattuale (sentenza del Tribunale
19 luglio 1999, causa T-74/98, Mammarella/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-151 e II-797, punto 25).
Sul quinto motivo, relativo a una violazione del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
61 Il ricorrente sostiene che la commissione esaminatrice ha violato il principio del legittimo affidamento. Egli fa valere,
a questo proposito, una sentenza del Consiglio di Stato italiano «la cui massima enuncia che, qualora vi siano fatti della
pubblica amministrazione nel cui operato il cittadino è autorizzato a prestare affidamento, deve applicarsi il principio secondo
cui gli errori degli agenti pubblici ─ nella fattispecie della commissione esaminatrice ─ non possono ridondare in danno dei
privati (sentenza n. 1626 del Consiglio di Stato italiano, quinta sezione, del 26 ottobre 1999)».
62 [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomentazione del ricorrente.
Giudizio del Tribunale
63 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi
in una situazione da cui risulti che l’amministrazione comunitaria ha fatto nascere in lui, fornendo assicurazioni precise,
fondate aspettative (sentenza del Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-207/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I-A-13
e II-31, punto 25).
64 Nella fattispecie il ricorrente non spiega in alcun modo quali siano le assicurazioni precise a lui fornite. Di conseguenza
occorre respingere il motivo relativo a una violazione del legittimo affidamento.
65 In ogni caso, in quanto le condizioni esposte nel bando di concorso possano essere considerate implicanti assicurazioni del
genere, dalle considerazioni esposte dal Tribunale nell’ambito del terzo motivo (v. precedente punto 51) risulta che esse
sono state pienamente rispettate dato che tutti i parametri del bando di concorso sono rimasti inalterati.
Sulle spese
66 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Tuttavia, secondo l’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti nonché, per
analogia, le persone che rivendicano lo status di dipendente, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle
stesse. Poiché il ricorrente è risultato soccombente in toto, ciascuna delle parti sopporterà quindi le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (giudice unico)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J.D. Cooke
*
Lingua processuale: l'italiano.