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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 1971

Cassazione n. 01247/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nell'assolvere l'imputato dal capo 1) dell'imputazione e nel riqualificare il reato di cui al capo 2), con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla motivazione resa dal Giudice d'appello in ordine alla riqualificazione del capo 2) dell'imputazione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ove, alla luce anche delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, atteso l'impiego dell'asta porta flebo, la Corte ha correttamente sussunto i fatti in esame nella fattispecie di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nell'assolvere l'imputato dal capo 1) dell'imputazione e nel riqualificare il reato di cui al capo 2), con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla motivazione resa dal Giudice d'appello in ordine alla riqualificazione del capo 2) dell'imputazione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., ove, alla luce anche delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, atteso l'impiego dell'asta porta flebo, la Corte ha correttamente sussunto i fatti in esame nella fattispecie di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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