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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11218/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatg-a-wi4-se-a1+e-Perte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 20.12.2016 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e di quello di cui all'art. 474 cod. pen., per cui, ricondotto il fatto di cui al capo a) nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità formalizzata dal difensore all'uopo munito di procura speciale, e dell'accordo intervenuto con il PG in ordine alla pena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha rideterminata in termini conformi a quanto convenuto dalle parti nella misura indicata di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore dello Zampella lamentando violazione di legge: rileva, infatti, che a séguito dell'appello interposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il difensore aveva raggiunto un accordo con il PG su una pena finale pari a mesi 8 e giorni 15 di reclusione ed Euro 450 di multa mentre quella indicata dalla Corte di Appello nel dispositivo è di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa difforme da quanto concordato; segnala come l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello comporti la ricorribilità della sentenza e la deduciblità del vizio così evidenziato.

4. Il ricorso è manifestamente infondato "in fatto" risultando, dalla lettura del verbale di udienza, che la richiesta del difensore su cui il PG aveva fornito il suo assenso, aveva ad oggetto le pena finale di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa ovvero esattamente quella contenuta nel dispositivo della sentenza qui impugnata.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa in razione della macroscopicità della infondatezza della doglianza - di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA] anfrocba' [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdatg-a-wi4-se-a1+e-Perte- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.12.2016 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e di quello di cui all'art. 474 cod. pen., per cui, ricondotto il fatto di cui al capo a) nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità formalizzata dal difensore all'uopo munito di procura speciale, e dell'accordo intervenuto con il PG in ordine alla pena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha rideterminata in termini conformi a quanto convenuto dalle parti nella misura indicata di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore dello Zampella lamentando violazione di legge: rileva, infatti, che a séguito dell'appello interposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il difensore aveva raggiunto un accordo con il PG su una pena finale pari a mesi 8 e giorni 15 di reclusione ed Euro 450 di multa mentre quella indicata dalla Corte di Appello nel dispositivo è di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa difforme da quanto concordato; segnala come l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello comporti la ricorribilità della sentenza e la deduciblità del vizio così evidenziato. 4. Il ricorso è manifestamente infondato "in fatto" risultando, dalla lettura del verbale di udienza, che la richiesta del difensore su cui il PG aveva fornito il suo assenso, aveva ad oggetto le pena finale di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa ovvero esattamente quella contenuta nel dispositivo della sentenza qui impugnata. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa in razione della macroscopicità della infondatezza della doglianza - di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere,estensore [OSCURATO:PERSONA] anfrocba' [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 11218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris