CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali è stato chiesto l'accoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 10 gennaio 2018 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110,56,317 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e condannato a pena di giustizia. 2. All'imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il tentativo di costringere [OSCURATO:PERSONA] a richiedere al predetto ufficio il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusivamente realizzate ad affidare il relativo incarico all'arch. Porcello e a pagare la somma di euro 10mila formalmente richiesta a titolo di onorario, evento non verificatosi per la opposizione della predetta p.o. alla quale il Calabrò, dopo aver preannunciato un imminente sequestro dei manufatti abusivi (ove questi esercitava una attività commerciale di vendita di materiale per l'edilizia) indicava nel Porcello l'unico professionista a cui sarebbe potuto rivolgere per la redazione dei progetti da allegare alla richiesta di concessione in sanatoria, per poi sottoporre a sequestro due muri in cemento armato e avvertirlo di ulteriori e futuri provvedimenti con chiusura della attività commerciale e, infine, dopo il rifiuto della vittima di farsi assistere dal citato professionista , contestava ulteriori violazioni edilizie su cui aveva inizialmente soprasseduto; a sua volta, il Porcello, dapprima in sede di sopralluogo avallava quanto prospettato dal Calabrò in ordine alla possibilità di sequestrare l'intera area con conseguente chiusura dell'attività commerciale, per poi rappresentare al [OSCURATO:PERSONA] che il Calabrò, in quanto destinatario di una quota del suo onorario, avrebbe agevolato il rilascio della concessione in sanatoria, con ciò facendo chiaramente intendere che in caso di affidamento della pratica ad altro professionista, non avrebbe ottenuto il predetto provvedimento amministrativo. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 3.1. Con il primo motivo, inosservanza dell'art. 317 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Risultano travisati i fatti in quanto oggetto della pretesa concussiva è la richiesta della sanatoria ed il conseguente incarico professionale e non il pagamento di una "mazzetta" e il Porcello risulta aver dimostrato il proprio disinteresse alla conclusione del contratto al palesarsi delle resistenze da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Il travisamento dei fatti ha impedito al giudice di appello di comprendere come il [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse in quella alternativa secca di accettare l'accordo o sopportare il male ingiusto, emergendo piuttosto la volontà di utilizzare il dirigente Calabrò per essere sicuro del buon esito della pratica. La sentenza poi omette di tener conto di molte delle censure in fatto dedotte con l'appello, di cui si riporta il contenuto in relazione alla mancanza del previo accordo tra i coimputati, all' illogico contemporaneo abuso della qualità e dei poteri da parte dei Calabrò ed alla mancanza di prova della pretesa costrizione. Infine, la sentenza manca la valutazione delle censure in diritto in relazione alla assenza di un abuso costrittivo in mancanza di qualsiasi intimidazione diretta al [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, dei requisiti del tentativo oltreché della desistenza attiva e volontaria da parte del ricorrente che in data 29 novembre 2013 lascia libero di determinarsi il [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 317 e 319-quater cod. pen. in relazione alla ammessa finalità da parte del denunziante di conseguire un tornaconto economico ed alla mera esortazione rivolta allo stesso di affidare l'incarico professionale al ricorrente, mancando del tutto quello stato di soggezione solo apoditticamente predicato dalla sentenza impugnata. 3.3. Con il terzo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato palesandosi l'invito del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] di recarsi presso altri. 3.4. Con il quarto motivo, violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena che doveva essere determinata sui minimi edittali in considerazione del tempo trascorso dai fatti e del successivo comportamento degli imputati. 4. Ritiene la Corte che il ricorso è complessivamente infondato e va respinto. 5.1 primi tre motivi sono infondati oltre che proposti per questioni di fatto involgenti la rivalutazione probatoria che non può trovare accesso in sede di legittimità. Invero, corretta è l'applicazione da parte del Giudie di merito del principio di diritto fissato dalla nota sentenza delle S.0 Maldera secondo il quale il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (dep. 2014) Rv. 258470 - 01). Nella specie la sussistenza dell'abuso costrittivo è stata del tutto correttamente ravvisata in base alla accertata strumentalizzazione dei poteri da parte del Calabrò in concorso con il ricorrente - indicato al [OSCURATO:PERSONA] dal primo quale tecnico che poteva seguire efficacemente la pratica edilizia - attraverso il loro preventivo accordo - incensurabilmente ricostruito attraverso le dichiarazioni della parte offesa ed il contenuto delle captazioni (v. pg. 5 e sg. della sentenza impugnata) - avevano tentato di costringere la parte offesa - pena la chiusura del suo esercizio commerciale - a conferire l'incarico professionale al ricorrente in vista della prospettata sanatoria delle opere abusive, essendo stabilito dallo stesso accordo che la somma data quale onorario del ricorrente sarebbe stata ripartita con il Calabrò. In particolare, la sentenza dà puntualmente e correttamente conto della subdola condotta tenuta dal ricorrente ai danni del [OSCURATO:PERSONA] al quale era solo apparentemente prospettata una libertà di scelta, insinuandogli piuttosto la convinzione che non affidare l'incarico al ricorrente avrebbe potuto dilatare oltremodo i tempi e comportare un infausto esito della pratica (v. pg. 8 della sentenza impugnata). 6. Il quarto motivo costituisce generica censura in fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato il ruolo tutt'altro che marginale e svolto in modo subdolo dal ricorrente nonché la gravità delle condotte da lui poste in essere. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensor