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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41062/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA ri\ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Abouelghit deduce l'illegittimità del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni egli ha disatteso sul rilievo della carente indicazione del luogo in cui fare ritorno; che, al riguardo, l'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui egli avrebbe dichiarato di essere residente in Urbino, località indicata nel provvedimento de quo agitur, è contestata dal ricorrente mediante argonnentazioni (concernenti l'essere egli soggetto senza fissa dimora, sconosciuto all'anagrafe del Comune di Urbino, e l'inesistenza dell'indirizzo indicato nel foglio di via obbligatorio) che non sono supportate dalle prescritte allegazioni, onde l'impugnazione si palesa, per questa parte, generica perché carente di autosufficienza (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che, quanto alla residua doglianza, vertente sulla conoscenza, in capo all'imputato, della lingua italiana ed alla conseguente possibilità di comprendere il contenuto del foglio di via obbligatorio, privo di traduzione, la Corte di appello ha ritenuto, con determinazione non sindacabile in questa sede perché esente da vizi logici ed aderente ai dati istruttori, che l'avere egli reso spontanee dichiarazioni in italiano tranquillizza circa la sussistenza del requisito psicologico del reato oggetto di addebito, peraltro punibile, per la sua natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa; che pertinente appare, del resto, in proposito, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi» (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie, Rv. 261640 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA ri\ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo di ricorso, Abouelghit deduce l'illegittimità del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni egli ha disatteso sul rilievo della carente indicazione del luogo in cui fare ritorno; che, al riguardo, l'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui egli avrebbe dichiarato di essere residente in Urbino, località indicata nel provvedimento de quo agitur, è contestata dal ricorrente mediante argonnentazioni (concernenti l'essere egli soggetto senza fissa dimora, sconosciuto all'anagrafe del Comune di Urbino, e l'inesistenza dell'indirizzo indicato nel foglio di via obbligatorio) che non sono supportate dalle prescritte allegazioni, onde l'impugnazione si palesa, per questa parte, generica perché carente di autosufficienza (in proposito, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che, quanto alla residua doglianza, vertente sulla conoscenza, in capo all'imputato, della lingua italiana ed alla conseguente possibilità di comprendere il contenuto del foglio di via obbligatorio, privo di traduzione, la Corte di appello ha ritenuto, con determinazione non sindacabile in questa sede perché esente da vizi logici ed aderente ai dati istruttori, che l'avere egli reso spontanee dichiarazioni in italiano tranquillizza circa la sussistenza del requisito psicologico del reato oggetto di addebito, peraltro punibile, per la sua natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa; che pertinente appare, del resto, in proposito, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi» (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213 - 01; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ilie, Rv. 261640 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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