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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02819/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33149/22 Rilevato che con sentenza in data 4 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 15 dicembre 2021 del GIP del Tribunale di Chieti nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la detenzione in concorso di 50 grammi di cocaina e per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputata ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità; che con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che i primi due motivi siano fattuali: la Corte territoriale ha ricordato che gli operanti avevano visto la donna lanciare la busta con lo stupefacente fuori dall'autovettura, avevano recuperato la busta caduta in un vigneto sotto un viadotto e avevano verificato che conteneva cocaina dalla quale era possibile ricavare 270 dosi, donde l'impossibilità di qualificare il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73; Ritenuto che il terzo motivo sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello ha osservato che non era stato dedotto alcun elemento rilevante per la relativa applicazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl& ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33149/22 Rilevato che con sentenza in data 4 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 15 dicembre 2021 del GIP del Tribunale di Chieti nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la detenzione in concorso di 50 grammi di cocaina e per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; Rilevato che con il primo motivo di ricorso l'imputata ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità; che con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che i primi due motivi siano fattuali: la Corte territoriale ha ricordato che gli operanti avevano visto la donna lanciare la busta con lo stupefacente fuori dall'autovettura, avevano recuperato la busta caduta in un vigneto sotto un viadotto e avevano verificato che conteneva cocaina dalla quale era possibile ricavare 270 dosi, donde l'impossibilità di qualificare il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73; Ritenuto che il terzo motivo sia del tutto inconsistente perché la Corte di appello ha osservato che non era stato dedotto alcun elemento rilevante per la relativa applicazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl& ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris