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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30246/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 1 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto continuato di diffamazione aggravata, commesso successivamente al 15 marzo 2017 in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, perché non preceduto dall'interrogatorio richiesto in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, rilevata a seguito di consentito esame degli atti, la regolare notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen. al difensore di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) tramite PEC in data 19 settembre 2018 e della notifica dello stesso avviso a mani proprie del [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2018, quest'ultima costituiva invero la data dalla quale decorreva il termine di venti giorni per chiedere l'interrogatorio, che invece è stato richiesto soltanto 4 giugno 2019, quindi tardivamente, non rilevando la seconda erronea notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen., come pacificamente stabilito da questa Corte che ha affermato che «La eventuale reiterazione per errore della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha rilevanza ai fini della tempestività della richiesta di interrogatorio, la quale si determina facendo riferimento alla data della prima valida notifica eseguita al soggetto interessato, non essendo consentito far rivivere una facoltà irrimediabilmente consumata dall'inutile decorso del termine conseguente alla conoscenza legale ed effettiva dell'atto» (Sez. 2, n. 36430 del 03/06/2015, Rv. 264536; Sez. 5, n. 14972 del 27/02/2014, Rv. 259845); - che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della critica politica, è generico e manifestamente infondato, posto che dalla motivazione delle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), emerge come nelle pubblicazioni riconducibili all'imputato mancassero tutti i requisiti necessari per la configurabilità dell'esimente della critica politica, ossia la veridicità del fatto storico e la continenza espressiva, essendosi le dette pubblicazioni trasfuse in un gratuito attacco alla persona (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata e Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 249239); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 1 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto continuato di diffamazione aggravata, commesso successivamente al 15 marzo 2017 in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, perché non preceduto dall'interrogatorio richiesto in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, rilevata a seguito di consentito esame degli atti, la regolare notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen. al difensore di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) tramite PEC in data 19 settembre 2018 e della notifica dello stesso avviso a mani proprie del [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2018, quest'ultima costituiva invero la data dalla quale decorreva il termine di venti giorni per chiedere l'interrogatorio, che invece è stato richiesto soltanto 4 giugno 2019, quindi tardivamente, non rilevando la seconda erronea notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen., come pacificamente stabilito da questa Corte che ha affermato che «La eventuale reiterazione per errore della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha rilevanza ai fini della tempestività della richiesta di interrogatorio, la quale si determina facendo riferimento alla data della prima valida notifica eseguita al soggetto interessato, non essendo consentito far rivivere una facoltà irrimediabilmente consumata dall'inutile decorso del termine conseguente alla conoscenza legale ed effettiva dell'atto» (Sez. 2, n. 36430 del 03/06/2015, Rv. 264536; Sez. 5, n. 14972 del 27/02/2014, Rv. 259845); - che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della critica politica, è generico e manifestamente infondato, posto che dalla motivazione delle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), emerge come nelle pubblicazioni riconducibili all'imputato mancassero tutti i requisiti necessari per la configurabilità dell'esimente della critica politica, ossia la veridicità del fatto storico e la continenza espressiva, essendosi le dette pubblicazioni trasfuse in un gratuito attacco alla persona (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata e Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 249239); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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