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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 04824/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11125/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). -Controricorrente – Avverso il decreto della Corte d’appello di N apoli n.

RG 2032/2023 depositata il 24/01/2024.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025.

Rilevato che:

1. Questa Corte, con ordinanza n. 23949/2023, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassò con rinvio il decreto in [OSCURATO:PERSONA] materia di equa riparazione emesso dalla Corte d’appello di Napoli, in composizione collegiale, il 28 aprile 2022, che rigettava l’opposizione della parte privata ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto monocratico dello stesso ufficio , che condannava l’Amministrazione a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo di euro 450,00 ( oltre accessori ) per l’eccessiva durata (quantificata in un anno) di unprocesso di equa riparazione;

2. i l giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale, in diversa composizione, ha così statuito: “ a) in accoglimento dell’opposizione avverso il decreto monocratico della Corte di Appello di Napoli del 9.5.2022 n. cronol. 1249.2022 (nel procedimento iscritto al n. 988/2022 R.G.

V.G.), ferma restando la revoca di detto decreto, condanna il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 900,00, oltre interessi legali dalla domanda; b) condanna il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida: - per il procedimento ex art.3 L. 89/2001 la somma complessiva di 401,75 €, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - per il giudizio di opposizione ex art.5 L. 89/2001 € 30,00 per spese e € 438,10 per compensi (importo già maggiorato del 30%), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione € 198,97 per spese e € 339,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - per il presente giudizio di rinvio € 43,78 per spese e € 370,70 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].”;

3. avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con una memoria.

Il ministero della giustizia e il MEF hanno resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Primo motivo: “ Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio - per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazione perplessa; d) motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

La premessa è che, in sede di rinvio , il ricorrente aveva depositato un’analitica nota specificadel giudizio di rinvio, contenente la quantificazione dei compensi richiesti nella misura di euro 2.915,00, sulla scorta dei seguenti criteri (vedi pag. 8 del ricorso per cassazione): “l’applicazione della nuova tabella 12 dei parametri professionali […] di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, come sostituita dal D.M. 13/8/2022 n. 147, relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello; l’applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00; l’applicazione dei valori medi; per le quattro fasi, in parte espletate e in parte da espletare, quali: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale”.

Il ricorrente lamenta che la liquidazione delle spese del giudizio operata dal giudice di rinvio sarebbe nulla, per vizio di motivazione, perché (vedi pagg. 12 e 1 3 d el ricorso per cassazione): “ ha indicato: - i parametri professionali applicati (D.M. 10/3/2014 n. 55) che deve presumersi siano quelli vigenti al momento della decisione (e, cioè, quelli modificati dal D.M. 13/8/2022 n. 147, vuoi anche per l’inequivoca “applicazione della norma ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 nella sua formulazione vigente ratione temporis” che è quella modificata dal D.M. 13/8/2022 n. 147 e non prevede più un aumento fisso del 30%, bensì un aumento fino al 30%); - le tabelle dei compensi applicate, ma solo quelle relative al procedimento monitorio (tabella 8) e al procedimento di opposizione (tabella 12);- i valori dei compensi applicati (valori minimi in considerazione “della estrema semplicità delle attività difensive svolte”); - lo scaglione di valore della causa utilizzato (fino a € 1.100,00); non ha, quindi, indicato espressamente per la liquidazione dei compensi del giudizio di rinvio:- la tabella utilizzata (tra le 28 tabelle previste dai parametri professionali applicati); - le specifiche attività processuali effettivamente ritenute come espletate (atteso che seppur ha rilevato la “estrema semplicità delle attività difensive svolte”, non ha indicato quali esse siano state); - le voci dei parametri e della tabella per le fasi in concreto espletate e liquidate; - l’importo liquidato per ciascuna fase in concreto espletata e liquidata; - alcun altro criterio idoneo a comprendere l’incongrua e riduttiva liquidazione e quantificazione dei compensi; non ha spiegato specificamente i passaggi che avrebbero dovuto consentire di apprezzare che la liquidazione compiuta di € 337,00 per compensi del giudizio di rinvio - che solo a seguito dell’aumento liquidato del 10% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 è divenuto € 370,70 - non sia avvenuta al di sotto degli importi minimi”;

2. secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio e, in particolare, alla violazione dei criteri legali di liquidazione dei compensi, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

Il ricorrente sostiene che il valore della causa è dato (vedi pag. 29 del ricorso) “dalle somme in concreto liquidate di € 2.465,29 - € 900,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione, € 40,90 per interessi legali dalla domanda (28/4/2022) alla data di deposito del ricorso in riassunzione (27/9/2023), € 401,75 per spese di lite del procedimento monitorio e maggiorazioni di legge sui compensi, € 533,82 per spese di lite del procedimento di opposizione e maggiorazioni di legge sui compensi ed € 588,82 per spese di lite del precedente giudizio di legittimità e maggiorazione di legge sui compensi - e, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di rinvio, rientra nell’indicato nello scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 […] A tale risultato si perviene anche volendo applicare restrittivamente il criterio innanzi indicato del “disputatum, integrato dal criterio del decisum” e, pertanto, applicando: per l’equa riparazione il solo implemento di quanto liquidato nel giudizio di rinvio rispetto a quanto liquidato nel decreto monitorio revocato (€ 450,00 + la totalità degli interessi legali su € 900,00 in quanto non liquidati nel decreto monitorio); per le spese di lite solo quelle liquidate per la prima volta nel giudizio di rinvio e relative alle precedenti fasi (e, cioè, quelle relative al procedimento di opposizione e al precedente giudizio di legittimità e quindi con esclusione di quelle relative al procedimento monitorio in quanto già liquidate nel decreto monitorio).

In base a tali criteri le somme in concreto liquidate ammontano a € 1.613,54 - € 450,00 per implemento indennizzo per equa riparazione, € 40,90 per interessi legali dalla domanda (28/4/2022) alla data di deposito del ricorso in riassunzione (27/9/2023), € 533,82 per spese di lite del procedimento di opposizione e maggiorazioni di legge sui compensi ed € 588,82 per spese di lite del precedente giudizio di legittimità e maggiorazione di legge sui compensi - e, quindi, il valore del giudizio di rinvio rientra anche in questo caso nell’indicato scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00”.

Muovendo da tali premesse, il ricorrente si duole che il giudice di rinvioabbia erroneamente assunto come parametro lo scaglione fino a euro 1.100e che, quindi, abbia liquidato, a titolo di compenso per il giudizio di rinvio, un importo – euro 370,70 , già maggiorato del 10% ex art. 4 bis d.m. n. 55 del 2014, nella versione ratione temporis vigente - una somma non effettivamente remuneratoria del lavoro professionale svoltodal difensore della parte privata;

3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione argomentativa, sonoinfondati.

Quanto al primo motivo, non sussiste la prospettata carenza strutturale della motivazione del decreto della Corte territoriale, la quale, come subito si dirà, ha correttamente liquidato le spese del giudizio di rinvio e ha dato conto, con chiarezza , delle ragioni della decisione, per altro richiamate puntualmente in ricorso.

Quanto al secondo motivo, è orientamento consolidato di questa Corte che, in materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante( Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023, Rv. 669456 -01).

Ciò premesso sul piano generale, più specificamente, il Collegio, che lo condivide, intende dare continuità al costante indirizzo sezionale per il quale, in materia di equa riparazione, il valore della causa va determinato nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che, per quest’ultimo , esso debba essere circoscritto al “quantum” in aggiunta liquidato (Cass. n. 23599/2023; in termini, tra le altre Cass. 8526/2025).

Nel caso in esame, la Corte di Napoli, come sopra evidenziato, ha liquidato l’intero indennizzo per non ragionevole durata del giudizio presupposto nella misura di euro 900, dopodiché, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, ha correttamente assunto, quale parametro di riferimento, lo scaglione fino a euro 1.100, ragion per cui, operata la maggiorazione del 10% ex art. 4 comma 1 bis del d.m. n. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, ha espressamente applicato (vedi pagg. 3 e 4 del decreto) “i valori minimi” per la “estrema semplicità delle attività difensive svolte” e ha liquidato il compenso – minimo - di euro 370,70 (ossia euro 337 aumentato del 10%).

Evidentemente lo scaglione fino a euro 1.100 , al contrario di quanto sostiene il ricorrente, non è superato sommando al “capitale” gli “interessi legali dalla domanda” e le “spese di lite” relative alle varie fasi del giudizio di equa riparazione; infatti, non incidono sul valore della causa, ai sensi dell’art. 10 comma 2 c.p.c. , né gli interessi maturati dopo l’instaurazione del giudizio, né le spese del giudizio.

Si tratta di punti fermi della giurisprudenza di questa Corte , la quale, per un verso, ha affermato che il valore della causa deve essere determinatoex art. 10 comma 2 c.p.c. sommando al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (vedi S ez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013 , Rv. 625290 - 01) ; per altro verso, ha negato che, onde verificare se il valore sia o meno superiore a euro 1.100, si possano sommare al capitale le spese successive all’avvio del giudizio (vedi Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021.

Rv. 661034 -01);

4. in conclusione, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi cassazione, in base al principio della soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11125/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). -Controricorrente – Avverso il decreto della Corte d’appello di N apoli n. RG 2032/2023 depositata il 24/01/2024. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025. Rilevato che: 1. Questa Corte, con ordinanza n. 23949/2023, decidendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassò con rinvio il decreto in [OSCURATO:PERSONA] materia di equa riparazione emesso dalla Corte d’appello di Napoli, in composizione collegiale, il 28 aprile 2022, che rigettava l’opposizione della parte privata ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto monocratico dello stesso ufficio , che condannava l’Amministrazione a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennizzo di euro 450,00 ( oltre accessori ) per l’eccessiva durata (quantificata in un anno) di unprocesso di equa riparazione; 2. i l giudice di rinvio, individuato nella medesima Corte territoriale, in diversa composizione, ha così statuito: “ a) in accoglimento dell’opposizione avverso il decreto monocratico della Corte di Appello di Napoli del 9.5.2022 n. cronol. 1249.2022 (nel procedimento iscritto al n. 988/2022 R.G. V.G.), ferma restando la revoca di detto decreto, condanna il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 900,00, oltre interessi legali dalla domanda; b) condanna il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida: - per il procedimento ex art.3 L. 89/2001 la somma complessiva di 401,75 €, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - per il giudizio di opposizione ex art.5 L. 89/2001 € 30,00 per spese e € 438,10 per compensi (importo già maggiorato del 30%), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione € 198,97 per spese e € 339,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - per il presente giudizio di rinvio € 43,78 per spese e € 370,70 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].”; 3. avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con una memoria. Il ministero della giustizia e il MEF hanno resistito con controricorso. Considerato che: 1. Primo motivo: “ Nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio - per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazione perplessa; d) motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. La premessa è che, in sede di rinvio , il ricorrente aveva depositato un’analitica nota specificadel giudizio di rinvio, contenente la quantificazione dei compensi richiesti nella misura di euro 2.915,00, sulla scorta dei seguenti criteri (vedi pag. 8 del ricorso per cassazione): “l’applicazione della nuova tabella 12 dei parametri professionali […] di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, come sostituita dal D.M. 13/8/2022 n. 147, relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello; l’applicazione dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00; l’applicazione dei valori medi; per le quattro fasi, in parte espletate e in parte da espletare, quali: fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisionale”. Il ricorrente lamenta che la liquidazione delle spese del giudizio operata dal giudice di rinvio sarebbe nulla, per vizio di motivazione, perché (vedi pagg. 12 e 1 3 d el ricorso per cassazione): “ ha indicato: - i parametri professionali applicati (D.M. 10/3/2014 n. 55) che deve presumersi siano quelli vigenti al momento della decisione (e, cioè, quelli modificati dal D.M. 13/8/2022 n. 147, vuoi anche per l’inequivoca “applicazione della norma ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 nella sua formulazione vigente ratione temporis” che è quella modificata dal D.M. 13/8/2022 n. 147 e non prevede più un aumento fisso del 30%, bensì un aumento fino al 30%); - le tabelle dei compensi applicate, ma solo quelle relative al procedimento monitorio (tabella 8) e al procedimento di opposizione (tabella 12);- i valori dei compensi applicati (valori minimi in considerazione “della estrema semplicità delle attività difensive svolte”); - lo scaglione di valore della causa utilizzato (fino a € 1.100,00); non ha, quindi, indicato espressamente per la liquidazione dei compensi del giudizio di rinvio:- la tabella utilizzata (tra le 28 tabelle previste dai parametri professionali applicati); - le specifiche attività processuali effettivamente ritenute come espletate (atteso che seppur ha rilevato la “estrema semplicità delle attività difensive svolte”, non ha indicato quali esse siano state); - le voci dei parametri e della tabella per le fasi in concreto espletate e liquidate; - l’importo liquidato per ciascuna fase in concreto espletata e liquidata; - alcun altro criterio idoneo a comprendere l’incongrua e riduttiva liquidazione e quantificazione dei compensi; non ha spiegato specificamente i passaggi che avrebbero dovuto consentire di apprezzare che la liquidazione compiuta di € 337,00 per compensi del giudizio di rinvio - che solo a seguito dell’aumento liquidato del 10% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 è divenuto € 370,70 - non sia avvenuta al di sotto degli importi minimi”; 2. secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del giudizio di rinvio e, in particolare, alla violazione dei criteri legali di liquidazione dei compensi, alla violazione dei valori minimi dei parametri professionali che sono inderogabili e alla liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione - delle norme ex artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10/3/2014 n. 55, 6, 7, comma 1, D.M. 13/8/2022 n. 147 e della nuova tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Il ricorrente sostiene che il valore della causa è dato (vedi pag. 29 del ricorso) “dalle somme in concreto liquidate di € 2.465,29 - € 900,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione, € 40,90 per interessi legali dalla domanda (28/4/2022) alla data di deposito del ricorso in riassunzione (27/9/2023), € 401,75 per spese di lite del procedimento monitorio e maggiorazioni di legge sui compensi, € 533,82 per spese di lite del procedimento di opposizione e maggiorazioni di legge sui compensi ed € 588,82 per spese di lite del precedente giudizio di legittimità e maggiorazione di legge sui compensi - e, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di rinvio, rientra nell’indicato nello scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 […] A tale risultato si perviene anche volendo applicare restrittivamente il criterio innanzi indicato del “disputatum, integrato dal criterio del decisum” e, pertanto, applicando: per l’equa riparazione il solo implemento di quanto liquidato nel giudizio di rinvio rispetto a quanto liquidato nel decreto monitorio revocato (€ 450,00 + la totalità degli interessi legali su € 900,00 in quanto non liquidati nel decreto monitorio); per le spese di lite solo quelle liquidate per la prima volta nel giudizio di rinvio e relative alle precedenti fasi (e, cioè, quelle relative al procedimento di opposizione e al precedente giudizio di legittimità e quindi con esclusione di quelle relative al procedimento monitorio in quanto già liquidate nel decreto monitorio). In base a tali criteri le somme in concreto liquidate ammontano a € 1.613,54 - € 450,00 per implemento indennizzo per equa riparazione, € 40,90 per interessi legali dalla domanda (28/4/2022) alla data di deposito del ricorso in riassunzione (27/9/2023), € 533,82 per spese di lite del procedimento di opposizione e maggiorazioni di legge sui compensi ed € 588,82 per spese di lite del precedente giudizio di legittimità e maggiorazione di legge sui compensi - e, quindi, il valore del giudizio di rinvio rientra anche in questo caso nell’indicato scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00”. Muovendo da tali premesse, il ricorrente si duole che il giudice di rinvioabbia erroneamente assunto come parametro lo scaglione fino a euro 1.100e che, quindi, abbia liquidato, a titolo di compenso per il giudizio di rinvio, un importo – euro 370,70 , già maggiorato del 10% ex art. 4 bis d.m. n. 55 del 2014, nella versione ratione temporis vigente - una somma non effettivamente remuneratoria del lavoro professionale svoltodal difensore della parte privata; 3. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per la loro stretta connessione argomentativa, sonoinfondati. Quanto al primo motivo, non sussiste la prospettata carenza strutturale della motivazione del decreto della Corte territoriale, la quale, come subito si dirà, ha correttamente liquidato le spese del giudizio di rinvio e ha dato conto, con chiarezza , delle ragioni della decisione, per altro richiamate puntualmente in ricorso. Quanto al secondo motivo, è orientamento consolidato di questa Corte che, in materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante( Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023, Rv. 669456 -01). Ciò premesso sul piano generale, più specificamente, il Collegio, che lo condivide, intende dare continuità al costante indirizzo sezionale per il quale, in materia di equa riparazione, il valore della causa va determinato nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, restando escluso che, per quest’ultimo , esso debba essere circoscritto al “quantum” in aggiunta liquidato (Cass. n. 23599/2023; in termini, tra le altre Cass. 8526/2025). Nel caso in esame, la Corte di Napoli, come sopra evidenziato, ha liquidato l’intero indennizzo per non ragionevole durata del giudizio presupposto nella misura di euro 900, dopodiché, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, ha correttamente assunto, quale parametro di riferimento, lo scaglione fino a euro 1.100, ragion per cui, operata la maggiorazione del 10% ex art. 4 comma 1 bis del d.m. n. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, ha espressamente applicato (vedi pagg. 3 e 4 del decreto) “i valori minimi” per la “estrema semplicità delle attività difensive svolte” e ha liquidato il compenso – minimo - di euro 370,70 (ossia euro 337 aumentato del 10%). Evidentemente lo scaglione fino a euro 1.100 , al contrario di quanto sostiene il ricorrente, non è superato sommando al “capitale” gli “interessi legali dalla domanda” e le “spese di lite” relative alle varie fasi del giudizio di equa riparazione; infatti, non incidono sul valore della causa, ai sensi dell’art. 10 comma 2 c.p.c. , né gli interessi maturati dopo l’instaurazione del giudizio, né le spese del giudizio. Si tratta di punti fermi della giurisprudenza di questa Corte , la quale, per un verso, ha affermato che il valore della causa deve essere determinatoex art. 10 comma 2 c.p.c. sommando al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (vedi S ez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013 , Rv. 625290 - 01) ; per altro verso, ha negato che, onde verificare se il valore sia o meno superiore a euro 1.100, si possano sommare al capitale le spese successive all’avvio del giudizio (vedi Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021. Rv. 661034 -01); 4. in conclusione, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi cassazione, in base al principio della soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liq