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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 31749/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'ordinanza del 08/05/2026 del TRIB.

LIBERTA' di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Brescia haconfermato l'ordinanza cautelare emessa in data 23 aprile 2026 dal Tribunale diMantova, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la custodiacautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2 .

Hanno proposto un unico ricorso gli indagati, in cui sono dedotti i motividi seguito enunciati.2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 63, comma 2, 64 e 350,comma 7 cod. proc. pen.Il Tribunale ha fondato il quadro indiziario sulle dichiarazioni rese dalloShima nell'immediatezza - «eravamo io e [OSCURATO:PERSONA] a gestire l’approvvigionamentoe lo smercio» - che sono, invece, inficiate da inutilizzabilità patologica in quantorese in un contesto di forte pressione psicologica, durante la perquisizione esotto la minaccia di estendere il provvedimento restrittivo anche alla moglie delKumria, al momento presente nell'abitazione.Si tratta, nella sostanza, di dichiarazioni non spontanee ma sollecitate inassenza del difensore, come tali inutilizzabili erga omnes.2.2.

Illogicità manifesta della motivazione quanto alla responsabilità diKumria.Il Tribunale ha argomentato che l'ingente quantitativo di droga (146 kg dicocaina) non potesse passare inosservato al detto indagato, a causa del "forteodore", là dove la cocaina è inodore per l'apparato olfattivo umano.Non vi sono altri elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]: non intercettazioni, néelementi desumibili dai servizi di osservazione, posto che egli non ha partecipatoall'incontro con il cessionario Salta; non ha trasportato lo stupefacente da casaalla vettura di questo; è uscito solo per recarsi in palestra; non è stato trovato inpossesso del denaro al di là della somma di euro 4.200 che ha detto esserefrutto del suo pregresso lavoro e della cassaintegrazione.Dalla comparazione degli orari dei verbali di narcotest (a caricoinizialmente anche della moglie di [OSCURATO:PERSONA], poi esclusa) e di quelli di dichiarazionispontanee di [OSCURATO:PERSONA], trae conferma l’assunto difensivo in ordine alle pressioniesercitate su quest’ultimo per indurlo ad accusare [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Violazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e difetto dimotivazione quanto alle esigenze cautelari; inosservanza del principio diadeguatezza.2.4.

Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 273 cod. proc. pen.Inutilizzabilità dei risultati del "narcotest" per carenza di garanzie difensive.Il verbale di narcotest è stato redatto alle ore 20.35, in un momento in cuil'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva già manifestato la volontà di avvalersi di un difensore,che è stato avvisato solo alle ore 20.40.L'attribuzione "per errore" della sostanza alla moglie del [OSCURATO:PERSONA] dimostraun utilizzo strumentale dell'atto per provocare la confessione.2.5.

Contraddittorietà della motivazione in ordine al concorso morale delKumria e travisamento della prova.Il Tribunale ha dedotto la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine allapresenza delle sostanze nell’appartamento dalla mera coabitazione – in séirrilevante - con [OSCURATO:PERSONA] e da un presunto dato sensoriale (il forte odore dellasostanza).Ai fini della configurabilità del concorso non è sufficiente la conoscenzadell'altrui condotta illecita, in mancanza di un contributo, anche minimo, cheabbia facilitato la detenzione o la gestione delle sostanze.2.6.

Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con misure menoafflittive.I ricorrenti sono incensurati e privi di carichi pendenti.

La misura degliarresti domiciliari in luoghi posti a disposizione da terzi estranei ai fatti, con ildispositivo di controllo elettronico, è del tutto idonea a recidere i legami con ilcontesto criminale ipotizzato e a neutralizzare il pericolo di recidiva.Sul punto l’ordinanza è carente di ogni motivazione.La confessione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere valutata ai finidell’adozione di una misura più fievole almeno nei suoi confronti.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la prodotta documentazione lavorativa ne attesta unpregresso inserimento nel contesto sociale, incompatibile con il ruolo dinarcotrafficante di professione che gli viene attribuito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati per i motivi che di seguito siespongono.2.

Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, oche si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede digiudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi cheincidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionalesvolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllodi logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non èpossibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti oa un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e,nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dellospessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998,Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244;Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).3.

Ciò posto, il primo motivo, vertente sulla inutilizzabilità delledichiarazioni rese agli inquirenti nella immediatezza del fatto, con cui [OSCURATO:PERSONA] haammesso d i ave re ges t i t o un i t amente a l co indaga to Kumr ial’approvvigionamento e lo smercio delle sostanze, è declinato in fatto edaspecifico.La doglianza difensiva evoca i principi affermati da questa Corte, in forzadei quali sono utilizzabili nella fase procedimentale, nell'incidente cautelare enegli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagatoabbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63,comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350,comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, a condizioneche emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossiasenza alcuna coercizione o sollecitazione; di tal che, ove tali dichiarazioni sianostate rese, invece, su sollecitazione della polizia giudiziaria non sono utilizzabili,neanche a favore del dichiarante, se non per la prosecuzione delle indagini (Sez.4, n. 2124 del 27/10/2020 Ud., dep. 2021, Minauro, Rv. 280242).Così pure, nell’ambito del giudizio abbreviato, le dichiarazioni “sollecitate”sono affette da una inutilizzabilità patologica, avendo questa Corte statuito chesono utilizzabili le dichiarazioni spontanee - e non quelle sollecitate - rese "contrase" dalla persona sottoposta ad indagini alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.350, comma 7 cod. proc. pen. (Sez. 5,n. 18048 del 01/02/2018 Ud., dep.23/04/2018, S., Rv. 273745; Sez. 4, n. 8271 del 27/01/2026, Cesarini, Rv.289619 – 01).Tuttavia, le deduzioni dei ricorrenti sul punto sono versate in fatto emeramente congetturali.Dalla comparazione tra gli orari del verbale del narcotest e di quellocontenente le predette dichiarazioni spontanee, con la successiva rettificazionedel primo, originariamente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie, non è del tuttoimplausibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto scagionare quest’ultima; ma non vi sonoelementi per sostenere che tali dichiarazioni siano state indotte dagli inquirenti.La donna aveva, invero, protestato sin dal primo momento la suaestraneità ai fatti e dal verbale di arresto risulta che l’apprezzamento della suaposizione veniva rimesso dagli operanti alla valutazione del Pubblico Ministero.Ciò che appare dirimente osservare è che le dichiarazioni in oggettorisultano verbalizzate e sottoscritte dal dichiarante e tale forma didocumentazione, per indirizzo consolidato di questa Corte, rappresenta unagaranzia sufficiente per renderle pienamente utilizzabili a fini probatori, in quantoconsente di verificarne i contenuti e, al tempo stesso di evitare possibili abusi, odanche soltanto involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia (Sez. 6, n.10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466 – 02; Sez. 1, n. 37676 del03/05/2022, L., Rv. 283740; Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv.280880; Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019.

Marchese, Rv. 276176).Si tratta, infine, di dichiarazioni che non esauriscono la provvistaindiziaria, sicchè la censura, in difetto della c.d. prova di resistenza con riguardoalle ulteriori risultanze a carico del ricorrente, resta del tutto irrilevante.3.Il secondo e il quinto motivo, che attengono alla gravità indiziaria neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattati congiuntamente perché strettamenteconnessi.Entrambi sono aspecifici.L’elemento che la cocaina sia inodore è un dato oggettivo, ma nell’ambitodella stessa operazione, sulla autovettura del cessionario Salla, era rinvenutaanche sostanza stupefacente del tipo hashish per un quantitativo di 516 kg.,verosimilmente ivi tradotto dalla abitazione degli indagati.In ogni caso, non si tratta di un aspetto dirimente per la configurabilitàdel concorso nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], posto che la ordinanza ha valorizzatoal riguardo, con motivazione esaustiva e scevra da illogicità, plurimi elementiche, complessivamente apprezzati, convergono verso una univocità indicativa.Tra questi: la quantità ingente di sostanza rinvenuta nell’appartamento incui egli coabitava con il cugino (146,79 Kg. di cocaina); la sua presenza in casaal momento della cessione operata in favore di Salla; la detenzione di strumentiper il confezionamento disseminati negli spazi dell’immobile di comune accesso econdivisione d’uso tra gli indagati; il rinvenimento di una cospicua somma didenaro (56.000,00), del tutto sproporzionata rispetto alle loro condizionipersonali, in parte sulle persone degli indagati e nei loro portafogli, e in partenelle intercapedini e nei mobili dell’appartamento ove essi coabitavano; lapredisposizione di appositi alloggiamenti per l’occultamento della sostanza nelledue autovetture, intestate allo [OSCURATO:PERSONA], ma una delle quali era nella disponibilità difatto del [OSCURATO:PERSONA].È dunque disancorato dai dati fattuali acquisiti l’assunto difensivo di unamera connivenza, in sé non punibile, da parte del medesimo, perchéasseritamente non tradottasi in un contributo attivo alla condotta detentiva,finalizzata alla cessione, di cui il coindagato si era assunta la responsabilità.4.

Il terzo motivo è generico, limitandosi la difesa ad enunciare il titoletto,che rappresenta la violazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e ildifetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sul principio di adeguatezza,senza alcuna argomentazione.5.

Il quarto motivo, sulla inutilizzabilità del narcotest in quanto eseguitoprima che venisse dato avviso al difensore, è generico e comunque infondato.Si tratta di un atto urgente della polizia giudiziaria cui il difensore ha dirittodi assistere senza diritto di essere avvisato ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen.L’omissione dell’avviso alla parte, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc.pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che potrebbe,invece, avere determinato nullità, non è stata neppure allegata.6.

Il sesto motivo, inerente alle esigenze cautelari, è infondato.L’ordinanza ha adeguatamente motivato a proposito dell’intenso pericolo diricaduta, evidenziando come il cospicuo quantitativo di droga sequestrato el’ingente somma di danaro detenuta diano ampiamente conto dell’inserimento dientrambi i ricorrenti nel circuito del narcotraffico.È stata altresì valorizzata l’assenza di redditi leciti.Lo stato di incensuratezza e la confessione dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un fattoconnotato dagli elementi di allarmante pericolosità descritti nell’ordinanza, cheriguarda il sequestro di ben 23,73 kg. di cocaina detenuta nell’autovettura e di146,79 kg. della medesima sostanza detenuti nell’abitazione, appaiono recessivi.La motivazione sulla inidoneità del presidio cautelare domiciliare – postoche le due abitazioni ove i ricorrenti potrebbero essere posti agli arrestidomiciliari, nella disponibilità di terzi, sono ubicate nel comune di PortoMantovano e non è stato allegato alcunché rispetto alla possibilità dimantenimento economico degli indagati – appare congrua.La giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, precisato che il requisitodell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delittoe richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve esseretanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, mache non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2,n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767).7.

Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 08/05/2026 del TRIB. LIBERTA' di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Brescia haconfermato l'ordinanza cautelare emessa in data 23 aprile 2026 dal Tribunale diMantova, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la custodiacautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2 . Hanno proposto un unico ricorso gli indagati, in cui sono dedotti i motividi seguito enunciati.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 63, comma 2, 64 e 350,comma 7 cod. proc. pen.Il Tribunale ha fondato il quadro indiziario sulle dichiarazioni rese dalloShima nell'immediatezza - «eravamo io e [OSCURATO:PERSONA] a gestire l’approvvigionamentoe lo smercio» - che sono, invece, inficiate da inutilizzabilità patologica in quantorese in un contesto di forte pressione psicologica, durante la perquisizione esotto la minaccia di estendere il provvedimento restrittivo anche alla moglie delKumria, al momento presente nell'abitazione.Si tratta, nella sostanza, di dichiarazioni non spontanee ma sollecitate inassenza del difensore, come tali inutilizzabili erga omnes.2.2. Illogicità manifesta della motivazione quanto alla responsabilità diKumria.Il Tribunale ha argomentato che l'ingente quantitativo di droga (146 kg dicocaina) non potesse passare inosservato al detto indagato, a causa del "forteodore", là dove la cocaina è inodore per l'apparato olfattivo umano.Non vi sono altri elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]: non intercettazioni, néelementi desumibili dai servizi di osservazione, posto che egli non ha partecipatoall'incontro con il cessionario Salta; non ha trasportato lo stupefacente da casaalla vettura di questo; è uscito solo per recarsi in palestra; non è stato trovato inpossesso del denaro al di là della somma di euro 4.200 che ha detto esserefrutto del suo pregresso lavoro e della cassaintegrazione.Dalla comparazione degli orari dei verbali di narcotest (a caricoinizialmente anche della moglie di [OSCURATO:PERSONA], poi esclusa) e di quelli di dichiarazionispontanee di [OSCURATO:PERSONA], trae conferma l’assunto difensivo in ordine alle pressioniesercitate su quest’ultimo per indurlo ad accusare [OSCURATO:PERSONA].2.3. Violazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e difetto dimotivazione quanto alle esigenze cautelari; inosservanza del principio diadeguatezza.2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 273 cod. proc. pen.Inutilizzabilità dei risultati del "narcotest" per carenza di garanzie difensive.Il verbale di narcotest è stato redatto alle ore 20.35, in un momento in cuil'indagato [OSCURATO:PERSONA] aveva già manifestato la volontà di avvalersi di un difensore,che è stato avvisato solo alle ore 20.40.L'attribuzione "per errore" della sostanza alla moglie del [OSCURATO:PERSONA] dimostraun utilizzo strumentale dell'atto per provocare la confessione.2.5. Contraddittorietà della motivazione in ordine al concorso morale delKumria e travisamento della prova.Il Tribunale ha dedotto la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine allapresenza delle sostanze nell’appartamento dalla mera coabitazione – in séirrilevante - con [OSCURATO:PERSONA] e da un presunto dato sensoriale (il forte odore dellasostanza).Ai fini della configurabilità del concorso non è sufficiente la conoscenzadell'altrui condotta illecita, in mancanza di un contributo, anche minimo, cheabbia facilitato la detenzione o la gestione delle sostanze.2.6. Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con misure menoafflittive.I ricorrenti sono incensurati e privi di carichi pendenti. La misura degliarresti domiciliari in luoghi posti a disposizione da terzi estranei ai fatti, con ildispositivo di controllo elettronico, è del tutto idonea a recidere i legami con ilcontesto criminale ipotizzato e a neutralizzare il pericolo di recidiva.Sul punto l’ordinanza è carente di ogni motivazione.La confessione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere valutata ai finidell’adozione di una misura più fievole almeno nei suoi confronti.Quanto al [OSCURATO:PERSONA], la prodotta documentazione lavorativa ne attesta unpregresso inserimento nel contesto sociale, incompatibile con il ruolo dinarcotrafficante di professione che gli viene attribuito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati per i motivi che di seguito siespongono.2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenzadelle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, oche si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nello stesso senso, questa Corte ha più volte precisato che, in sede digiudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi cheincidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionalesvolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllodi logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non èpossibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti oa un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e,nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dellospessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998,Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244;Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).3. Ciò posto, il primo motivo, vertente sulla inutilizzabilità delledichiarazioni rese agli inquirenti nella immediatezza del fatto, con cui [OSCURATO:PERSONA] haammesso d i ave re ges t i t o un i t amente a l co indaga to Kumr ial’approvvigionamento e lo smercio delle sostanze, è declinato in fatto edaspecifico.La doglianza difensiva evoca i principi affermati da questa Corte, in forzadei quali sono utilizzabili nella fase procedimentale, nell'incidente cautelare enegli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagatoabbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63,comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350,comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, a condizioneche emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossiasenza alcuna coercizione o sollecitazione; di tal che, ove tali dichiarazioni sianostate rese, invece, su sollecitazione della polizia giudiziaria non sono utilizzabili,neanche a favore del dichiarante, se non per la prosecuzione delle indagini (Sez.4, n. 2124 del 27/10/2020 Ud., dep. 2021, Minauro, Rv. 280242).Così pure, nell’ambito del giudizio abbreviato, le dichiarazioni “sollecitate”sono affette da una inutilizzabilità patologica, avendo questa Corte statuito chesono utilizzabili le dichiarazioni spontanee - e non quelle sollecitate - rese "contrase" dalla persona sottoposta ad indagini alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.350, comma 7 cod. proc. pen. (Sez. 5,n. 18048 del 01/02/2018 Ud., dep.23/04/2018, S., Rv. 273745; Sez. 4, n. 8271 del 27/01/2026, Cesarini, Rv.289619 – 01).Tuttavia, le deduzioni dei ricorrenti sul punto sono versate in fatto emeramente congetturali.Dalla comparazione tra gli orari del verbale del narcotest e di quellocontenente le predette dichiarazioni spontanee, con la successiva rettificazionedel primo, originariamente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie, non è del tuttoimplausibile che [OSCURATO:PERSONA] abbia voluto scagionare quest’ultima; ma non vi sonoelementi per sostenere che tali dichiarazioni siano state indotte dagli inquirenti.La donna aveva, invero, protestato sin dal primo momento la suaestraneità ai fatti e dal verbale di arresto risulta che l’apprezzamento della suaposizione veniva rimesso dagli operanti alla valutazione del Pubblico Ministero.Ciò che appare dirimente osservare è che le dichiarazioni in oggettorisultano verbalizzate e sottoscritte dal dichiarante e tale forma didocumentazione, per indirizzo consolidato di questa Corte, rappresenta unagaranzia sufficiente per renderle pienamente utilizzabili a fini probatori, in quantoconsente di verificarne i contenuti e, al tempo stesso di evitare possibili abusi, odanche soltanto involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia (Sez. 6, n.10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466 – 02; Sez. 1, n. 37676 del03/05/2022, L., Rv. 283740; Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv.280880; Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019. Marchese, Rv. 276176).Si tratta, infine, di dichiarazioni che non esauriscono la provvistaindiziaria, sicchè la censura, in difetto della c.d. prova di resistenza con riguardoalle ulteriori risultanze a carico del ricorrente, resta del tutto irrilevante.3.Il secondo e il quinto motivo, che attengono alla gravità indiziaria neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattati congiuntamente perché strettamenteconnessi.Entrambi sono aspecifici.L’elemento che la cocaina sia inodore è un dato oggettivo, ma nell’ambitodella stessa operazione, sulla autovettura del cessionario Salla, era rinvenutaanche sostanza stupefacente del tipo hashish per un quantitativo di 516 kg.,verosimilmente ivi tradotto dalla abitazione degli indagati.In ogni caso, non si tratta di un aspetto dirimente per la configurabilitàdel concorso nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], posto che la ordinanza ha valorizzatoal riguardo, con motivazione esaustiva e scevra da illogicità, plurimi elementiche, complessivamente apprezzati, convergono verso una univocità indicativa.Tra questi: la quantità ingente di sostanza rinvenuta nell’appartamento incui egli coabitava con il cugino (146,79 Kg. di cocaina); la sua presenza in casaal momento della cessione operata in favore di Salla; la detenzione di strumentiper il confezionamento disseminati negli spazi dell’immobile di comune accesso econdivisione d’uso tra gli indagati; il rinvenimento di una cospicua somma didenaro (56.000,00), del tutto sproporzionata rispetto alle loro condizionipersonali, in parte sulle persone degli indagati e nei loro portafogli, e in partenelle intercapedini e nei mobili dell’appartamento ove essi coabitavano; lapredisposizione di appositi alloggiamenti per l’occultamento della sostanza nelledue autovetture, intestate allo [OSCURATO:PERSONA], ma una delle quali era nella disponibilità difatto del [OSCURATO:PERSONA].È dunque disancorato dai dati fattuali acquisiti l’assunto difensivo di unamera connivenza, in sé non punibile, da parte del medesimo, perchéasseritamente non tradottasi in un contributo attivo alla condotta detentiva,finalizzata alla cessione, di cui il coindagato si era assunta la responsabilità.4. Il terzo motivo è generico, limitandosi la difesa ad enunciare il titoletto,che rappresenta la violazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e ildifetto di motivazione sulle esigenze cautelari e sul principio di adeguatezza,senza alcuna argomentazione.5. Il quarto motivo, sulla inutilizzabilità del narcotest in quanto eseguitoprima che venisse dato avviso al difensore, è generico e comunque infondato.Si tratta di un atto urgente della polizia giudiziaria cui il difensore ha dirittodi assistere senza diritto di essere avvisato ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen.L’omissione dell’avviso alla parte, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc.pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che potrebbe,invece, avere determinato nullità, non è stata neppure allegata.6. Il sesto motivo, inerente alle esigenze cautelari, è infondato.L’ordinanza ha adeguatamente motivato a proposito dell’intenso pericolo diricaduta, evidenziando come il cospicuo quantitativo di droga sequestrato el’ingente somma di danaro detenuta diano ampiamente conto dell’inserimento dientrambi i ricorrenti nel circuito del narcotraffico.È stata altresì valorizzata l’assenza di redditi leciti.Lo stato di incensuratezza e la confessione dello [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un fattoconnotato dagli elementi di allarmante pericolosità descritti nell’ordinanza, cheriguarda il sequestro di ben 23,73 kg. di cocaina detenuta nell’autovettura e di146,79 kg. della medesima sostanza detenuti nell’abitazione, appaiono recessivi.La motivazione sulla inidoneità del presidio cautelare domiciliare – postoche le due abitazioni ove i ricorrenti potrebbero essere posti agli arrestidomiciliari, nella disponibilità di terzi, sono ubicate nel comune di PortoMantovano e non è stato allegato alcunché rispetto alla possibilità dimantenimento economico degli indagati – appare congrua.La giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, precisato che il requisitodell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delittoe richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve esseretanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, mache non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2,n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767).7. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris