CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 07644/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25755-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la correzione della sentenza n. 2234/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 25755/2017; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.25755/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n.2234/23, propone ricorso per correzione dell’errore materiale di tale sentenza,che non contiene pronuncia di distrazione delle spese di lite in suo favore; l’Inps è rimasto intimato; all’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Risulta dalla memoria ex art.380 bis c.p.c. depositata nel giudizio conclusosi con la sentenza n.2234/23 che era stata chiesta la distrazione delle spese, non disposta dalla citata ordinanza. La giurisprudenza di questa Corte ammette la correzione dell’errore materiale nel caso di mancata applicazione dell’art.93 c.p.c. (tra le tante Cass. S.U. 31033/19, Cass.12437/17). La sentenza va perciò corretta aggiungendo in fine al dispositivo la seguente dicitura: “spese da distrarsi al procuratore antistatario”. Nulla sul