CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 07816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30;06/1985 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]::NI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA]:etta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 2, pagg. 1 e 2 sul dolo; paragrafo 3, pagg. 2 e 3, sull'art. 131-bis cod. pen.; paragrafo 4, pag. 3 sull'art.163 cod. pen.); Considerato che il quarto motivo, che contesta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alle dichiarazione rese da un testimone, si appunta su una statuizione non suscettibile di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07