CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del Foro di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere (CE), che ha indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’[OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12in Roma;- controricorrente -e controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- intimata -avversola sentenza n. 4862, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Campania il 16.10.2020, e pubblicata lo stesso giorno;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10331/2021Numero sezionale 4732/2026Numero di raccolta generale 20526/2026Data pubblicazione 18/06/2026la Corte osserva:1. L’Incaricato per l’esazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione,notificava il 13 aprile 2018 a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n.0282 2017 0023034834 000 mediante la quale richiedeva il pagamento diquasi centomila Euro per Irpef 1995, accessori ed altre voci minori.2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Caserta contestando, innanzitutto, il vizio dimotivazione della cartella esattoriale e la prescrizione della pretesacreditoria. La CTP rilevava d’ufficio che non vi era prova in atti dellaprocura conferita dal ricorrente al difensore, e dichiarava inammissibile ilricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Campania, sostenendo che la CTP avesseerroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non avendo primadisposto l’integrazione della procura. Riproponeva, anche, i suoi originariargomenti. La CTR rigettava il ricorso e confermava la decisione di primogrado.4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, avverso ladecisione sfavorevole adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad unmotivo d’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimastaintimata.4.1. La causa era chiamata per la trattazione innanzi alla sottosezionesesta della quinta sezione civile (tributaria), per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ma il Collegio, con ordinanza interlocutoria dep. 20.7.2022, n. 22704,ritenuto il possibile rilievo nomofilattico della questione oggetto delprocesso, riteneva opportuno rimettere la decisione alla pubblica udienzadella sezione tributaria.Numero registro generale 10331/2021Numero sezionale 4732/2026Numero di raccolta generale 20526/2026Data pubblicazione 18/06/20264.2. Il giudizio era rifissato per la trattazione all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando il Collegio, con ordinanza interlocutoria 28.2.2023, n.6084, riteneva necessario disporre un ulteriore rinvio della definizione delprocesso, al fine di acquisire in forma integrale i fascicoli dei gradi dimerito del giudizio. Pervenuti i fascicoli è stato possibile fissarenuovamente l’udienza per la trattazione del giudizio di legittimità.4.3. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero,nella persona del s. [OSCURATO:PERSONA], ed ha domandatoaccogliersi il ricorso.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione dell’art. 18,commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 125 e 182c.p.c., per avere il giudice erroneamente ritenuto l’inammissibilitàdell’originario ricorso per difetto di procura, ma senza ordinare laproduzione del ricorso così come notificato con procura allegata, e senzarichiedere l’integrazione della procura.2. In sostanza il ricorrente sostiene che tanto nel giudizio tributarioquanto nel giudizio ordinario, il giudice che rilevi un difetto dirappresentanza, di assistenza o di autorizzazione della parte, non devedichiarare l’inammissibilità del ricorso, ma deve fissare un termine per laregolarizzazione, oltre al fatto che nel caso di specie la procura era stataallegata al ricorso notificato, ma il giudice non ha disposto la produzione ditali documenti alla controparte.2.1. La CTR ha osservato che “Il ricorso de quo è stato sottoscritto daldifensore, senza però alcuna delega in atti che gli consenta disottoscrivere validamente lo stesso ricorso … la mancanza disottoscrizione da parte del soggetto titolare della posizione azionata el’assenza di una procura a un difensore tecnico … è certamente una nullitànon sanabile, essendo ormai scaduto il termine per impugnare … il fatto,Numero registro generale 10331/2021Numero sezionale 4732/2026Numero di raccolta generale 20526/2026Data pubblicazione 18/06/2026dunque, che la procura non ci sia assolutamente, o che, seppur indicata amargine o in calce al ricorso, non sia stata sottoscritta, comporta lemedesime conseguenze, essendo in ogni caso inesistente” (sent. CTR, p. 2s.).2.2. Merita di essere evidenziato che, tenuto conto del viziodenunciato, questa Corte di legittimità ha ritenuto di poter esaminare a talfine i fascicoli processuali dei gradi di merito del giudizio, riscontrando chenessuna valida procura risultava allegata dal contribuente al ricorsodepositato in primo grado.Occorre quindi ricordare che il valore della causa eccede quello checonsente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio tributario, ecomunque il ricorso risulta sottoscritto dal solo difensore, e non anche dalcontribuente personalmente.Tanto premesso, il foglio allegato destinato alla procura, nel ricorsodepositato, non riporta la sottoscrizione del ricorrente e l’autentica deldifensore, bensì le espressioni in stampatello: “F.[OSCURATO:PERSONA]”,e “F.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]”.2.3. Ciò precisato, invero la sezione tributaria di questa Corte dilegittimità ha già avuto modo di scrutinare la questione oggetto delgiudizio, ed ha espresso un orientamento interpretativo al quale si intendeassicurare continuità.Si è infatti recentemente confermato che nel processo tributario ilgiudice, nel caso in cui la procura alle liti, per come regolata dall'art. 83c.p.c., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali norme degli artt. 12,comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondol'interpretazione della Corte cost. n. 189 del 2000, ed anche dopo l'entratain vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) - invita laparte a regolarizzare la situazione e, in caso di inottemperanza, pronunciala relativa inammissibilità, Cass. sez. V, 10.5.2024, n. 12831.Numero registro generale 10331/2021Numero sezionale 4732/2026Numero di raccolta generale 20526/2026Data pubblicazione 18/06/2026Già in precedenza si era statuito, del resto, che il giudice tributario,ove la procura alle liti - le modalità di conferimento della quale seguono leregole generali dettate dall'art. 83 c.p.c. - manchi o sia invalida, prima didichiarare l'inammissibilità del ricorso, a norma degli artt. 12, comma 5, e18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 (avendo riguardoall'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del2000) deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso diinottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità. (Nella specie, inapplicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnatache aveva ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal professionistaabilitato in forza di mandato contenuto nelle osservazioni ex art. 12,comma 7, della l. n. 212 del 2000, ma allegato al ricorso e notificato,unitamente a questo, all'altra parte), Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5426.Del resto, questo indirizzo interpretativo trova anche autorevolefondamento nella giurisprudenza delle stesse S.U. della Suprema Corteche non hanno mancato di affermare che il giudice tributario, pur inpresenza della mancanza o invalidità della procura, non può dichiararesubito l'inammissibilità del ricorso, ma a norma degli artt. 12, commaquinto, e 18, commi terzo e quarto, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992(nell'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189del 2000), dovendo dapprima invitare la parte a regolarizzare lasituazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativainammissibilità, Cass. S.U., 30.9.2009, n. 15241.Né può trovare applicazione, con riferimento alla presentecontroversia, il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte dilegittimità con la recente pronuncia Cass. S.U. 21.12.2022, n. 37434,secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdottadall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di “sanare”l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, trattandosi diprincipio espresso in ordine al giudizio civile ordinario, e pertantoNumero registro generale 10331/2021Numero sezionale 4732/2026Numero di raccolta generale 20526/2026Data pubblicazione 18/06/2026prescindendo dalle peculiarità del rito speciale tributario disciplinante igradi di merito, trovando applicazione per esso le norme del codice di ritocivile per quanto non disposto dalle norme del d. lgs. n. 546/1992,applicabile ratione temporis, e con esse compatibili.2.4. Il ricorso deve perciò essere accolto e la pronuncia impugnataconseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, perché proceda a nuovo giudizio.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo esame, provvedendo anche in materia di spesedi lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 4.6.2026.Il PresidenteLucio Napolitano