CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. . Le esponenti lamentano mancanza di motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art 73 del DPR 309/1990 nonché violazione di legge in ordine alla confisca della somma di denaro di euro 545,00. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i ricorsi si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd" piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo (cocaina da cui era possibile ricavare ben 493 dosi da immettere sul mercato), ma anche la potenzialità offensiva della diffusione di un tale numero di dosi nella cittadina di Molfetta, cui era indirizzata la attività di spaccio. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia. Stesse considerazioni valgono quanto alla confisca della somma, correttamente argomentata dalla Corte territoriale secondo i criteri di cui all'art. 85 bis DPR 309/1990. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e!usanaentQldella somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il Consigliere esten