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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09778/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi quattro di reclusione e € 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla prova della finalità di spaccio e al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Quanto al primo motivo di ricorso, rammentato che nel caso in esame l'imputata è stata giudicata con le forme del giudizio abbreviato, la prova della finalità di uso non meramente personale (osservato peraltro che non risulta che avesse allegato l'assunzione di droga) è stata desunta dal peso (grammi 5,31 di cocaina) risultante dall'accertamento del narco test, pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato, e dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di avere contatto l'imputata per l'acquisito della cocaina.

Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stato argomentato con motivazione immune da rilievi sindacabili in questa sede là dove, tenuto conto dei precedenti penali dimostrativi di una professionalità dell'imputata nel traffico di stupefacente, ha tratto il convincimento del pericolo non di particolare tenuità.

Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità.

Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

La corte territoriale ha escluso l'esiguità del danno e del pericolo sulla base del quantitativo e della abitualità del comportamento desunta dai precedenti, motivazione corretta.

Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. là dove da riferimento ai precedenti penali.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01).

Infine, connotato da genericità è la censura sulla dosimetria della pena lamentandosi il ricorrente la violazione dell'art. 133 cod.pen.

Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di non mitigare il trattamento sanzionatorio e ciò in ragione della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.

Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata, alla pena di mesi quattro di reclusione e € 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla prova della finalità di spaccio e al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Quanto al primo motivo di ricorso, rammentato che nel caso in esame l'imputata è stata giudicata con le forme del giudizio abbreviato, la prova della finalità di uso non meramente personale (osservato peraltro che non risulta che avesse allegato l'assunzione di droga) è stata desunta dal peso (grammi 5,31 di cocaina) risultante dall'accertamento del narco test, pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato, e dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di avere contatto l'imputata per l'acquisito della cocaina. Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è stato argomentato con motivazione immune da rilievi sindacabili in questa sede là dove, tenuto conto dei precedenti penali dimostrativi di una professionalità dell'imputata nel traffico di stupefacente, ha tratto il convincimento del pericolo non di particolare tenuità. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La corte territoriale ha escluso l'esiguità del danno e del pericolo sulla base del quantitativo e della abitualità del comportamento desunta dai precedenti, motivazione corretta. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. là dove da riferimento ai precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01). Infine, connotato da genericità è la censura sulla dosimetria della pena lamentandosi il ricorrente la violazione dell'art. 133 cod.pen. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di non mitigare il trattamento sanzionatorio e ciò in ragione della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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