CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1989
Cassazione n. 06183/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1989 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello e generico in quanto privo di un reale confronto con la motivazione resa sul punto; che, infatti, la Corte di appello ha spiegato le ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze generiche in ragione dell'apprezzata gravità della condotta afferente alla detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina di elevata purezza tale da palesare collegamenti stabili con la criminalità organizzata, al contempo giudicando soccombenti, con adeguata motivazione, gli argomenti pur prospettati dalla difesa; che, infatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis