CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso,con efficacia assorbente sugli altri motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palmicondannava XXXXXXXXXXXXXXX in ordine al delitto di cui agli articoli 3 e 4 l. 75/1958 allapena di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.La pena detentiva veniva sostituita con il lavoro di pubblica utilità per 1.095 giorni.2. Avverso tale provvedimento l’XXXXXXX proponeva appello, convertito in ricorso percassazione.2.1. Con un primo motivo, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto e mancanzadell’elemento psicologico dello stesso.Si tratta in realtà di un fatto che non assume rilievo penale, in quanto le condottedell’XXXXXXX erano motivate solo dal fatto di essere egli stesso dedito alla prostituzione.Le intercettazioni telefoniche, del resto, documentano esclusivamente contattidell’imputato con i proprietari degli immobili solo per verificare prenotazioni già effettuate.2.2. Con il secondo motivo, deduce l’insussistenza delle circostanze aggravanti. Ove siaccolga la tesi della partecipazione congiunta all’esercizio del meretricio, esse cadrebberoautomaticamente.2.3. Con il terzo motivo, lamenta l’eccessività del trattamento sanzionatorio. A fronte diuna forbice edittale da due a sei anni, applicare una pena di quattro anni e sei mesimotivando con un semplice riferimento alla “congruità” della stessa costituisce unamotivazione del tutto insufficiente.2.4. Con il quarto motivo, lamenta l’ingiusto diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Il ricorrente evidenzia la sua incensuratezza, la scelta del rito abbreviato e l’assenza dilucro personale.2.5. Con il quinto motivo lamenta l’omesso riconoscimento delle attenuanti generichealmeno con giudizio di equivalenza.2.6. Con il sesto motivo, lamenta l’illegittimità delle pene accessorie e della confisca.2.6.1. Quanto alle pene accessorie, esse sono state disposte per un periodo di 5 anni,ma ciò è previsto solo in caso di pena superiore ai tre anni di reclusione.2.6.2. Quanto alla confisca e distruzione «di quanto in sequestro», manca qualsivogliamotivazione sia in ordine alla identificazione dei beni che alla sussistenza dei presuppostiper la confisca.3. In data 23 aprile 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Palmi, ha depositato, per ilricorrente, memoria ex art. 611 cod. proc. pen., in cui, oltre ad approfondire i motivi diricorso, propone una questione preliminare.Il difensore evidenzia infatti che la qualificazione dell’impugnazione, originariamenteproposta come appello e riqualificata dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione, inforza dell’art. 593, comma 3, c.p.p., determinerebbe una violazione del diritto di difesa,poiché impedirebbe un effettivo controllo di merito sulla responsabilità e sul trattamentosanzionatorio, pur a fronte di una condanna ad anni tre di reclusione e del rischio concreto,in caso di revoca o inadempimento del LPU, di conversione della sanzione in detenzioneeffettiva.Sul punto, la difesa rileva un persistente contrasto giurisprudenziale, evidenziandocome un orientamento ritenga comunque appellabili tali sentenze a causa della revocabilitàdella sanzione sostitutiva, che comporterebbe un sacrificio del doppio grado di meritocostituzionalmente illegittimo qualora la pena possa risolversi in una limitazione della libertàpersonale.Il ricorrente richiama l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28154/2025, laquale, pur riferendosi alla pena pecuniaria sostitutiva, affronta i medesimi nodi problematiciestensibili al lavoro di pubblica utilità.In subordine, la difesa solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma3, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., lamentando una irragionevoledisparità di trattamento rispetto ad altre pene sostitutive, quali la semilibertà o la detenzionedomiciliare, per le quali l'appello rimane esperibile nonostante l'identica natura giuridica e ilmedesimo regime di revocabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca.1.1. Preliminarmente va evidenziato come correttamente il giudice a quo abbiaqualificato l’appello come ricorso per cassazione, poiché l’attuale testo dell’articolo 593,comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla c.d. «riforma Cartabia», prevede che siano«in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola penadell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».Tuttavia, pur essendo stato proposto un appello, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'impugnazionesia ammissibile, essendo in larga parte stati lamentati vizi deducibili in sede di legittimità.1.2. Quanto alla memoria difensiva depositata dall’imputato e in particolare allaquestione preliminare proposta in relazione all’articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., ilCollegio, oltre a evidenziare la sua tardività, in quanto non dedotta nei motivi di appello,sottolinea l’inattualità del denunciato contrasto giurisprudenziale.Ed infatti, l'ordinanza della prima Sezione penale n. 28154 del 26/06/2025 (in proc.Vaccaro), con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618, comma 1, cod.proc. pen., la questione avente ad oggetto il quesito «se, in tema di mezzi di impugnazione,a norma del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come alfine novellato dall'art.34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione dellepene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la penadell'ammenda, anche se in sostituzione - in tutto o in parte - di quella dell'arresto, siaordinariamente impugnabile con l'appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile», èstata da queste restituita in Sezione con provvedimento del 4 settembre 2025, avendo leSezioni Unite ritenuto doversi postulare «la prevedibile definitiva evoluzione della riflessionegiurisprudenziale nel senso di una convergenza sulla linea della sola ricorribilità percassazione della sentenza con cui sia irrogata la pena dell'ammenda, anche se insostituzione - in tutto o in parte - di quella dell'arresto».1.3. Manifestamente infondata è poi la questione di legittimità costituzionale dedotta,posto che l’inappellabilità delle sentenze di condanna a pene sostitutive non detentive èpalesemente giustificata da esigenze deflattive, mentre, non irragionevolmente, tali esigenzesono state ritenute recessive in presenza di misure sostitutive detentive quali la semilibertà ola detenzione domiciliare.Sotto altro profilo, la relazione illustrativa al d.lgs. 150 del 2022 precisa che (pag. 414 deltesto pubblicato in G.U.) «con specifico riferimento alla condanna alla pena sostitutiva dellavoro di pubblica utilità, la “non opposizione” dell’imputato è richiesta dalla stessa leggedelega (art. 1, co. 17, lett. e). Che essa debba essere “atto personalissimo” (da compierepersonalmente o a mezzo di procuratore speciale), da formalizzare in modo esplicito èconclusione che si impone per il fatto che la condanna alla pena sostitutiva del lavoro dipubblica utilità comporta l’inappellabilità della sentenza di primo grado e, dunque, di fatto, larinuncia a quel grado di giudizio (art. 1, co. 13, lett. e), l. n. 134 del 2021). Pare dunquenecessario – per esigenze di coerenza sistematica – che l’assenso alla sostituzione dellapena principale con il lavoro di pubblica utilità sia formalizzato in modi coerenti a quelliprevisti dalle disposizioni che regolamentano la rinuncia all’impugnazione (cfr. art. 589 c.p.p.,nel testo oggi vigente)».In buona sostanza, nel chiedere l’applicazione del LPU sostitutivo (o non opponendosiallo stesso), consapevolmente l’imputato rinuncia a un grado di impugnazione.2. Tanto premesso, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e sonoinammissibili in quanto sollecitano a questa Corte una rivalutazione del compendioprobatorio, compito rimesso esclusivamente alla competenza dei giudici di merito, comesarebbe stato in caso di appello.Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro esemplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e,pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire laragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttivae per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv.276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01), ciò che, come visto, il Tribunale di Palmi ha operato senza farecattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.Ancora, la sedimentata giurisprudenza della Corte ritiene che l’interpretazione dellinguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se motivata in conformità ai criteri della logica edelle massime di esperienza non è censurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01;Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del30/10/2013, PG., Corso e altri, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio e altri,Rv. 257784; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).Il ricorrente, al contrario, si limita a proporre una sua personale interpretazione delsignificato delle conversazioni riportate alle pagg. 3-4 della sentenza di primo grado.Quanto alla giurisprudenza citata dal Procuratore generale (Sez. 3, sentenza n. 2056del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285740 - 02), essa si riferisce ad ipotesi affatto diversa dallapresente, concernendo il caso del locatore che ceda in locazione un appartamento, pur nellaconsapevolezza che ivi si eserciterà la prostituzione, ove difettino prestazioni accessorie checoncretizzino una oggettiva agevolazione del meretricio; al contrario, nel caso in esame,l’imputato ha proceduto egli stesso a prendere in locazione per conto dei soggetti agevolatinumerosi appartamenti (le contestazioni riguardano sette immobili) collegati con l’offerta diprestazioni sessuali tramite riviste specializzate, laddove alcuna evidenza, al di là dellalabiale affermazione dell’XXXXXXX, si rinviene circa il fatto che egli stesso esercitasse ilmeretricio.Deve quindi trovare applicazione quella giurisprudenza secondo cui il reato difavoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizioneagevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni perl'esercizio del meretricio, che venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza difacilitare l'altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente od il fine di talecondotta (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L., Rv. 275843 - 01).Ancor più chiaramente, è stato affermato, in un caso del tutto sovrapponibile alpresente, che integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta consistentenel reperire un appartamento idoneo per l'esercizio della prostituzione e nel pubblicizzaretale attività per facilitare l'approccio con un numero maggiore di clienti (Sez. 3, n. 20715 del12/06/2020, M., Rv. 279507 - 01).3. I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati.La sentenza impugnata, infatti, per un verso nega l’applicazione delle circostanze– di fatto - delle stesse in termini di equivalenza rispetto alla aggravante contestata, postoche la pena comminata dall’articolo 4 l. 75/1958 prevede una forbice edittale tra sei e dodicianni di reclusione (pena di cui all’art. 3 raddoppiata), per cui, anche attestandosi al minimoedittale, con la diminuzione per il rito, la pena finale inflitta, senza attenuanti e senzabilanciamento, non avrebbe potuto essere inferiore ad anni quattro di reclusione, anziché adanni tre, irrogazione che avrebbe peraltro anche impedito l’applicazione della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità.Trattandosi di pena irrogata al di sotto del minimo edittale e con la sostituzione dellapena detentiva con pena sostitutiva cui l’imputato non avrebbe avuto diritto, le doglianze, ilcui accoglimento comunque non potrebbe sortire alcun effetto favorevole per l’interessato,sono manifestamente infondate in quanto partono da un presupposto – il caricosanzionatorio della norma incriminatrice – errato e in quanto nel determinare la pena, difatto, il giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza.4. Il motivo relativo alle pene accessorie è manifestamente infondato in quanto l’articolo29, primo comma, cod. pen., contrariamente a quanto dedotto dall’imputato, prevede che lacondanna alla reclusione «per un tempo non inferiore a tre anni» (e non per un temposuperiore a tre anni) importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ciòche si è verificato nel caso in esame.5. Il motivo relativo alla confisca è, invece, fondato.Dalla motivazione della sentenza non è dato in alcun modo capire né quali beni fosserostati sequestrati, né di quali sia stata disposta la confisca, né, ancora, se si tratti di confiscafacoltativa, obbligatoria, per equivalente ovvero disposta ai sensidell’art. 240-bis cod. pen..6. La sentenza deve quindi essere annullata limitatamente alla confisca, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palmi in diversa persona fisica.Il ricorso va rigettato nel resto.7. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità, ai sensidell’articolo 624 cod. proc. pen., concernendo l’annullamento un «punto» della sentenzafunzionalmente autonomo rispetto ad esso (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 – 01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione del Tribunale di Palmi.Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.