CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32277/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina, quale giudice dell'esecuzione in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, dichiarava l'inefficacia dell'ordinanza già emessa dal medesimo Tribunale con cui era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] - non presente in udienza - la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento al servizio sociale da eseguirsi a Braila (Romania) ove il condannato era da anni residente. In particolare, la Procura generale di Messina, in riscontro alla nota del Tribunale di Braila (Romania) relativo allo svolgimento dell'affidamento in prova, comunicava il ritiro del certificato di cui all'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] 2008/947 Gai del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché "alcune prescrizioni imposte non risultavano conciliabili con la legislazione rumena, nel dettaglio (il) divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, il divieto di detenere armi e l'obbligo di permanere presso l'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00, senza individuare possibili misure o modalità che rendessero conciliabili le previsioni dello Stato di esecuzione con quelle dello Stato di emissione". Tenuto conto dell'assenza del condannato - di cui era stata disposta la comparizione personale al fine di vagliare la possibilità di eseguire la misura sul territorio nazionale - e l'assenza di un domicilio in Italia, come documentato dalla difesa, il Tribunale ha disposto che la pena venisse eseguita in regime carcerario. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo denunciando la violazione di legge e il difetto di motivazione dell'ordinanza "nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha valutato e strutturalmente analizzato la prassi giurisprudenziale e la normativa in materia". In particolare, si denuncia che la misura alternativa alla detenzione poteva essere svolta in Romania, come previsto dalla decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008, mentre il Tribunale, contrariamente alla normale prassi, non ha tenuto conto degli elementi che avrebbero dovuto condurlo ad assumere una decisione diversa. Con successiva memoria si è insistito nell'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, pertanto, inammissibile.2. Il motivo di ricorso risulta essere del tutto generico e aspecifico non essendosi confrontato con la ratio decidendi della decisione impugnata. Il Tribunale ha chiaramente esposto che, a seguito del provvedimento che comunicava il ritiro del certificato di cui all'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] 2008/947 Gai del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché "alcune prescrizioni imposte non risultavano conciliabili con la legislazione rumena, nel dettaglio (il) divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, il divieto di detenere armi e l'obbligo di permanere presso l'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00, senza individuare possibili misure o modalità che rendessero conciliabili le previsioni dello Stato di esecuzione con quelle dello Stato di emissione", non era più possibile dar corso allo svolgimento della misura alternativa alla detenzione in Romania: era pertanto stato convocato il ricorrente, avente domicilio eletto presso lo studio del difensore, al fine di individuare un domicilio in Italia e "vagliare la possibilità di eseguire la misura sul territorio nazionale". Va rilevato, inoltre, che in udienza "la difesa ha prodotto comunicazione dell'istante da cui risulta l'assenza di un domicilio in Italia". Da tutto ciò, ferma restando, in astratto, la possibilità di eseguire una misura alternativa alla detenzione in Romania previa nuova richiesta corredata da idonea documentazione, il provvedimento impugnato risulta essere immune dal vizio rappresentato in ricorso. 3. Sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell