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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04374/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01KVFOR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, posto che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo non esiguo dello stupefacente e ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, tra cui ben 7 condanne per reati in materia di stupefacenti, determinando così la pena base in misura lievemente superiore al minimo edittale.

La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01KVFOR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, posto che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo non esiguo dello stupefacente e ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, tra cui ben 7 condanne per reati in materia di stupefacenti, determinando così la pena base in misura lievemente superiore al minimo edittale. La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04374/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris