CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 16940/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3927/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 10967/2021 depositata il23/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un incidente, ha riportato danni alla sua vettura, causati da [OSCURATO:PERSONA] assicurato con la [OSCURATO:PERSONA] spa. Tuttavia, ha ceduto il credito che poteva vantare nei confronti di costoro alla AC Soluzioni srl, la quale si è rivolta ad entrambi i responsabili per il pagamento relativo. Non avendo i debitori ottemperato, AC Soluzioni srl li ha citati in giudizio unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che era, in base alla cessione del credito, rimasta garante dell'esito positivo. Nel corso del giudizio, tuttavia, Vittoria assicurazioni ha corrisposto ad AC Soluzioni srl quanto dovuto in base all'atto di cessione del credito, con la conseguenza che il giudice di pace ha dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di aver diritto alla rifusione delle spese legali fino ad allora sostenute, ha impugnato la sentenza davanti al tribunale di Roma, che però ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, in quanto, trattandosi di controversia del valore inferiore ai 1.100 €, la sentenza non poteva essere appellata. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con un solo motivo di censura cui ha replicato con controricorso ed ulteriore memoria la [OSCURATO:PERSONA] spa. Con una precedente ordinanza, resa in data 28/03/2023, questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti [OSCURATO:PERSONA] di AC Soluzioni srl, concedendo un termine di 30 giorni. Ragioni della decisione 2.-Il giudizio va dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio nei termini. Come si è detto, con la precedente ordinanza, si era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA], che di [OSCURATO:PERSONA] srl, entrambi litisconsorti, con termine di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. L’integrazione non si è avuta, con la conseguenza che Il giudizio deve essere dichiarato estinto ex articolo 307 cpc. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 700,00 euro, oltre 200,00 di esborsi, ed accessori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nor