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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18741/2023

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 05/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 28110 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28110del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50B03 A794Z) GRASSO Fernando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53P12 B506G) STURDÀ Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S50 E227W) GRASSO Ferdinando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H09 L219L) CAPONE Pietro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L12 F604M) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54E19 C4497) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAin per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 912/2020, pubblicatain data 6 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], Fer- nando Grasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza dicorsi di specia lizzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto il difetto di legittimazione del Ministero e co- munque prescritti i diritti fatti valere in giudizio.

La Corte di Appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri nonché i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e più nello specifico dell’art. 11 della Legge n. 370/1999, dell’art. 12, comma l, delle “Disposizioni della legge in generale” e dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.(pag. 3 capoverso 1 e 2 Sen- tenza impugnata)».

Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedella normativa comunitaria Direttive n. 75/362/CEE e 82176/CEEe norme di diritto ed in particolare dell’art. 11 della Legge n. 370/1999 e dell’ art. 2935 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.».

I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente, e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente.

I ricorrenti contestano la data di decorrenza del termine di pre- scrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio, individuato dai giudici del merito nel 27 ottobre 1999.

I motivi sono manifestamente infondati e, come tali, inammis- sibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è, sul punto in contestazione, piena- mente conforme ai consolidati principi di diritto affermati in ma- teria da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rime- ditare), secondo i quali «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 –delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre- scrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decor- rente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo» (cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1589del 24/01/2020, Rv. 656585 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 n. 10814 del 17/05/2011 , Rv. 617341 ; Sez. 3 , Sentenza n. 17350del 18/08/2011 , Rv. 619125 ; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619542 ; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214: Sez. 3 , Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 –01; ; da ultimo: Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 17619del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01 ).

Tali principi vanno ulteriormente confermati e ancora una volta ribaditi nella presente sede.

Non possono indurre ad alcuna rimeditazione degli stessi né gli argomenti addotti in senso contrario dai ricorrenti nei loro scritti difensivi, né – tanto meno – la circostanza della avvenuta ri- messione alla pubblica udienza di questa Sezione, da parte della corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, di alcuni ricorsi aventi ad oggetto la tematica in questione (peraltro senza l’esposizione di alcuna specifica considerazione o argo- mentazione in senso contrario all’indirizzo da tempo consolida- tosi), come del resto espressamente chiarito da questa stessa Corte, con decisione adottata in relazione ad uno dei suddetti ricorsi, alla cui motivazione si fa espresso rinvio, anche con ri- guardo all’analisi degli argomenti prospettati dai ricorrenti in senso contrario al fermo indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e al quale si in- tende dare senz’altro piena continuità (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenzan. 28130 del 27/09/2022 ) .

È, poi, opportuno ribadire, anche nella presente sede, che – come del resto già chiarito in altri precedenti di questa stessa Sezione – « è manifestamente infondata la richiesta di rimes- sione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno mu- nito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, an- che prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in ma- teria di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo stru- mento del regolamento di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 39421del 13/12/2021, Rv. 663576 – 01; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 13343del 28/04/2022, Rv. 664637 – 01 ) . 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione di norma di dirittoin particolare dell’art. 92 cpc e L. n. 162 del 10.11.2014in relazione all’art 360 n. 3 cpc».

I ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese di lite, che avevano invocato anche come motivo di gravame in relazione alla sentenza di primo grado.

Anche questo motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibileai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

È sufficiente, in proposito, rilevare che la corte d’appello ha cor- rettamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccom- benza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza dei ricor- renti nel giudizio di merito sia stata integrale.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. 3.1 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 3.2Ritiene la Corte che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Il ricorso, infatti, risulta manifestamente infondato in diritto, sussistendo, con riguardo a tutte le questioni fatte valere, indi- rizzi interpretativi di questa Corte consolidatisi in epoca ampia- mente anteriore a quello di proposizione dello stesso, il quali non espone argomenti idonei a contrastarli.

Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenutoper la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate e, Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 comunque, una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 2.500,00.

La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,è disposta in solido a carico di tutti i ricorrentionerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, derivante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02). 3.3 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti proces- suali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i, in solido, a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore delleamministrazioni contro- ricorrenti, liquidandole in complessivi € 5.600,00, oltre eventuali speseprenotate a debito ed accessori di legge ; - condanna , inoltre, i ricorrent i, in solido , a pagare , in fa- vore delle amministrazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 2.500 ,00 , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 28110 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28110del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50B03 A794Z) GRASSO Fernando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53P12 B506G) STURDÀ Giuseppina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S50 E227W) GRASSO Ferdinando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H09 L219L) CAPONE Pietro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L12 F604M) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54E19 C4497) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAin per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 912/2020, pubblicatain data 6 febbraio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], Fer- nando Grasso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza dicorsi di specia lizzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto il difetto di legittimazione del Ministero e co- munque prescritti i diritti fatti valere in giudizio. La Corte di Appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri nonché i Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e più nello specifico dell’art. 11 della Legge n. 370/1999, dell’art. 12, comma l, delle “Disposizioni della legge in generale” e dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.(pag. 3 capoverso 1 e 2 Sen- tenza impugnata)». Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedella normativa comunitaria Direttive n. 75/362/CEE e 82176/CEEe norme di diritto ed in particolare dell’art. 11 della Legge n. 370/1999 e dell’ art. 2935 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.». I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente, e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. I ricorrenti contestano la data di decorrenza del termine di pre- scrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio, individuato dai giudici del merito nel 27 ottobre 1999. I motivi sono manifestamente infondati e, come tali, inammis- sibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è, sul punto in contestazione, piena- mente conforme ai consolidati principi di diritto affermati in ma- teria da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rime- ditare), secondo i quali «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 –delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre- scrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decor- rente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo» (cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1589del 24/01/2020, Rv. 656585 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 n. 10814 del 17/05/2011 , Rv. 617341 ; Sez. 3 , Sentenza n. 17350del 18/08/2011 , Rv. 619125 ; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619542 ; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214: Sez. 3 , Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 –01; ; da ultimo: Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 17619del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01 ). Tali principi vanno ulteriormente confermati e ancora una volta ribaditi nella presente sede. Non possono indurre ad alcuna rimeditazione degli stessi né gli argomenti addotti in senso contrario dai ricorrenti nei loro scritti difensivi, né – tanto meno – la circostanza della avvenuta ri- messione alla pubblica udienza di questa Sezione, da parte della corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, di alcuni ricorsi aventi ad oggetto la tematica in questione (peraltro senza l’esposizione di alcuna specifica considerazione o argo- mentazione in senso contrario all’indirizzo da tempo consolida- tosi), come del resto espressamente chiarito da questa stessa Corte, con decisione adottata in relazione ad uno dei suddetti ricorsi, alla cui motivazione si fa espresso rinvio, anche con ri- guardo all’analisi degli argomenti prospettati dai ricorrenti in senso contrario al fermo indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e al quale si in- tende dare senz’altro piena continuità (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenzan. 28130 del 27/09/2022 ) . È, poi, opportuno ribadire, anche nella presente sede, che – come del resto già chiarito in altri precedenti di questa stessa Sezione – « è manifestamente infondata la richiesta di rimes- sione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno mu- nito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, an- che prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in ma- teria di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo stru- mento del regolamento di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 39421del 13/12/2021, Rv. 663576 – 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 13343del 28/04/2022, Rv. 664637 – 01 ) . 2.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione di norma di dirittoin particolare dell’art. 92 cpc e L. n. 162 del 10.11.2014in relazione all’art 360 n. 3 cpc». I ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese di lite, che avevano invocato anche come motivo di gravame in relazione alla sentenza di primo grado. Anche questo motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibileai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. È sufficiente, in proposito, rilevare che la corte d’appello ha cor- rettamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccom- benza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza dei ricor- renti nel giudizio di merito sia stata integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. 3.1 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 3.2Ritiene la Corte che sussistano, altresì, i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una ulteriore somma ai sensi della disposizione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Il ricorso, infatti, risulta manifestamente infondato in diritto, sussistendo, con riguardo a tutte le questioni fatte valere, indi- rizzi interpretativi di questa Corte consolidatisi in epoca ampia- mente anteriore a quello di proposizione dello stesso, il quali non espone argomenti idonei a contrastarli. Dunque, la proposizione della presente impugnazione costitui- sce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdi- zioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della dili- genza cui è tenutoper la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate e, Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 comunque, una impugnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento. La Corte stima equo contenere tale condanna, in favore delle amministrazioni controricorrenti, nella complessiva misura di € 2.500,00. La condanna al pagamento delle spese, nonché dell’ulteriore somma dovuta in base all’art. 96, comma 3, c.p.c.,è disposta in solido a carico di tutti i ricorrentionerati, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., in considerazione del loro interesse comune al ricorso, derivante dall’identità delle questioni sollevate, nonché dalla convergenza dei relativi atteggiamenti difensivi (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20916del 17/10/2016, Rv. 642932 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8832 del 10/04/2018, Rv. 648716 –01; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018, Rv. 651335 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9063 del 02/04/2019, Rv. 653446 –01; Sez. 1 , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 , Rv. 663943 -02). 3.3 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti proces- suali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro- cedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i, in solido, a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore delleamministrazioni contro- ricorrenti, liquidandole in complessivi € 5.600,00, oltre eventuali speseprenotate a debito ed accessori di legge ; - condanna , inoltre, i ricorrent i, in solido , a pagare , in fa- vore delle amministrazioni controricorrent i , l’ulteriore somma di € 2.500 ,00 , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ric. n. 28110/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni-
Sentenza Cassazione n. 18741/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris