CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1974 avverso la sentenza n. 928/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 12 marzo 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso come il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 4 aprile 2016, escluse le aggravanti contestate, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data della sentenza d'appello e vizi della motivazione. La Corte d'appello ha affermato che il reato non era prescritto in quanto risalente al 10 novembre 2013 ma non sarebbe dato comprendere da dove la menzionata Corte abbia desunto tale data, indicata per la prima volta in motivazione ma del tutto svincolata dall'imputazione, dal contenuto del processo di primo grado nonché da qualsiasi atto processuale; 2.2 violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.: se si dovesse ritenere il reato consumato il 10 novembre 2013, sarebbe violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza, poiché nell'imputazione si indica la commissione del reato in data antecedente alla presentazione della querela, avvenuta il 10 giugno 2013; 2.3 violazione dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello accolto l'eccezione relativa all'indeterminatezza dell'imputazione, che non indicherebbe elementi essenziali del viaggio proposto, quali la data di svolgimento, la durata, il numero dei partecipanti, il loro nominativo, la località, la struttura, l'identificativo del volo, ecc.; 2.4 vizio della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione sulla tardività della querela, atteso che dalle deposizioni testimoniali delle persone offese sarebbe emerso che le stesse avevano avuto percezione del reato commesso nei loro confronti già sul finire del mese di dicembre 2012, quando non si tenne il viaggio; 2.5 violazione di legge in ordine alla mancata ammissione dei testi a difesa, indicati in lista; 2.6 manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assunzione della prova testimoniale richiesta dall'appellante; 2.7 manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata affermata la sussistenza del reato, negando rilievo alla dichiarazione scritta della persona offesa di rinuncia al viaggio; 2.8 inosservanza di norme processuali in relazione all'incompetenza territoriale tempestivamente eccepita. Il 13 ottobre 2022 è pervenuto atto di remissione della querela con correlata accettazione. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.[OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela. Questa Corte è ferma nel ritenere che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Rv. 227681, ribadita da pronunce successive: da ultimo, Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326). Nel caso in esame, il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è intervenuta la remissione della querela con la relativa accettazione da parte dell'imputato, a cui è stato ascritto il reato di cui all'art. 640 cod. pen., procedibile a querela. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula di cui al dispositivo. 2. Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato alle spese del procedimento. Così deciso in Roma, udienza del 14 otto