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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03053/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/15172 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto ché il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, volte a parcellizzare gli argomenti del giudice di merito, che, in modo non manifestamente viziato, erano convergenti nella dimostrazione della destinazione illecita della sostanza stupefacente; con il secondo motivo, quanto all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono declinate censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, che in ogni caso individua, come assorbenti dati sintomatici di uno spaccio nè occasionale nè di piccola entità, la alta percentuale di principio attivo e l'elevato numero di dosi ricavabili), quanto all'art. 62-bis cod. pen., sono proposte critiche di merito e generiche, mentre la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.II4.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/21,121.

Il Consigliere Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/15172 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto ché il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sulla penale responsabilità articola doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e in punto di fatto, volte a parcellizzare gli argomenti del giudice di merito, che, in modo non manifestamente viziato, erano convergenti nella dimostrazione della destinazione illecita della sostanza stupefacente; con il secondo motivo, quanto all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono declinate censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, che in ogni caso individua, come assorbenti dati sintomatici di uno spaccio nè occasionale nè di piccola entità, la alta percentuale di principio attivo e l'elevato numero di dosi ricavabili), quanto all'art. 62-bis cod. pen., sono proposte critiche di merito e generiche, mentre la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.II4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/21,121. Il Consigliere Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 03053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris