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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12928/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 7 7 [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 223, comma 1 e 2, RD 267/1942 (capo 1) (fatto commesso in Milano, in data 4 giugno 2018) e artt. 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capo 2) (fatto commesso in Milano nell'anno 2015), dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 2), in quanto estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione legge in relazione <<alla mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta semplice», oltre ad essere generico, posto che non è dato comprendere, con immediatezza e precisione, quali siano i fatti oggetto di incolpazione attinti dall'impugnazione, è altresì non consentito in questa sede giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, dissimulate sotto l'egida formale della denuncia del vizio di violazione di legge, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro decisioni (conformi quanto al capo 1), in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 18 - 21, punto 4.1.1 della sentenza impugnata), né da alcun errore di diritto (in punto di qualificazione giuridica dei plurimi fatti contestati) alla stregua delle evidenze valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n, 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 23 e 24, punto 4.1.3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio come richiesto al lume del ruolo dell'imputato nell'ambito dell'amministrazione della fallita e dei suoi precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7 7 7 [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 223, comma 1 e 2, RD 267/1942 (capo 1) (fatto commesso in Milano, in data 4 giugno 2018) e artt. 110 cod. pen. e 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capo 2) (fatto commesso in Milano nell'anno 2015), dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 2), in quanto estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che lamenta il vizio di violazione legge in relazione <<alla mancata riqualificazione del fatto contestato in bancarotta semplice», oltre ad essere generico, posto che non è dato comprendere, con immediatezza e precisione, quali siano i fatti oggetto di incolpazione attinti dall'impugnazione, è altresì non consentito in questa sede giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, dissimulate sotto l'egida formale della denuncia del vizio di violazione di legge, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro decisioni (conformi quanto al capo 1), in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pagg. 18 - 21, punto 4.1.1 della sentenza impugnata), né da alcun errore di diritto (in punto di qualificazione giuridica dei plurimi fatti contestati) alla stregua delle evidenze valorizzate dai giudici di merito; - che il secondo motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n, 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 23 e 24, punto 4.1.3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio come richiesto al lume del ruolo dell'imputato nell'ambito dell'amministrazione della fallita e dei suoi precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere es
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